Collaudo delle opere edilizie in convenzione urbanistica: è responsabilità del comune
L'obbligo del collaudo delle opere edilizie realizzate in base a una convenzione urbanistica è a carico dell'ente locale, designato non a caso alla nomina del tecnico esperto per l'accertamento dell'esatto adempimento.
Il collaudo delle opere edilizie relative ad un complesso immobiliare realizzato in attuazione di una convenzione urbanistica spetta al comune.
E' questa, l'importante indicazione - considerando anche che si tratta di una convenzione 'vecchia' di quasi 50 anni - che il Tar Napoli da nella sentenza 4958/2023 dello scorso 4 settembre, accogliendo il ricorso di un privato contro l'amministrazione comunale.
Cosa prevede la convenzione urbanistica? Chi deve effettuare il collaudo dell'opera?
Nel caso di specie, il complesso immobiliare era stato realizzato in attuazione della convenzione urbanistica stipulata il 12 marzo 1975.
L’art. 7 di tale convenzione prevede che, al completamento dell'intervento programmato, il comune prenda in carico provveda al trasferimento a titolo gratuito al proprio patrimonio indisponibile le aree ed i locali ivi contemplati.
Tuttavia, a distanza di anni dal completamento dell'intervento e nonostante numerose sollecitazioni, la ricorrente sottolinea che il comune avrebbe omesso di effettuare il previsto collaudo preliminare all'obbligo di trasferimento, continuando a serbare un comportamento omissivo ed inerte.
La ricorrente aveva quindi inviato due solleciti al comune, ma l'ente locale sosteneva che l'obbligo di collaudo fosse a carico del soggetto attuatore dell'intervento e non dell'amministrazione.
Si arrivava quindi al TAR.
La convenzione non mente: il collaudo incombeva sul comune
Dalla lettura della convenzione, evidenzia il TAR, emerge che l'obbligo relativo al collaudo incombe sull'amministrazione comunale.
Ciò sia a seguito di interpretazione letterale della specifica disposizione convenzionale, l’art. 7, sia per ragioni di carattere sistematico.
Il TAR, dopo aver ribadito quando prescritto dall'art.7 della Convenzione, sottolinea che se è vero che l'obbligo di svolgimento dei lavori per le opere di urbanizzazione incomba sul soggetto attuatore, è altrettanto vero che il collaudo debba avvenire ad opera dell'amministrazione comunale, in quanto beneficiaria e non a caso designata alla nomina del tecnico esperto per accertarne l'esatto adempimento.
Inoltre, posto che il collaudo consiste nella procedura tecnica volta ad accertare che i beni da trasferire siano in piena efficienza, è del tutto evidente che il riscontro non possa che essere effettuato dall'ente che deve ricevere in proprietà i beni.
E' in definitiva nel suo interesse ed in quello pubblico della collettività che si proceda alla verifica della consistenza dei lavori svolti e del fatto che l'impegno da parte del soggetto attuatore sia stato esattamente svolto.
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