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Compenso del CTU in caso di estimo di una pluralità di immobili: la corretta liquidazione

Cassazione: è legittimo il compenso unitario al CTU nell'ipotesi in cui l'incarico conferito in materia di estimo abbia ad oggetto la determinazione di una serie di beni immobili

In caso di estimo di una pluralità di unità immobiliari da parte del consulente tecnico di ufficio (CTU), è corretta la liquidazione del compenso unitario perché la pluralità delle valutazioni affidate al CTU stesso "non esclude di per sé l'unicità dell'incarico e la conseguente unitarietà del compenso, rilevando soltanto ai fini della determinazione giudiziale del compenso medesimo, fissato dalla legge tra una misura minima ed una massima; ciò non esclude, perciò, che possa farsi luogo a unificazione degli onorari relativi alla stima di immobili, suddivisi per gruppi aventi analoghe caratteristiche, relativamente ai quali la valutazione presenta elementi di ripetitività".

La 'massima' è contenuta nell'ordinanza della Cassazione n.24241/2017 dello scorso 13 ottobre, con la quale gli ermellini hanno respinto il ricorso contro un decreto di liquidazione del compenso riconosciuto ad un CTU.

Per la Cassazione, infatti, “qualora la consulenza tecnica in materia di estimo abbia ad oggetto una pluralità di immobili, il compenso del consulente viene legittimamente determinato raggruppando le unità immobiliari aventi analoghe caratteristiche e applicando, sul valore dei singoli gruppi, la percentuale reputata congrua entro i limiti, minimo e massimo, stabiliti dal d.m. 30 maggio 2002”.

Quindi, nell'ipotesi in cui l'incarico conferito al CTU in materia di estimo abbia ad oggetto - come, appunto, nella specie - la determinazione di una serie di beni immobili, "la liquidazione del compenso deve essere condotta, secondo l'art. 13 d.p.r. n. 352/1988, con metodo che tenga conto se vengano in questione immobili aventi caratteristiche uguali o analoghe, per definire le quali il consulente debba effettuare operazioni ripetitive, e l'importo stimato è quello che attiene alla stima cumulativa di detto insieme; in presenza, invece, di una pluralità di immobili diversi tra loro, l'importo stimato è quello corrispondente ad ogni singola stima di immobile che abbia autonome caratteristiche valutative".

Avendo il giudice delegato così operato, è stato correttamente determinato il compenso spettante alla ricorrente sulla scorta dei raggruppamenti dei cespiti aventi caratteristiche omogenee, desunte nella fattispecie dalla conforme destinazione d'uso e dallo stato locativo degli immobili, in ragione delle operazioni ripetitive che in ordine a tali cespiti l'ausiliario deve compiere, per cui "è conforme al consolidato principio di legittimità, tanto più che la rinnovazione dell'incarico peritale è stata disposta a fronte della stima del medesimo complesso immobiliare effettuata dallo stesso c.t.u. nel giudizio di prime cure".

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