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Comunicazione cessione del credito e sconto in fattura spese 2023: remissione in bonis addio, 4 aprile data limite

Il Decreto Stop Superbonus ha ufficialmente eliminato la possibilità della remissione in bonis per le comunicazioni delle opzioni alternative (cessione del credito o sconto in fattura) in riferimento ai bonus edilizi da spese sostenute nel 2023 o da rate residue non ancora utilizzate. La scadenza definitiva per inoltrare i dati completi all'Agenzia delle Entrate è fissata al 4 aprile, non c'è più la possibilità di pagare 250 euro e 'arrivare' sino al 15 ottobre.

Giovedì 4 aprile scadrà il termine per la comunicazione delle opzioni relative alla cessione del credito o allo sconto in fattura relative alle spese che hanno portato a bonus edilizi sostenute nell'anno 2023 e alle cessioni delle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni dal 2020 al 2022, inviate dal 1° al 4 aprile 2024.

La 'dead-line' è figlia di quanto disposto dall'articolo 2 del DL 39/2024 (cd. Decreto Stop Superbonus), il quale, letteralmente, dispone che "le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, non si applicano in relazione all'obbligo di comunicazione all'Agenzia delle entrate dell'esercizio delle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ivi incluse quelle relative alle cessioni delle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni precedenti".

 

Remissione in bonis per le comunicazioni delle opzioni del 2023: non si arriverà più al 15 ottobre, scadenza 4 aprile

Come spiegato dall'Agenzia delle Entrate, l'articolo 2, comma 1, del DL16/2012, che regola appunto l'istituto della remissione in bonis, non si applicherà più alla comunicazione delle opzioni alternative dei bonus edilizi, che avrebbe consentito, con il pagamento di una sanzione di 250 euro, di comunicare all'Agenzia delle Entrate l'utilizzo dei benefici fiscali,o comunque di modificare la comunicazione, entro il 15 ottobre 2024.

Le Entrate spiegano che in questo modo si è voluto risolvere così il problema del ritardo nell'acquisizione dei dati sulle opzioni esercitate e sulle cessioni stipulate entro la scadenza del 4 aprile 2024.

Ciò in quanto il ritardo - fino a metà ottobre - avrebbe compromesso la corretta gestione delle finanze pubbliche e ritardato le stime e le valutazioni dell'efficacia di tali stime.

L'articolo 2 del DL 16/2012 stabilisce che se la comunicazione preventiva dei benefici fiscali non viene eseguita tempestivamente, la fruizione del beneficio non è preclusa, a condizione che non siano in corso attività di accertamento fiscale e che il contribuente abbia i requisiti per ottenere il beneficio, presentando la comunicazione entro il termine della prima dichiarazione utile e versando una sanzione minima.

 

Stretta sui Bonus Edilizi e Energetici: nuovo DL stoppa sconto in fattura e cessione del credito

Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge, poi pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 29 marzo, che pone fine agli sconti in fattura e alla cessione del credito per i bonus edilizi ed energetici, con una deroga per gli edifici danneggiati dai terremoti del 2009 e 2016 (plafond di 400 milioni di euro). Questa mossa elimina anche la "rimessione in bonis", introducendo una comunicazione preventiva per i nuovi interventi, mirando a una maggiore trasparenza e controllo finanziario per limitare gli abusi e tutelare la finanza pubblica.


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Esclusione della remissione in bonis: perimetro di applicazione e data limite

Questa esclusione si applica sia alle comunicazioni riguardanti le spese agevolabili sostenute nell'anno in corso (2023) e le relative cessioni, sia a quelle riguardanti le rate residue non utilizzate delle detrazioni relative a spese sostenute in anni precedenti e le relative cessioni.

Inoltre, l'articolo 2, comma 2, del DL 39/2024, consente la sostituzione delle comunicazioni riguardanti le opzioni esercitate e le cessioni delle rate residue non utilizzate delle detrazioni relative alle spese sostenute negli anni precedenti, inviate tra il 1° e il 4 aprile 2024, entro la stessa data del 4 aprile 2024, per garantire la corretta gestione delle finanze pubbliche.

Comunicazione interventi edilizi condominiali: occhio alla scadenza del 4 aprile! Le possibili esenzioni

L'Agenzia delle Entrate chiarisce quando gli amministratori di condominio sono dispensati dall'invio dei dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica all'Agenzia delle Entrate.


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