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Condominio: per le ristrutturazioni basta il bonifico parlante

Agenzia delle Entrate: il bonifico parlante esonera l'amministratore di condominio dagli adempimenti dichiarativi sugli interventi di ristrutturazione edilizia. Tutti i dettagli della semplificazione

Ristrutturazioni edilizie nei condomini: basta il bonifico parlante

Il bonifico "parlante" esonera l'amministratore di condominio dagli adempimenti dichiarativi sugli interventi di ristrutturazione edilizia, perché la banca opera già la ritenuta alla fonte non è necessario compilare il quadro K del modello 730.

E' questo il chiarimento, molto importante nell'orbita della normativa condominiale, contenuto nella risoluzione n. 67/E del 20 settembre 2018 dell'Agenzia delle Entrate, arrivato in risposta ai quesiti posti da alcuni operatori.

Comunicazioni su beni e servizi acquistati dai condomini: come funziona

Secondo quanto disposto dall'art.7, comma 9 del dpr 605/1973, gli amministratori di condominio devono comunicare annualmente all'anagrafe tributaria i beni e servizi acquistati da ciascun condominio che essi gestiscono. Il dm 12 novembre 1998, che ha dato attuazione a tale obbligo, ha stabilito quali sono i dati identificativi delle parti (incluso codice fiscale o partita Iva delle ditte cedenti o prestatrici), nonché l'importo complessivo delle operazioni effettuate nell'anno solare.

Sono stati altresì introdotti alcuni esoneri, riguardanti operazioni già comunicate all'anagrafe tributaria, tra le quali le informazioni relative alle forniture di acqua, luce e gas, le operazioni che hanno comportato il pagamento di compensi soggetti a ritenute alla fonte (per esempio consulenze professionali ecc.), nonché gli acquisti inferiori ai 258 euro annui per singolo fornitore.

Ristrutturazioni edilizie in condominio: ok al solo bonifico parlante

Domanda: i lavori di ristrutturazione sulle parti comuni dei condomini, agevolabili ai fini Irpef in capo a ciascun condomino, sono soggetti al bonifico parlante. Pertanto l'esonero può essere esteso anche a tali operazioni?

Per le Entrate la risposta è sì: i pagamenti delle fatture di ristrutturazione sono soggetti alla ritenuta d'acconto da parte di banche e Poste italiane, pertanto "sono già esposti nella dichiarazione dei sostituti d'imposta – modello 770, quadro SY, sezione III". Con riferimento a questi lavori, quindi, gli amministratori di condominio possono non compilare la sezione III del quadro AC di Redditi e del quadro K del 730.

 

 

 

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