Condoni e Sanatorie | Abuso Edilizio
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Condono edilizio: la normativa regionale non può derogare a quella statale

In materia di condono edilizio, le leggi regionali non possono prevalere o introdurre deroghe ai principi stabiliti dalla normativa nazionale, in particolar modo per quanto riguarda gli interventi edilizi in zone vincolate.

Attenzione ai condoni edilizi ottenuti sulla base di disposizioni regionali: per la Cassazione, che si è espressa con l'importante sentenza 17791/2025, non ci si può 'attaccare' a quanto disposto da una norma locale in materia di sanatoria straordinaria - sempre da separare da quella ordinaria(sia essa standard o semplificata) del TU Edilizia -, perché essa non può mai andare contro a quanto previsto dalla norma statale di riferimento.

Insomma, in Italia ci sono stati tre condoni edilizi normati da leggi specifiche che ne hanno perimetrato le tipologie di interventi sanabili e i limiti temporali: nel 1985, nel 1994 e nel 2003. Queste leggi prevalgono sempre nei confronti di eventuali norme regionali - nel caso specifico, Sicilia - che siano invece più permissive.

 

Il caso: acquisto di immobile abusivo

La Corte di Cassazione ha quindi riaffermato che le norme emanate dalla Regione Sicilia non possono essere interpretate in contrasto con la disciplina nazionale dettata dalla legge 326/2003 (Terzo condono edilizio), in particolare per quanto riguarda l'ammissibilità del condono in aree soggette a vincoli.

La pronuncia è relativa al caso di un privato cittadino che aveva acquistato da un soggetto condannato per abuso edilizio un immobile residenziale di circa 150 metri quadrati costruito abusivamente su suolo vincolato nel territorio di un comune siciliano. L'opera risultava già destinataria, fin dal 1997, di un’ordinanza di demolizione emessa dall'amministrazione comunale.

 

Il ricorso: se la legge regionale consente la sanatoria degli abusi in zona vincolata

Il nuovo proprietario ha cercato di opporsi all'esecuzione dell’ordinanza, sostenendo che il giudice dell'esecuzione avrebbe illegittimamente ignorato l'articolo 23 della legge regionale siciliana n. 37 del 1995, il quale, diversamente dalla normativa nazionale, consentirebbe di sanare costruzioni abusive anche in aree soggette a vincolo, purché si ottenga il parere favorevole della Soprintendenza, come avvenuto nel suo caso.

 

Condoni edilizi: la legge regionale non può contrastare quella nazionale

Il Tribunale di Catania ha però rigettato l'istanza di revoca della demolizione, sostenendo che la disciplina regionale invocata non può essere letta in modo difforme rispetto a quella statale, la quale non consente il condono di opere realizzate in aree vincolate, anche se con parere positivo della Soprintendenza.

Gli ermellini hanno confermato integralmente questa impostazione, dichiarando inammissibile il ricorso presentato dal privato.

I giudici hanno riaffermato che, in materia di condono edilizio, le leggi regionali non possono prevalere o introdurre deroghe ai principi stabiliti dalla normativa nazionale, soprattutto laddove si tratti di interventi edilizi in aree sottoposte a vincolo paesaggistico o ambientale.

 

La responsabilità del proprietario non autore dell'abuso

Un altro passaggio interessante della sentenza spiega che l'ordine di demolizione ha come destinatario non solo il condannato responsabile dell'abuso, ma anche l'atuale proprietario del bene, rimasto estraneo al processo, che assume una responsabilità di natura "sussidiaria", ferma restando la facoltà di far valere, sul piano civile, la responsabilità, contrattuale o extracontrattuale, del proprio dante causa.

Inoltre, si ricorda come "l'avente causa dall'autore dell'edificazione è tenuto ad informarsi, al momento dell'acquisto, in ordine alla liceità delle opere realizzate, senza che possa giovarsi della propria colpevole ignoranza".


LA SENTENZA E' SCARICABILE IN ALLEGATO

Allegati

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L'abuso edilizio rappresenta la realizzazione di opere senza permessi o in contrasto con le concessioni esistenti, spaziando da costruzioni non autorizzate ad ampliamenti e modifiche illegali. Questo comporta rischi di sanzioni e demolizioni, oltre a compromettere la sicurezza e l’ordine urbano. Regolarizzare tali abusi richiede conformità alle normative urbanistiche, essenziale per la legalità e il valore immobiliare.

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