Controllo di fumi e calore e DICH.IMP.: quale azienda è tenuta a compilarlo?
Un’impresa intermedia non ha nessun obbligo in merito al DICH.IMP. se fornisce soltanto aperture di smaltimento.
In un recente parere, il C.N.VV.F. ha spieggato come il DICH.IMP. rappresenti un utile riferimento nella predisposizione della documentazione, delle aperture di smaltimento di fumo di emergenza comandate (capitolo S.8 punto S.8.5), per la fase di SCIA. Ma per capire chi deve compilare questo documento occorre distinguere l'impresa incaricata della realizzazione dell’intero impianto dall'impresa intermedia.
A cosa serve il DICH.IMP.
Prima di descrivere i motivi di questo parere è bene ricordare qual è lo scopo del DICH.IMP., quando deve essere compilato, chi deve compilarlo e firmarlo.
La risposta a questa domanda è contenuta in un altro parere del C.N.VV.F. trasmesso a ZENITAL con nota dipvvf. DCPREV.prot.0002094 del 12/02/2018.
Si può rilevare in questo documento che il DICH.IMP. deve essere compilato ai fini della SCIA per gli impianti di controllo del fumo e del calore in quanto non rientranti nel campo di applicazione del dM Sviluppo Economico 37/08. Si ribadisce inoltre l’obbligo di progetto.
Occhio alla differenza tra impresa che realizza l'intero impianto e impresa intermedia
Un’ulteriore precisazione fondamentale è la distinzione fra impresa incaricata della realizzazione dell’intero impianto e di impresa intermedia.
Un’impresa intermedia è un’azienda che interviene nella realizzazione dell’impianto fornendo e installando soltanto alcuni materiali o componenti specifici dell’impianto.
L’impresa intermedia è tenuta alla compilazione di una semplice corretta posa delle opere realizzate corredata di eventuale idonea documentazione (per esempio Dichiarazione di prestazione, DoP, se i componenti soggetti a una norma armonizzata di prodotto). L’impresa intermedia non ha quindi l’obbligo di compilare e firmare il DICH.IMP.
Chi deve compilare e firmare il DICH.IMP.
Chi deve compilare e firmare il DICH.IMP. è responsabile della realizzazione dell’intero impianto e deve raccogliere nella “Relazione con le tipologie di materiali o componenti utilizzati (allegato obbligatorio) certificazioni, dichiarazioni di corretta posa e tutta la documentazione prevista dalle normative vigenti.
Facciamo un esempio
Un esempio chiarisce meglio il concetto.
Quando, nell’ambito della realizzazione di un Sistema di Evacuazione del Fumo e del Calore (SENFC), un’azienda fornisce e installa soltanto gli Evacuatori Naturali di Fumo e Calore ed eventualmente delle barriere al fumo, quest’azienda è assimilabile ad un’impresa intermedia e non deve quindi compilare il DICH.IMP., deve soltanto compilare una dichiarazione di corretta posa allegando le dichiarazioni di prestazioni (DoP) dei componenti in conformità con le norme armonizzate di prodotto (EN 12101-1 e 12101-2).
Il parere espresso dal C.N.VV.F. in merito alle aperture di smaltimento, richiama il DICH.IMP. come “ultile riferimento” in quanto prevede come allegati obbligatori, in particolare manuale di uso e manutenzione e Relazione con le tipologie dei materiali, documenti utili per le verifiche in fase di SCIA e per la fase di gestione.
È bene precisare che, anche se viene utilizzato il DICH.IMP., devono sempre essere rispettate le regole di chi deve compilarlo e firmarlo.
Anche in questo caso un’impresa intermedia non ha nessun obbligo in merito al DICH.IMP. se fornisce soltanto aperture di smaltimento.
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