La certificazione dei Sistemi per il controllo di fumo e calore: il corretto uso del modello DICH.IMP.
Dall’entrata in vigore del DPR 151 del 2011 sono aumentate le responsabilità di titolari dell’attività e professionisti in fase di inizio attività mediante la predisposizione e consegna della SCIA antincendio (Segnalazione certificata di inizio dell’attività ai fini antincendio).
Al documento, sottoscritto dal titolare dell’attività, è allegato un documento in cui un professionista assevera la conformità dell’attività ai requisiti di prevenzione incendi e di sicurezza incendi.
Uno dei compiti del professionista, durante la sua attività di verifica, è di controllare che la documentazione predisposta per provare la conformità degli impianti di protezione attiva presenti è congrua e corretta.
La regolamentazione vigente che descrive gli obblighi che devono rispettare professionisti e installatori si riassume con 3 importanti decreti:
- DM 37/08
- DM 21/12/2012
- DM 03/08/2015.
Questi tre decreti che possono essere complementari o alternativi o complementari a seconda del tipo d’impianto, sanciscono un principio fondamentale che è il rispetto della regola dell’arte per la progettazione, l’esecuzione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti.
Prevedono in particolare, che al termine dell’esecuzione, sia dichiarata la loro conformità.
Il modello DICH. IMP per la conformità dei sistemi per il controllo di fumo e calore
Mentre per la maggior parte degli impianti di protezione attiva si deve ricorrere alla Dichiarazione di conformità secondo il DM 37/08, esiste il caso particolare dei sistemi per il controllo di fumo e calore che non sono soggetti a questo decreto per cui il documento corretto è il modello DICH. IMP. predisposto dal C.N.VV.F.
Si ritiene inoltre necessario richiamare l’attenzione sui problemi sorti nel caso di Sistemi di Evacuazione Naturale di Fumo e calore che sono stati realizzati e consegnati con documentazione non conforme o con documentazione carente.
Vista l’importanza della documentazione e le responsabilità che devono assumersi i professionisti, l’associazione ZENITAL ha ritenuto opportuno porre un quesito che possa definitivamente chiarire il problema e evitare anomalie che vanno a scapito della sicurezza degli impianti.
Quesito e risposta del C.N.VV.F. sono allegati a questo articolo.
Si potrà notare, nella lettura della risposta al quesito, che i VV.F. hanno giustamente esteso il chiarimento, a tutti i Sistemi di controllo di fumo e calore.
Questa posizione è molto significativa e ci permette di mettere in evidenza un'altra situazione, sempre più ricorrente, che richiede la stessa attenzione. Ci riferiamo ai Sistemi di pressurizzazione dei filtri a prova di fumo che richiedono, per una corretta esecuzione, un progetto esecutivo e un DICH. IMP. finale che ne conferma la conformità alla regola dell’arte.
Il quesito posto dall'Associazione ZENITAL sul corretto uso del modello DICH.IMP.
QUESTITO
Sulla base di quanto indicato nel DM 20/12/2012 e nel DM 03/08/2015 si deduce che la realizzazione di un Sistema di Evacuazione Naturale di Fumo e calore secondo la norma UNI 9494-1 richiede obbligatoriamente la presenza di un progetto esecutivo , firmato da un tecnico abilitato, la realizzazione in conformità con il progetto e con l’impiego di prodotti idonei e la dichiarazione finale della conformità mediante l’utilizzo del modello DICH-IMP con tutti gli allegati necessari per dettagliare l’opera realizzata al fine di confermare le dichiarazione sottoscritte e consentire al titolare dell’attività di eseguire una corretta gestione e mantenimento dell’impianto in efficienza.
Si richiede una conferma della procedura e dei principi sopra descritti e un chiarimento sull’utilizzo del DICH-IMP per rispondere a situazioni di mercato che rendono complicato il rispetto di questa procedura apparentemente semplice.
Si desidera porre il quesito superando il problema dell’assenza del progetto che purtroppo ancora oggi è assente e che rimane una condizione iniziale necessaria per potere realizzare un SENFC secondo la regola dell’arte.
La situazione ricorrente è invece la suddivisione dell’appalto dell’opera, definita nel “progetto”, a diversi soggetti a secondo delle specializzazioni e dei componenti.
Si può, ad esempio, pensare che esistono anche fino a 4/5 soggetti diversi.
- Fabbricante e installatore degli ENFC e qualche volta delle centraline di comando
- Fornitore/installatore degli ENFC
- Fabbricante/fornitore e installatore delle barriere al fumo
- Installatore che realizza i collegamenti (elettrici e/o pneumatici)
- Installatore di motorizzazioni per gli afflussi d’aria
Da questi esempi è possibile immaginare quali sono tutte le combinazioni possibili di incroci di diverse attività durante l’esecuzione del SENFC.
Dato che solitamente la richiesta di DICH-IMP viene indirizzata, secondo l’Associazione impropriamente, ai primi soggetti riportati (aziende associate a ZENITAL), si richiede a questa Direzione di chiarire in che modo va compilato il DICH-IMP e da chi deve essere sottoscritto.
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