Credito formazione 4.0 2022: la data spartiacque ne influenza il calcolo
Il conteggio del credito formazione 4.0 maturato nel periodo d’imposta 2022 dovrebbe essere effettuato operando l’opportuno distinguo tra progetti formativi “avviati” entro il 17 maggio 2022, a cui si applicano le aliquote 2021, e “avviati” dal 18 maggio 2022, a cui si applicano le aliquote depotenziate
Il credito d’imposta formazione 4.0 non rientra, ad oggi, fra le misure del piano Transizione 4.0 prorogate al 2023 e seguenti, ma le rendicontazioni delle spese sostenute nel 2022 dalle Pmi richiedono accorgimenti ad hoc dettati dall’excursus normativo che ha influenzato le intensità della misura.
Il punto della situazione
Come noto, infatti, l’articolo 22 D.L. 50/2022 (c.d. Decreto Aiuti) è intervenuto sulla disciplina agevolativa con due disposizioni di impatto antitetico:
- una maggiorazione delle aliquote agevolative previste a favore delle Pmi, in caso di formazione qualificata e certificata secondo disposizioni attuative mai compiutamente emanate (articolo 22, comma 1, D.L. 50/2022);
- una riduzione delle aliquote agevolative previste a favore delle Pmi, in caso di formazione non qualificata e certificata, limitatamente ai progetti di formazione avviati dopo l’entrata in vigore del decreto Aiuti (articolo 22, comma 2, D.L. 50/2022).
La mancata pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale firmato dall’allora Ministro dello Sviluppo economico Giorgetti e l’assenza del decreto direttoriale a cui lo stesso D.M. rinviava espressamente per la definizione dei criteri e delle modalità di accertamento delle competenze, hanno di fatto reso inapplicabile le maggiorazioni di aliquote a favore delle Pmi.
Depotenziamento?
Paradossalmente l’intervento legislativo che si proponeva di “rendere più efficace il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle piccole e medie imprese”, si è tradotto in un automatico depotenziamento delle aliquote per i progetti di formazione 4.0 avviati dalle Pmi dal 18 maggio 2022, giorno di entrata in vigore del Decreto Aiuti.
Il comma 2 dell’articolo 22 D.L. 50/2022 dispone infatti quanto segue: “Con riferimento ai progetti di formazione avviati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto che non soddisfino le condizioni previste dal comma 1, le misure del credito d’imposta sono rispettivamente diminuite al 40 per cento e al 35 per cento”.
Dal tenore letterale della norma si evince dunque l’automatica applicazione delle intensità di credito potenziate per progetti formativi “avviati” dal 18 maggio 2022, non potendosi soddisfare i requisiti di qualificazione e certificazione dell’attività formativa disposti al comma 1.
Le date spartiacque per il calcolo
In assenza di chiarimenti dell’Agenzia delle entrate o dello stesso legislatore, volti a rendere non operativo l’iniquo depotenziamento, il conteggio del credito formazione 4.0 maturato nel periodo d’imposta 2022 dovrebbe dunque essere effettuato operando l’opportuno distinguo tra:
- progetti formativi “avviati” entro il 17 maggio 2022, a cui si applicano le aliquote 2021;
- progetti formativi “avviati” dal 18 maggio 2022, a cui si applicano le aliquote depotenziate.
Nel silenzio di legge si ritiene che per progetti “avviati” debba interpretarsi quelli in relazione ai quali si siano verificate le prime attività formative (assumendo a riferimento la data della prima attività formativa svolta) e le cui spese ammissibili risultino di competenza, ai sensi dell’articolo 109 del Tuir, del periodo d’imposta 2022.
Per quanto concerne i progetti di formazione 4.0 avviati entro il 17 maggio 2022, le aliquote applicabili risultano essere quelle previste al comma 211 dell’articolo 1, Legge 160/2019 (c.d. Legge di Bilancio 2020):
- piccole imprese 50% nel limite massimo annuale di 300.000 euro;
- medie imprese 40% nel limite massimo annuale di 250.000 euro;
- grandi imprese 30% nel limite massimo annuale di 250.000 euro;
- 60% in relazione alle sole attività formative rivolte a lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati, come definiti dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 17 ottobre 2017.
Per quanto riguarda i progetti di formazione 4.0 avviati dal 18 maggio 2022, le aliquote applicabili risultano essere le seguenti:
- piccole imprese 40% nel limite massimo annuale di 300.000 euro;
- medie imprese 35% nel limite massimo annuale di 250.000 euro;
- grandi imprese 30% nel limite massimo annuale di 250.000 euro;
Dovrebbe risultare confermata la maggiorazione al 60%, disposta dall’ultimo periodo del comma 211 dell’articolo 1, Legge 160/2019, in relazione alle sole attività formative rivolte a lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati, come definiti dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 17 ottobre 2017.
Si rammenta, infine, che risultano ammissibili al credito d’imposta, secondo quanto disposto dal comma 1064, lettera l) dell’articolo 1 L. 178/2020 (c.d. Legge di Bilancio 2021), i seguenti costi previsti dall’articolo 31, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 651/ 2014 della Commissione del 17 giugno 2014:
- spese del personale relative ai formatori, limitatamente alle ore di partecipazione alla formazione;
- costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l’ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione (escluse le spese di alloggio, ad eccezione delle spese di alloggio minime necessarie per i partecipanti che sono lavoratori con disabilità);
- costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
- spese del personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) parametrate alle ore di formazione.
Periodo d’imposta 2022 | Dimensione impresa | Credito d’imposta | Lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati | Limite massimo annuo di credito |
Progetti formativi avviati entro il 17.05.2022 | Piccola impresa | 50% | 60% | Euro 300.000 |
Media impresa | 40% | 60% | Euro 250.000 | |
Grande impresa | 30% | 60% | Euro 250.000 | |
Progetti formativi avviati dal 18.05.2022 | Piccola impresa | 40% | 60% | Euro 300.000 |
Media impresa | 35% | 60% | Euro 250.000 | |
Grande impresa | 30% | 60% | Euro 250.000 |
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