T.U. Edilizia
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D.P.R. 380/2001. Testo Unico Edilizia. Art. 4 - Regolamenti edilizi comunali

1. Il regolamento che i comuni adottano ai sensi dell'articolo 2, comma 4, deve contenere la disciplina delle modalità costruttive, con particolare riguardo al rispetto delle normative tecnico-estetiche, igienico-sanitarie, di sicurezza e vivibilità degli immobili e delle pertinenze degli stessi.
1-bis. - 1-ter. - 1-quater. - 1-quinquies. (commi abrogati dall'art. 16, comma 4, d.lgs. n. 48 del 2020 n.d.r).
1-sexies. Il Governo, le regioni e le autonomie locali, in attuazione del principio di leale collaborazione, concludono in sede di Conferenza unificata accordi ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, o intese ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per l'adozione di uno schema di regolamento edilizio-tipo, al fine di semplificare e uniformare le norme e gli adempimenti. Ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e) e m), della Costituzione, tali accordi costituiscono livello essenziale delle prestazioni, concernenti la tutela della concorrenza e i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Il regolamento edilizio-tipo, che indica i requisiti prestazionali degli edifici, con particolare riguardo alla sicurezza e al risparmio energetico, è adottato dai comuni nei termini fissati dai suddetti accordi, comunque entro i termini previsti dall'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
2. Nel caso in cui il comune intenda istituire la commissione edilizia, il regolamento indica gli interventi sottoposti al preventivo parere di tale organo consultivo.

Commento
Sulla scia di quanto sancito dall’art. 2, comma 4, il quale riconosce ai comuni il potere di disciplinare l’attività edilizia, l’art. 4, comma 1, stabilisce quelli che devono essere i contenuti minimi del regolamento comunale, ossia : “la disciplina delle modalità costruttive, con particolare riguardo al rispetto delle normative tecnico-estetiche, igienico-sanitarie, di sicurezza e vivibilità degli immobili e delle pertinenze degli stessi”.
Questa attribuzione di potere non è di certo una novità del T.U., in quanto viene costantemente riconosciuta dall’ordinamento a tali Enti.
Il presente comma si presenta, purtroppo, fumoso, nella misura in cui il Legislatore non ha dato una definizione di “regolamento comunale”, pertanto non è dato sapersi se questo coincida con il “regolamento edilizio”, con le “Norme Tecniche di Attuazione” o ad entrambi. Parimenti, non è chiaro cosa si intenda per “normativa sulla sicurezza”, la quale è normalmente statuita dai Vigili del Fuoco, e per “vivibilità”, il cui concetto è generalmente associato alla disciplina dell’abbattimento delle barriere architettoniche, oggetto di una disciplina ad hoc da parte degli artt. 82 e ss., del T.U.
Il comma 1-sexies è stato introdotto dal D.L. n. 133/2014, c.d. Decreto Sblocca Italia, convertito in Legge n. 164/2014, il quale prevedeva l’adozione di un Regolamento edilizio tipo (RET) a livello nazionale, allo scopo di uniformare i regolamenti edilizi di tutti i comuni italiani, secondo i canoni stabiliti dalla c.d. Riforma Media.
Questa riforma sta trovando però difficoltà ad essere pienamente applicata. Infatti, in data 20 ottobre 2016, il Governo, le regioni e i comuni sottoscrivevano l’Intesa per l’approvazione dello schema di RET, assegnando alle regioni 180 giorno per procedere in tal senso, integrando il RET con la normativa regionale, introducendo ulteriori livelli di semplificazione e, in via transitoria, la possibilità di fornire indicazioni tecniche di dettaglio al fine di dare l’interpretazione delle definizioni uniformi.
Veniva, quindi, a formarsi un “RET regionale” al quale i comuni avrebbero dovuto adeguarsi nei modi e nei tempi stabiliti dalla regione, e comunque entro e non oltre 180 giorni dall’atto di recepimento della regione. Nella pratica, regioni e comuni hanno adottato un RET, attraverso l’adeguamento del proprio Regolamento Edilizio Comunale allo “schema tipo” nazionale, ma mantenendo l’autonomia dei contenuti. In alcuni casi, anche le c.f. “definizioni standardizzate” sono state rimodulate secondo quelle che erano le necessità del momento. In conclusione, l’introduzione del RET ha avuto nella pratica un’applicazione frammentaria.
Un’importante novità del T.U. viene introdotta dal comma 4 dell’articolo in commento, il quale rende facoltativa la Commissione Edilizia e attribuendo ai comuni l’obbligo di stabilire le casistiche che debbano essere sottoposte al parere preventivo della Commissione stessa, la quale dovrà essere composta soltanto da tecnici, senza esponenti politici.
Viene, altresì, ridimensionata la funzione della Commissione Edilizia, alla quale viene affidato un ruolo di semplice organo consultivo, privo di potere decisionale. Infatti, il comma stesso stabilisce che la Commissione “[…] indica gli interventi sottoposti al preventivo parere di tale organo consultivo”. In altri termini, anche nel caso in cui il comune decida di costituire e regolamentare la Commissione, questa potrà semplicemente limitarsi a fornire pareri, in funzione a quanto previsto dalla “liberalizzazione e semplificazione” delle procedure edilizie.
I pareri della Commissione Edilizia sono atti interni endoprocedimentali e non hanno valore di provvedimenti, pertanto non sono, in linea di principio, suscettibili di impugnativa di fronte al TAR da parte dell’interessato (Cons. Stato, sez V, 13 settembre 2013, n.4532).
Al contrario, il Parere può essere oggetto di impugnazione nel caso in cui venga recepito e integrato in un provvedimento formale che produce effetti sugli interessati richiedenti (Cons. Stato, sez. V, n. 4532/2013) o nel caso in cui il Comune, nella sua qualità di autorità competente al rilascio dei titoli edilizi, lo abbia fatto proprio all’interno di una determinazione sull’istanza di commissione edilizia (Cons. Stato, sez. V, n. 4532/2013; Cons. Stato, sez. V, 24 marzo 2001, n. 170).
In passato, la Commissione Edilizia forniva un “parere preventivo” nel caso di proposte progettuali, la cui complessità rendeva difficile il loro inquadramento. Adesso, questo parere può essere chiesto all’U.T.C., creando in questo modo dei dubbi sul risultato concreto, in quanto il parere verrebbe fornito dallo stesso Ente affidatario, successivamente, del compito di emanare il provvedimento finale.

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Il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, Testo Unico per l'edilizia, contiene i principi fondamentali e generali e le disposizioni per la disciplina...

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