T.U. Edilizia
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D.P.R. 380/2001. Testo Unico Edilizia. Art. 6 (L)- Attività edilizia libera

1. Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo:
a) gli interventi di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a);
a-bis) gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW;
b) gli interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio;
b-bis) gli interventi di realizzazione e installazione di vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti, cosiddette VEPA, dirette ad assolvere a funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici, miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche, riduzione delle dispersioni termiche, parziale impermeabilizzazione dalle acque meteoriche dei balconi aggettanti dal corpo dell'edificio o di logge rientranti all'interno dell'edificio, purché tali elementi non configurino spazi stabilmente chiusi con conseguente variazione di volumi e di superfici, come definiti dal regolamento edilizio-tipo, che possano generare nuova volumetria o comportare il mutamento della destinazione d'uso dell'immobile anche da superficie accessoria a superficie utile. Tali strutture devono favorire una naturale microaerazione che consenta la circolazione di un costante flusso di arieggiamento a garanzia della salubrità dei vani interni domestici ed avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l'impatto visivo e l'ingombro apparente e da non modificare le preesistenti linee architettoniche;
(lettera introdotta dall'art. 33-bis, della legge n. 142 del 2022).
c) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;
d) i movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;
e) le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola;
e-bis) le opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee, purché destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità e, comunque, entro un termine non superiore a centottanta giorni comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto, previa comunicazione di avvio dei lavori all’amministrazione comunale;
e-ter) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati;
e-quater) i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, come definiti alla voce 32 dell’allegato A al regolamento edilizio-tipo, adottato con intesa sancita in sede di Conferenza unificata 20 ottobre 2016, n. 125/CU, ai sensi dell’articolo 4, comma 1-sexies, del presente testo unico, o degli impianti di cui all’articolo 87 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, posti su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici o collocati a terra in adiacenza, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;
e-quinquies) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici;
e-sexies) le vasche di raccolta di acque meteoriche per uso agricolo fino a un volume massimo di 50 metri cubi di acqua per ogni ettaro di terreno coltivato, realizzabili anche mediante un unico bacino.
(lettera aggiunta dall'art. 6, comma 1, del decreto-legge n. 39 del 2023).*
2. 3. e 4. (n.d.r. commi abrogati)
5. Riguardo agli interventi di cui al presente articolo, l’interessato provvede, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale ai sensi dell’articolo 34-quinquies, comma 2, lettera b), del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80.
6. Le regioni a statuto ordinario:
a) possono estendere la disciplina di cui al presente articolo a interventi edilizi ulteriori rispetto a quelli previsti dal comma 1, esclusi gli interventi di cui all'articolo 10, comma 1, soggetti a permesso di costruire e gli interventi di cui all'articolo 23, soggetti a segnalazione certificata di inizio attività in alternativa al permesso di costruire;
b) disciplinano con legge le modalità per l'effettuazione dei controlli.
7. (n.d.r. comma abrogato)
8. (n.d.r. comma abrogato)

Commento
L’articolo 6 del T.U.E. che apre il Titolo II intitolato “Titoli abilitativi”, disciplina gli interventi che possono essere eseguiti liberamente e cioè senza alcun titolo abilitativo.
Prima di ogni altro, il Legislatore ha inteso sottolineare come nel determinare gli interventi che possono essere eseguiti liberamente occorre sempre rispettare le prescrizioni di cui alle seguenti normative:
- strumenti urbanistici comunali e sovra comunali;
- norme di settore incidenti sull’attività edilizia (antisisimica; sicurezza; antincendio; igienico-sanitarie; efficienza energetica; idrogeologiche; piani di indirizzo territoriale ecc.);
- vincoli contenuti nel codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al d.lgs. n. 42/2004.
Fatta questa necessaria premessa, l’articolo individua dalla lettera a) alla lettera e quinquies) gli interventi che non necessitano di un titolo abilitativo.
Occorre ricordare come con il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 marzo 2018 è stato approvato il glossario contenente l’elenco non esaustivo (ovvero esemplificativo) delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività di edilizia libera, che interviene ad agevolare l’identificazione delle opere libere rispetto a quello sottoposte ad autorizzazione.
Il comma cinque dell’articolo 6, inoltre, specifica come i lavori di edilizia libera, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, possano richiedere l’aggiornamento catastale, con la conseguenza che sarà necessario per l’interessato provvedere a tale onere (fiscale), presentando la necessaria domanda entro trenta giorni dal momento della variazione (art. 34 quinquies, comma 2, lett. b) del d.l. n. 4/2006 convertito con modificazioni dalla legge n. 80/2006).
Inoltre, si concede (v. comma 6) alle Regioni a statuto ordinario, mediante legge regionale, di estendere la disciplina delle attività di edilizia libera ad interventi non contemplati dal medesimo articolo 6, purché gli stessi non siano soggetti a permesso di costruire o segnalazione certificata di inizio attività in alternativa allo stesso permesso di costruire.

*La nuova lettera b-bis) presente al comma 1 dell’art. 6 del dpr 380/2001 è stata introdotta dall’art. 33 – quater del DDL al Decreto Aiuti Bis.
Secondo il Decreto, a partire del 23 settembre 2022, gli interventi di installazione delle vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti, c.d. VEPA, considerati dal legislatore privi di attitudine a modificare significativamente e percepibilmente l’assetto edilizio preesistente, sono realizzabili senza alcun titolo abilitativo e senza alcuna comunicazione all’ente territoriale comunale.
Le vetrate c.d. VEPA sono realizzate attraverso l’installazione di pannelli di vetro trasparenti, scorrevoli o a pacchetto in modo da consentire il loro ripiegamento senza che vi sia la presenza di infissi.
In particolare, la semplificazione è riservata agli interventi riguardanti:
- le opere amovibili che modifichino in modo potenzialmente permanente l’assetto edilizio;
- trasparenti che non comportino un rilevante effetto visivo;
- volti a soddisfare funzioni temporanee;
- senza aumento di volumetria;
- o modifica della destinazione d’uso.
Secondo il Servizio Studi della Camera, la nuova lettera b-bis) dispone che sono eseguiti in regime di attività edilizia libera:
- gli interventi di realizzazione e installazione di vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti, cosiddette VEPA, dirette ad assolvere funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici, miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche, riduzione delle dispersioni termiche, di parziale impermeabilizzazione delle acque meteoriche, dei balconi aggettanti dal corpo dell'edificio o di logge rientranti all'interno dell'edificio;
- gli interventi possono essere eseguiti purché tali elementi non configurino spazi stabilmente chiusi, con conseguente variazione di volumi e di superfici, come definiti dal Regolamento Edilizio Tipo, che possano generare nuova volumetria o comportare il mutamento della destinazione d'uso dell'immobile anche da superficie accessoria a superficie utile.
Un’ ulteriore novità in tema di edilizia libera è stata recentemente prevista anche dal D.L. 39/2023 c.d. “Decreto Siccità”, che all’art. 6 ad integrazione dell’elenco delle attività edilizie assentibili in edilizia libera, dell'art.6, comma 1, del dpr 380/2001, ha aggiunto dopo la lettera e-quinquies) la lettera e-sexies).
La nuova disposizione prevede che le vasche di raccolta di acque meteoriche per uso agricolo, fino a un volume massimo di 50 metri cubi di acqua per ogni ettaro di terreno coltivato, potranno quindi essere realizzate come attività di edilizia libera, senza bisogno di alcuna comunicazione o autorizzazione edilizia.
Pare doveroso evidenziare, come l’art. 9 del dl 17/2022, riguardante “Le semplificazioni per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili”, prevedendo la sostituzione dell’art. 7-bis al comma 5 del dlgs 28/2011 con il presente inciso:
[…] l’installazione, con qualunque modalità, di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici […], o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici e la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica nei predetti edifici o strutture e manufatti, nonché nelle relative pertinenze, è considerata intervento di manutenzione ordinaria e non è subordinata all’acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati, ivi inclusi quelli previsti dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, a eccezione degli impianti che ricadono in aree o immobili di cui all’articolo 136, comma 1, lettere b) e c) , del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, individuati ai sensi degli articoli da 138 a 141 del medesimo codice, e fermo restando quanto previsto dagli articoli 21 e 157 del codice
abbia riconosciuto, in maniera totalmente indiretta come intervento di edilizia libera l’installazione di impianti fotovoltaici e solari termici.
Tale conclusione è frutto di un’attività meramente sussuntiva, visto che il legislatore non ha posto alcuna modifica autonoma nell’articolo 6 del Testo Unico dell’edilizia, ma tramite un ragionamento puramente logico, l’espressa qualificazione dell’intervento, come intervento di manutenzione ordinaria, fa ricadere a tutti gli effetti quest’ultimo nell’elenco delle attività soggette al regime in “edilizia libera” così come previsto all’art. 6, comma1, lett a) del dpr 380/2001.

T.U. Edilizia

Il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, Testo Unico per l'edilizia, contiene i principi fondamentali e generali e le disposizioni per la disciplina...

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