È entrata in vigore da qualche giorno la nuova regolamentazione in materia di Certificazione energetica. Sull’argomento pubblicate dal Consiglio Nazionale del Notariato le Linee Guida che forniscono alla categoria tutte le indicazioni sulle novità della nuova normativa.
Data di pubblicazione originale dell'articolo: 5/10/2015
È entrata in vigore da qualche giorno la nuova regolamentazione in materia di Certificazione energetica. Sull’argomento pubblicate dal Consiglio Nazionale del Notariato le Linee Guida che forniscono alla categoria tutte le indicazioni sulle novità della nuova normativa.
Come sappiamo ormai tutti, lo scorso 15 Luglio 2015 sono stati pubblicati in Gazzetta ufficiale i
tre decreti interministeriali del 26 giugno 2015, che completano il quadro normativo in materia di efficienza energetica negli edifici, e contenenti esattamente:
1. decreto requisiti minimi, contenente le metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e la definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici
2. linee guida nuovo APE 2015, che sostituisce il decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 e contiene le nuove linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici
3. decreto relazione tecnica di progetto, contenente in allegato schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto.
Ovviamente quello di interesse della categoria del Notariato riguarda le nuove linee guida nazionali per l’attestazione della prestazione energetica degli edifici con particolare riferimento a:
- le disposizioni sulla nuova classificazione degli immobili in funzione della prestazione energetica (§ 5 delle Linee Guida);
- le disposizioni che prescrivono le informazioni che l’APE deve obbligatoriamente riportare, pena la sua invalidità (art. 4, c. 4, D.M. 26 giugno 2015 di approvazione delle Linee Guida e § 6 della Linee Guida)
- le disposizioni sulle formalità da rispettare negli annunci commerciali (art. 4, c. 7, D.M. 26 giugno 2015 di approvazione delle Linee Guida e § 6.2 della Linee Guida)
- le disposizioni sulla sottoscrizione nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio dell’APE e sulla sua trasmissione alla Regione ed alla Provincia Autonoma competente per territorio (art. 4, c. 5, D.M. 26 giugno 2015 di approvazione delle Linee Guida e § 7.1.5 della Linee Guida)
- la elencazione dei casi di esclusione dall’obbligo di dotazione dell’APE (Appendice A delle Linee Guida)
- il nuovo format dell’APE (Appendice B delle Linee Guida)
- il nuovo format per gli annunci commerciali (Appendice C delle Linee Guida)
- il nuovo format dell’Attestato di qualificazione energetica (Appendice D delle Linee Guida)
Nella guida si sottolinea che la disciplina di dettaglio non si applica nell’intero territorio nazionale, bensì trova diretta applicazione solo nelle Regioni e/o Provincie autonome che non abbiano ancora adottato specifiche disposizioni normative in materia di certificazione energetica ovvero nelle Regioni e Provincie autonome che pur avendo legiferato in materia, abbiano recepito esclusivamente le prescrizioni della precedente direttiva 2002/91/CE e non si siano ancora conformate alla direttiva 2010/31/UE.
I provvedimenti non si applicano invece alle Regioni e/o Provincie autonome che abbiano legiferato in materia, in maniera conforme alla direttiva 2010/31/UE (fermo restando che non sempre risulta agevole accertare se una determinata normativa regionale possa considerarsi o meno conforme alla suddetta direttiva comunitaria del 2010); è previsto, peraltro, a carico di questi ultimi enti, nell’ottica di una omogeneizzazione della disciplina a livello nazionale, l’onere di intraprendere misure atte a favorire, entro il 1 ottobre 2017, l'adeguamento dei propri strumenti regionali di attestazione della prestazione energetica degli edifici alle nuove Linee guida approvate con il D.M. 26 giugno 2015 (così dispone l’art. 3 del suddetto decreto).