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Codice Appalti: criticità della transizione dal D.Lgs. 50/2016 al 36/2023

Il passaggio dal DLGS 50/2016 al DLGS 36/2023 segna un'importante evoluzione nel campo dei contratti pubblici, introducendo una riforma significativa volta a modernizzare e digitalizzare il sistema degli appalti in linea anche con le politiche del PNRR. Tuttavia, la transizione normativa solleva alcuni interrogativi soprattutto con riferimento ai progetti avviati con il vecchio codice. La risposta del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) all'interpello n. 3368/2025 chiarisce come i contenuti progettuali rimangano soggetti al DLGS 50/2016, mentre la procedura di gara debba conformarsi al nuovo codice.

Dal DLGS 50/2016 al DLGS 36/2023

Uno degli strumenti per regolare e disciplinare le procedure di affidamento dei contratti pubblici è il codice degli appalti. Con l’entrata in vigore del DLGS 36/2023, viene riscritta la disciplina dei contratti pubblici, segnando una netta discontinuità rispetto al precedente DLGS 50/2016. La riforma si inserisce nel contesto delle politiche del PNRR e punta a modernizzare, digitalizzare e rendere più efficiente il sistema degli appalti pubblici.
Il DLGS 36/2023 ha sostituito il vecchio codice DLGS 50/2016 senza eliminarlo del tutto, in quanto alcune disposizioni convivranno ancora.

In realtà tra i due codici ci sono, infatti, delle differenze ma anche dei punti di continuità, in particolare:

  • il DLGS 50/2016 (vecchio codice) si basava sui principi di trasparenza, concorrenza e parità di trattamento, utilizzando una struttura normativa complessa;
  • il DLGS 36/2023 (nuovo codice) presenta, invece, solo nella parte introduttiva i principi generali. Tra tali principi, assumono maggiore rilevanza:
  1. il principio del risultato, che attribuisce valore primario all’efficacia dell’azione amministrativa;
  2. la fiducia tra amministrazioni e operatori economici;
  3. il principio dell’accesso al mercato.

Inoltre il nuovo Codice punta, come detto, con decisione sulla digitalizzazione integrale. Infatti tutte le fasi, dalla programmazione alla progettazione, fino all’esecuzione e al controllo, dovranno essere gestite tramite piattaforme telematiche certificate.

Quindi il Codice degli appalti 2023 rappresenta il passaggio decisivo verso un sistema degli appalti più moderno, efficiente e orientato al risultato. Le novità introdotte rispondono alla necessità di conciliare semplificazione e controllo, rapida esecuzione e legalità, sostenendo la sostenibilità ambientale, la digitalizzazione e la qualità dell’opera pubblica.

Nonostante ciò persistono dubbi soprattutto nei casi in cui le opere si collocano a cavallo tra le due normative.
Un caso emblematico riguarda la progettazione di opere avviate sotto la precedente norma, ma il cui affidamento dei lavori è avvenuto successivamente all’entrate in vigore delle nuove disposizioni.

A sciogliere ogni dubbio in merito è l’interpello del MIT n. 3368/2025.

 

Transizione normativa nel settore edilizio: il passaggio dal DLGS 50/2016 al DLGS 36/2023

Il contesto normativo edilizio è in continua evoluzione e questi cambiamenti spesso innescano dubbi nei professionisti, così come nelle amministrazioni delle stazioni appaltanti.

Queste ultime devono spesso affrontare problematiche a cavallo tra il vecchio Codice dei contratti pubblici (DLGS 50/2016) e il nuovo dispositivo normativo (DLGS 36/2023).

Recentemente al MIT (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) è stato posto l’interpello n. 3368/2025, con il quale veniva espressa la perplessità di una stazione appaltante, la quale ha sollevato un interrogativo riguardante la necessità o meno di aggiornare la progettazione per conformarsi all’art. 43 del DLGS 36/2023 prima di indire la gara, avendo affidato la progettazione di un’opera di nuova costruzione durante la vigenza del DLGS 50/2016.
La risposta del MIT è stata chiara e puntuale, facendo richiamo agli artt. 225 e 226 dello stesso DLGS 36/2023.
Nello specifico:

  • l’art. 225, comma 9, chiarisce che “A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell’articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui all’articolo 23 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono le procedure per le quali è stato formalizzato l’incarico di progettazione alla data in cui il codice acquista efficacia. Nel caso in cui l’incarico di redazione del progetto di fattibilità tecnico economica sia stato formalizzato prima della data in cui il codice acquista efficacia, la stazione appaltante può procedere all’affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione dei lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnico ed economica oppure sulla base di un progetto definitivo redatto ai sensi dell’articolo 23 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50”;
  • l’art. 226, comma 2, sottolinea che “A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell’articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono:
    • a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia;
    • b) in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati già inviati gli avvisi a presentare le offerte;
    • c) per le opere di urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il codice acquista efficacia;
    • d) per le procedure di accordo bonario di cui agli articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data.”

La risposta del MIT si può così sintetizzare:

  • per quanto riguarda i contenuti e livelli progettuali restano soggetti alla disciplina del DLGS 50/2016, pertanto gli elaborati già redatti non richiedono modifiche sostanziali;
  • per quanto riguarda invece la procedura di gara viene applicato integralmente il nuovo codice DLGS 36/2023, compreso l’obbligo di adeguare documenti essenziali come il Capitolato Speciale d’Appalto (CSA) e lo schema di contratto, qualora la procedura abbia avuto inizio dopo la sua entrata in vigore

Inoltre il MIT sottolinea che tale interpretazione è stata ribadita anche dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con il parere FUNZ CONS 62/2023.

Il parere del Ministero chiarisce quanto sia delicato il passaggio della transizione normativa, affermando che le stazioni appaltanti non devono rivedere i contenuti tecnici dei progetti redatti in ottemperanze al vecchio codice, ma devono garantire che gli atti di gara rispettino però le nuove disposizioni. Il legislatore, nella frase transitoria tra le norme, ha quindi voluto garantire un opportuno equilibrio tra continuità progettuale e adeguamento procedurale.

 

LA NOTA DEL MIT È SCARICABILE IN ALLEGATO.

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L’articolo nella sua forma integrale è disponibile attraverso il LINK riportato di seguito.
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