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Dal nuovo Codice Prevenzione Incendi alle semplificazioni procedurali: intervista all'ing Gaetano Fede

Dal Codice Prevenzione Incendi alle semplificazioni procedurali, alcuni degli argomenti dell'intervista a Gaetano Fede

In questi ultimi anni la normativa antincendio è stata senza dubbio tra le normative più attive, portando, con i decreti del 2019 (DM del 12 aprile 2019 e DM 18 ottobre 2019) ad una riscrittura vera e propria del Codice Prevenzione Incendi. Si tratta di un percorso volto a portare la progettazione antincendio verso un approccio presazionale fornendo al professionista tecnico nuovi strumenti per sfruttare al massimo anche le nuove tecnologie.

Un cambiamento, che ha richiesto e richiederà più impegno nell'aggiornamento professionale e che - come ha sottolineato l'ing. Fede - renderà la prevenzione incendi una disciplina per specialisti, creando nuove opportunità per chi deciderà di "stare" nel mondo dell'antincendio.

Di questo e di molto altro abbiamo chiacchierato nell'intervista con l'ing. Gaetano Fede, Consigliere del CNI con Delega ai temi della Sicurezza, riportata di seguito. 

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DM 18 ottobre 2019: tra criticità superate e miglioramenti ancora da fare

Col DM del 12 aprile 2019 e il successivo DM 18 ottobre 2019 si è di fatto riscritto il Codice Prevenzione Incendi anche per risolvere le criticità e le incongruenze che erano emerse nei quattro anni di doppio binario. Quali sono le criticità che sono state superate con le nuove normative?

L’abolizione del doppio binario ha indotto i professionisti ad operare una scelta: continuare ad occuparsi di prevenzione incendi e studiare il Codice, oppure abbandonare la disciplina.

L’aggiornamento della RTO (DM 18/10/2019) è stata una necessità tecnica; dopo quattro anni di utilizzo, erano emerse alcune necessità di aggiustamento e semplificazione, inevitabili per un testo di oltre 250 pagine.

Il CNI ha contribuito, concretamente, alla segnalazione di possibili correttivi.

Abbiamo apprezzato molto la sostanziale revisione del capitolo sulla gestione dell’esodo, il nuovo criterio di calcolo degli estintori, il concetto di impianto o sistema a “disponibilità superiore”, i chiarimenti sulle definizioni.

Ne permangono a suo avviso altre? Quali altri aspetti possono essere migliorati ancora nel “nuovo Codice”?

Ci aspettavamo un aggiornamento sostanziale del capitolo sul controllo di fumo e calore, che ha un po’ deluso le aspettative: le “aperture di fumo e calore” meritano un inquadramento più articolato, soprattutto per le aperture comandate.

Il perchè di alcune resistenze al Codice Prevenzione Incendi 

Quali sono a suo avviso i motivi per cui il Codice Prevenzione Incendi ha trovato sino ad ora difficoltà ad essere applicato?

La naturale inerzia e resistenza al cambiamento (sia da parte dei progettisti ma anche dei funzionari VVF), ha influito negativamente sulla partenza, che si è rivelata più lenta del previsto.

Dopo l’abolizione del doppio binario si è notato un naturale incremento nell’applicazione del Codice, anche se talvolta con poco entusiasmo.

È indubbio che i cambiamenti comportano dei sacrifici di apprendimento e di cambio di mentalità, ma siamo certi che sia solo una questione di tempo.

Resta il fatto che la prevenzione incendi sarà in futuro una disciplina per specialisti, come di fatto lo sono altri settori dell’ingegneria in cui le evoluzioni tecnologiche e l’aggiornamento continuo portano ad un’inevitabile selezione del mercato.

Si tratta comunque di una grande opportunità professionale, dove in particolare i giovani ingegneri potranno sfruttare l’apertura mentale di chi non è condizionato da decenni di progettazione prescrittiva.

... ma anche dei molti vantaggi

Può spiegarci quali sono i vantaggi nell’applicare il Codice di Prevenzione Incendi per un progettista antincendio?

A fronte delle note difficoltà iniziali nella progettazione con il Codice, è invece assodato che i vantaggi sono numerosi e concreti.

Il Codice offre più livelli di utilizzo, dalle semplici soluzioni conformi (di fatto prescrittive), alle soluzioni alternative con supporto analitico, fino al ricorso alla FSE che apre grandi prospettive di progettazione prestazionale.

Non si tratta di uno strumento onnipotente per la soluzione di tutti i problemi, ma è sicuramente una regola tecnica che offre al progettista preparato tutte le condizioni per sfruttare al massimo le migliori tecnologie disponibili.

Nell’ambito industriale i vantaggi, anche economici, sono già stati dimostrati ed apprezzati.

Al lavoro per l'Anagrafe Nazionale dei Professionisti Antincendio (piattaforma ANPA)

Quali sono le attività che, come CNI, state svolgendo in merito al tema della Sicurezza Antincendio?

Oltre alle attività istituzionali con la presenza attiva del nostro delegato in Comitato Centrale Tecnico Scientifico, il CNI si impegna molto (in collaborazione con la Rete delle Professioni Tecniche) per la promozione del Codice e per l’attivazione della piattaforma ANPA (Anagrafe Nazionale dei Professionisti Antincendio) che affiancherà e sostituirà il portale VVF per la gestione anagrafica e dell’aggiornamento periodico dei professionisti antincendio.

In questo periodo di emergenza, con le note restrizioni alla mobilità ed all’affollamento, ci stiamo impegnando per attivare nuovi protocolli di erogazione della formazione a distanza, nelle varie modalità possibili: streaming sincrono (già autorizzato) ma anche nelle nuove forme asincrone (FAD, e-learning, ecc.).

Continuiamo inoltre a partecipare ai gruppi di lavoro per la formulazione delle nuove regole tecniche di sicurezza antincendio (RTV e altri decreti).

Come semplificare i procedimenti in materia antincendio

Come è noto a seguito dell’emergenza Coronavirus, anche a seguito della richiesta della RPT, il Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ha prorogato le scadenze relative ad alcuni adempimenti circa l’aggiornamento periodico obbligatorio dei professionisti antincendio. Nel contempo, è stata manifestata la disponibilità a valutare una serie di iniziative volte alla semplificazione nel settore della prevenzione incendi.

Quali sono gli ambiti e/o le problematiche maggiori in materia antincendio per le quali sarebbe bene prevedere azioni di semplificazione? E quali potrebbero essere queste le semplificazioni da mettere in atto?

Da alcuni anni che il CNI chiede ai VVF la revisione del DPR 151/2011 e forse questa emergenza, unita alle inevitabili difficoltà della ripresa, potranno essere determinanti per una svolta.

La vera semplificazione passa per un “alleggerimento” dei carichi di lavoro dei VVF sul fronte della valutazione dei progetti.

È ormai assodato che il Corpo Nazionale dei VVF è da sempre in prima linea con ottimi risultati sul fronte dell’intervento in emergenza, sia per gli incendi che per le calamità, ma riscontriamo purtroppo che gli stessi VVF non sono più sufficientemente attrezzati (per risorse e personale) ad offrire una risposta in tempi ragionevoli e sostenibili sul fronte della valutazione dei progetti.

L’industria soffre i gravi ritardi (al nord si superano quasi sempre i 60 giorni previsti dal DPR 151/2011 per l’approvazione dei progetti) e l’incertezza e disomogeneità nel giudizio.
Il meccanismo della richiesta del parere preventivo, soprattutto per le attività piccole e medie, con livelli di rischio incendio non elevati, non regge le esigenze ed i tempi contingentati delle attività produttive che necessitano di dinamismo e certezze sui tempi e sui costi degli adeguamenti di sicurezza antincendio.
La soluzione più idonea e facile da mettere in atto consiste nell’aggiornamento dell’Allegato 1 del DPR 151/2011, con nuova taratura delle categorie A, B e C: spostando in avanti la soglia tra le categorie A e B, aumenterebbero di molto le attività per le quali sarà sufficiente depositare la SCIA prima dell’inizio dell’attività, senza l’obbligo di acquisizione del parere preventivo dei VVF.
Le risorse che sarebbero risparmiate, alleggerendo i Comandi provinciali dei VVF di una gran mole di valutazione dei progetti, sarebbero dedicate ai controlli (a campione a o a tappeto). Il tutto introducendo un meccanismo di modulazione degli oneri di istruttoria VVF, per non penalizzare le entrate economiche del Corpo.

Per garantire comunque la correttezza ed oggettività dei progetti si potrebbe introdurre un meccanismo di validazione con un secondo professionista titolato che “controlla e avalla” l’operato del progettista incaricato.

Per le attività più complesse, in categoria B e C, dopo i 60 giorni dovrebbe scattare il silenzio-assenso, così ci sarebbe la certezza dei tempi dell'istruttoria.

Un ulteriore problema è rappresentato dai rinnovi periodici di conformità antincendio, diventati ormai anacronistici ed eccessivamente penalizzanti per la mole di responsabilità che si assume l'asseveratore.

Sulla base del principio di responsabilità, il rinnovo andrebbe abolito oppure sottoscritto dal solo titolare dell'attività, che potrebbe avvalersi di un professionista antincendio a sua discrezione.

Con questa formula il professionista antincendio diventerebbe il consulente del titolare in occasione di ogni modifica o ampliamento dell’attività, senza subire la pressione indotta dalla data di scadenza del CPI/SCIA, entro la quale tutto deve essere “perfettamente efficiente e funzionante”.

Il CNI ha offerto ai VVF la disponibilità ad un’apertura di dialogo per discutere queste proposte.