Decreto Bollette in conversione: semplificazione temporanea per l'installazione di impianti fotovoltaici
Fino al 30 giugno 2024 saranno realizzabili previa dichiarazione di inizio lavori asseverata nelle strutture turistiche o termali anche gli impianti fotovoltaici con moduli collocati su coperture piane o falde, di potenza fino a 1 MW per l’autoconsumo.
La Camera ha approvato lo scorso 18 maggio il DDL di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 34/2023, recante "misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali", cd. Decreto Bollette, passato ora all'esame del Senato che inizierà i lavori martedì 23 maggio.
All'interno di questo provvedimento c'è un nuovo articolo, il 7-bis, introdotto in commissione referente, che interessa da vicino i professionisti tecnici e il comparto edilizia in quanto contiene una semplificazione temporanea per l'installazione di impianti fotovoltaici ma in determinate strutture.
Semplificazione impianti fotovoltaici fino al 30 giugno 2024
Come precisato dal dossier ufficiale del Parlamento, la norma prevede che, fino al 30 giugno 2024 saranno realizzabili previa dichiarazione di inizio lavori asseverata (DILA) nelle strutture turistiche o termali anche gli impianti fotovoltaici con moduli collocati su coperture piane o falde, di potenza fino a 1 MW per l’autoconsumo.
Nei centri storici o in aree a tutela paesaggistica, si richiede l’attestazione che non siano visibili dagli spazi esterni e che i manti delle coperture non siano realizzati con prodotti che hanno l'aspetto dei materiali della tradizione locale.
Strutture turistiche o termali: semplificazione per il fotovoltaico
Quindi, riepilogando, la prima modifica introdotta dall'articolo 7-bis, comma 1, lettera a) del DDL di conversione prevede che gli impianti fotovoltaici realizzati in aree nella disponibilità di strutture turistiche o termali possano essere realizzati previa dichiarazione inizio lavori asseverata (DILA) anche se i moduli non sono collocati a terra, bensì su coperture piane o falde, purché siano rispettati i restanti requisiti (potenza fino a 1 MW, utilizzo prioritario dell’energia autoprodotta per i fabbisogni della struttura, localizzazione al di fuori di centri storici a soggetti a tutela culturale e paesaggistica).
Cosa attesta la DILA
L’articolo 7-bis, comma 1, lettera b) prevede inoltre che con la suddetta dichiarazione del progettista abilitato si attesti anche che i manti delle coperture non sono realizzati con prodotti che hanno l’aspetto dei materiali della tradizione locale.
Cosa può essere realizzato in edilizia libera?
Il dossier ufficiale della Camera evidenzia infine che "nei complessi di cose immobili di interesse paesaggistico come i centri storici, non richiede comunque l’autorizzazione paesaggistica e può essere realizzata in regime di edilizia libera l'installazione di “pannelli integrati nelle coperture non visibili dagli spazi pubblici esterni e dai punti di vista panoramici, eccettuate le coperture i cui manti siano realizzati in materiali della tradizione locale".
IL DDL DI CONVERSIONE DEL DECRETO BOLLETTE (34/2023), APPROVATO DALLA CAMERA MA NON ANCORA IN VIGORE, E' SCARICABILE IN ALLEGATO PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE
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