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Impianti eolici e fotovoltaici: chiarimenti su rilascio VIA e calcolo della soglia di potenza dell'impianto

Il Ministero dell'Ambiente fornisce delucidazioni sul riparto di competenza per il rilascio della VIA per la realizzazione di impianti di produzione di energia rinnovabile da fonte eolica e fotovoltaica e al calcolo della soglia di potenza dell’impianto

Il MASE ha pubblicato un parere sulla interpretazione dell'art. 10 del DL 50/2022 (DL Aiuti) con particolare riferimento al riparto di competenza per il rilascio della VIA per la realizzazione di impianti di produzione di energia rinnovabile da fonte eolica e fotovoltaica e al calcolo della soglia di potenza dell'impianto.

Il chiarimento richiesto

Nello specifico, una Regione ha chiesto di chiarire se il calcolo della potenza ai fini del riparto di competenza, così come modificato dall’art. 10 del DL 50/2022, sia di stretta applicazione ai progetti di competenza statale di potenza complessiva superiore a 30 MW di cui all’Allegato II della Parte II del d.lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambiente) o se tale modifica vada applicata, in un'ottica sistematica e di coordinamento, anche ai progetti ricadenti nella competenza regionale di cui all’Allegato IV Parte II del d.lgs. 152/2006.

Il contesto normativo

In primis, si ricorda che l'art.10 del DL 50/2022 disciplina le modalità di calcolo della potenza degli impianti eolici e fotovoltaici da considerare ai fini dell'obbligo di sottoposizione a VIA statale.

Le modifiche: cosa è assogettato a VIA?

Il MASE evidenzia che "il punto 2) dell’allegato II alla parte del Codice, su cui interviene la norma in esame, assoggetta a VIA, tra gli altri, gli impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 30 MW, nonché gli impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW e poiché la norma in esame precisa, per entrambe le tipologie impiantistiche citate, che le potenze indicate devono essere calcolate sulla base del solo progetto sottoposto a valutazione ed escludendo eventuali impianti o progetti localizzati in aree contigue o che abbiano il medesimo centro di interesse, ovvero il medesimo punto di connessione e per i quali è già in corso una valutazione di impatto ambientale o è già stato rilasciato un provvedimento di compatibilità ambientale, sono questi gli unici parametri da utilizzare per calcolare la potenza dell’impianto ai fini dell’assoggettamento o meno alla procedura di VIA".

I metodi di calcolo

In definitiva, dal contenuto della norma, si evince che "alcun parametro e/o metodo di calcolo differente rispetto a quello contenuto nella citata norma possa essere invocato per determinare la potenza dell’impianto ai fini della individuazione dell’Autorità competente e della procedura da seguire. Con specifico riferimento al quesito posto la modifica normativa contenuta nell’art 10 del DL 50/2022 andrà applicata, in un’ottica sistematica e di coordinamento, anche ai progetti ricadenti nella competenza regionale di cui all’Allegato IV Parte II del D. Lgs. n. 152/2006".


IL PARERE DEL MASE E' SCARICABILE IN ALLEGATO PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE

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