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Decreto Cessioni: le banche potranno sottoscrivere buoni del Tesoro pluriennali (BTP) coi crediti acquistati

Banche, assicurazioni e intermediari finanziari potranno utilizzare, in tutto o in parte, i crediti acquistati per sottoscrivere emissioni di Buoni del Tesoro Poliennali (BTP), con scadenza non inferiore a 10 anni.

Tra le novità di rilievo del Decreto Cessioni (11/2023) convertito in legge 38/2023 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 aprile, senz'altro vanno sottolineate le misure a favore delle banche e degli istituti di credito che, in virtù di queste disposizioni, dovrebbero poi tornare ad acquistare i crediti 'incagliati' nei cassetti fiscali di migliaia di contribuenti (e professionisti) italiani.

Per il testo definitivo della legge di conversione e del decreto convertito e coordinato con le modifiche parlamentari, rimandiamo all'articolo di riferimento, mentre qui approfondiamo le novità riferite alle banche e assicurazioni.

BTP in cambio dei crediti di imposta

Nel corso dell'esame in sede referente - si legge nel dossier ufficiale del provvedimento - è stata introdotta una disposizione che autorizza le banche, gli intermediari finanziari e le imprese di assicurazione, che sono cessionari di crediti di imposta per interventi legati al cd. Superbonus, in relazione agli interventi effettuati sino all'anno di spesa 2022, di utilizzare, in tutto o in parte, detti crediti per sottoscrivere emissioni di Buoni del Tesoro Poliennali (BTP), con scadenza non inferiore a 10 anni.

Tale sottoscrizione è autorizzata:

  • nel limite del 10% della quota annuale che eccede i crediti di imposta sorti a fronte di spese legate al superbonus, già utilizzati in compensazione (ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, recante la disciplina generale dei versamenti unitari e delle compensazioni dei crediti);
  • a condizione che il cessionario abbia esaurito la propria capienza fiscale nello stesso anno.

In ogni caso, il primo utilizzo può essere effettuato in relazione alle emissioni ordinarie effettuate a partire dal 1° gennaio 2028.

Ad esito delle modifiche derivanti dal rinvio del provvedimento in Commissione, viene demandato ad appositi provvedimenti di natura direttoriale dell'Agenzia delle entrate e del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, il compito di individuare le modalità applicative delle norme in esame.

Altre novità per la responsabilità solidale del cessionario

Attenzione anche alle integrazioni che sono state fatte in merito alle regole sulla responsabilità solidale del cessionario, che il Decreto Cessioni 'prima versione' aveva già ampiamente rivisto: il comma 6-ter dell'art.1 estende l'esclusione di responsabilità ai cessionari che acquistano i crediti d'imposta da una banca o da una società quotata (ovvero da banche o società appartenenti a un gruppo), facendosi rilasciare una attestazione di possesso, da parte della banca, della società quotata o della diversa società del gruppo cedente, di tutta la documentazione già elencata (di cui al
comma 6‑bis), fermo restando il divieto di acquisto previsto all'articolo 122-bis, comma 4 del DL 34/2020.

Si tratta del divieto di acquisto dei crediti d'imposta, da parte dei soggetti obbligati al rispetto della normativa antiriciclaggio, ove ricorrano i presupposti per la segnalazione di operazioni sospette o l'astensione dal compimento delle operazioni (di cui agli articoli 35 e 42 del DPR n. 231 del 2007).

Ai sensi del nuovo comma 6-quater, il mancato possesso di parte della documentazione rilevante non
costituisce, da solo, causa di responsabilità solidale per dolo o colpa grave del cessionario.

L'onere della prova della sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave del cessionario grava sull'ente impositore, ai fini della contestazione del concorso del cessionario nella violazione e della sua responsabilità solidale.

Resta in ogni caso ferma l'applicazione dell'articolo 14, comma 1.bis.1, del decreto-legge 50/2022, ai sensi del quale la limitazione della responsabilità solidale al dolo e alla colpa grave riguardano solo i crediti per i quali sono stati acquisiti, nel rispetto delle previsioni di legge, i visti di conformità, le asseverazioni e le attestazioni di legge.

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