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Decreto Cessioni: ecco il testo emendato! Deroga per i progetti in variante alla CILA-S, chiarimenti su SAL e visti di conformità

E' possibile usufruire del Superbonus 110% per il 2023 e dell'opzione per la cessione del credito e per lo sconto in fattura in ordine agli interventi per cui è richiesta la presentazione di un progetto in variante alla CILA-S o al titolo abilitativo previsto in ragione della tipologia di interventi edilizi.

Iniziano a emergere novità di rilievo in merito al Decreto Cessioni, sul quale peraltro il Governo (Ministro Giorgetti) ha deciso di porre la questione di fiducia alla Camera, votata dalla Camera nel tardo pomeriggio di giovedì 30 marzo.

La fiducia è stata posta sul nuovo DDL di conversione con modificazioni del DL 11/2023, A.C. 889-A, comprensivo delle variazioni apportate tramite gli emendamenti approvati dalla Commissione Finanze di Montecitorio, che hanno portato a svariate novità sia per i contribuenti che per le banche, di cui abbiamo dato alcune indicazioni in un precedente articolo, mentre in un altro approfondimento abbiamo segnalato tutte le deroghe principali al divieto incondizionato di cessione/sconto.

Il testo - disponibile in allegato, a fronte con le modifiche -, verrà votato dall'Aula di Montecitorio martedì 4 aprile e poi passerà al Senato che per completare la conversione in legge che andrà perfezionata entro il 18 aprile.

Varianti ai progetti: ok per la cessione del credito con modifiche dopo il 16 febbraio 2023

Come specificato dal dossier ufficiale della Camera, l'articolo 2-bis, introdotto in sede referente, reca una disposizione di interpretazione autentica – dunque con efficacia retroattiva - che consente di usufruire del Superbonus 110% per il 2023 e dell'opzione per la cessione del credito e per lo sconto in fattura in ordine agli interventi per cui è richiesta la presentazione di un progetto in variante alla CILA o al diverso titolo abilitativo previsto in ragione della tipologia di interventi edilizi da eseguire.

Lo stesso trattamento è previsto per gli interventi su parti comuni di proprietà condominiale, qualora intervenga una nuova delibera assembleare di approvazione della variante.

La presentazione di un progetto in variante alla CILA o al diverso titolo abilitativo richiesto, in ragione della tipologia di interventi edilizi da eseguire, non rileva ai fini del rispetto dei termini previsti (cioè la 'tagliola' del 16 febbraio, data dopo la quale sono vietate le opzioni di cessione del credito o sconto in fattura).

Se gli interventi riguardano parti comuni di proprietà condominiale, agli stessi fini, non rileva l'eventuale nuova delibera assembleare di approvazione di detta variante.

In definitiva: è possibile usufruire del Superbonus 110% per il 2023 e dell'opzione per la cessione del credito e per lo sconto in fattura in ordine agli interventi per cui è richiesta la presentazione di un progetto in variante al titolo abilitativo previsto in ragione della tipologia di interventi edilizi. Analogo trattamento viene previsto per gli interventi su parti comuni di proprietà condominiale, qualora intervenga una nuova delibera assembleare di approvazione della variante.

SAL e visti di conformità: chiarimenti

Ma un altro articolo veramente importante è il 2-ter, completamente nuovo e introdotto in sede referente, che reca un insieme di norme di interpretazione autentica - aventi quindi efficacia retroattiva - volte a chiarire che:

  • per gli interventi diversi dal superbonus, la liquidazione dei lavori in base a stati di avanzamento costituisce una mera facoltà, non un obbligo;
  • l'indicazione delle spese sostenute per il rilascio del visto di conformità, nel computo metrico e nelle asseverazioni di congruità delle spese, costituisce una mera facoltà e non un obbligo, al fine di fruire della detrazione delle medesime spese;
  • il contribuente può avvalersi della cd. remissione in bonis, con riferimento all'obbligo di presentazione dell'asseverazione di efficacia degli interventi per la riduzione del rischio sismico, per fruire del sismabonus e del superbonus;
  • i requisiti richiesti alle imprese per l'esecuzione di lavori oltre la soglia di 516.000 euro – valevoli ai fini della fruizione del cd. superbonus – possono essere soddisfatti, per i contratti di appalto e subappalto conclusi dal 21 maggio al 31 dicembre 2022, entro la data del 1° gennaio 2023. La soglia predetta è calcolata avendo riguardo al singolo contratto e tali requisiti non hanno rilevanza, con riferimento agli incentivi concernenti le spese per l'acquisto delle unità immobiliari.

IL TESTO DEL DDL DI CONVERSIONE DEL DL 11/2023, SUL QUALE IL GOVERNO HA POSTO LA QUESTIONE DI FIDUCIA ALLA CAMERA (NON ANCORA IN VIGORE), CON LE MODIFICHE A FRONTE, E' SCARICABILE IN ALLEGATO.

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