Distanze tra edifici: anche il muro di 30 centimetri rientra nel limite dei 10 metri
Costituisce costruzione - quindi soggetta al rispetto delle distanze tra edifici di 10 metri - qualunque manufatto autonomo, ovvero modificativo di altro preesistente, che sia stabilmente infisso al suolo, come le opere di qualsiasi genere con cui si operi nel suolo e sul suolo, se idonee a modificare lo stato dei luoghi.
Un muro della larghezza di 30 centimetri, incorporato nell'edificio, rientra nel conteggio dei 10 metri delle distanze tra costruzioni.
Lo ha affermato il Consiglio di Stato nella sentenza 4065/2024 dello scorso 6 maggio, relativa al ricorso contro l'equiparazione a 'costruzione', quindi soggetta al regime delle distanze in edilizia, di un muro tra due edifici.
In realtà, l'errata qualificazione come costruzione del muro preesistente tra le due proprietà era avanzata al fine di contestare la possibilità per i controinteressati di costruirvi in aderenza, ma la parte che ci interessa è quella inerente le distanze.
Muro tra i due edifici: è una costruzione?
Il TAR ha richiamato la giurisprudenza, secondo cui costituisce "costruzione" qualunque manufatto autonomo, ovvero modificativo di altro preesistente, che sia stabilmente infisso al suolo, ovvero ancora le opere di qualsiasi genere con cui si operi nel suolo e sul suolo, se idonee a modificare lo stato dei luoghi.
Il TAR ha anche rammentato che per giurisprudenza consolidata costituiscono “costruzioni”, ai fini dell’osservanza delle distanze, le scale, le terrazze e i corpi cosiddetti “aggettanti”, rimanendo escluse solo le opere ornamentali di rifinitura accessoria di limitata entità, come le mensole, i cornicioni, le grondaie e simili (in termini Cassazione Civile sez. II 29.01.2018 n. 2093).
L’appellante sostiene che, in ragione della funzione di riparo - della scala e del pianerottolo di sia proprietà - che il muro svolgeva, esso non potesse essere considerato quale “costruzione”, cioè come elemento della struttura dell’edificio dell’appellante, senza funzione di sostegno della scala.
Muro di cinta e muro di contenimento: quale titolo abilitativo serve? Quando scatta l'abuso edilizio
La realizzazione di muri di cinta di modesti corpo e altezza è generalmente assoggettabile al solo regime della SCIA, mentre il muro di contenimento che crea un nuovo dislivello o aumenta quello esistente costituisce una nuova costruzione, soggetta al rilascio del permesso di costruire se è tale da modificare l'assetto urbanistico del territorio.
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Perché anche il muro deve rispettare le distanze tra edifici
Palazzo Spada ritiene condivisibile la decisione del TAR in quanto, anche a voler ritenere che il muro in questione sia strutturalmente autonomo dalla scala a cielo esistente di fianco - che sembrerebbe sostenersi da sola -, non si ravvisano ragioni sufficienti per non ritenerlo a tutti gli effetti una costruzione: si cita in tal senso la Cass. Civ. Sez. II, n. 8922 del 6 aprile 2017, la quale ha precisato che “Il muro di cinta, da non considerare per il computo delle distanze nelle costruzioni, ai sensi dell'art. 878 c.c., è solo quello con facce emergenti dal suolo che, essendo destinato alla demarcazione della linea di confine ed alla separazione dei fondi, si presenti separato da ogni altra costruzione e, pertanto, esula da tale nozione il muro eretto in sopraelevazione di un fabbricato, a delimitazione di una terrazza di copertura di questo, posto che un simile manufatto non si configura separato dall'edificio cui inerisce e resta nel medesimo incorporato”.
Ma nel caso di specie il muro emergeva in sopraelevazione rispetto alla scala e al parapetto dell’edificio dell’appellante e, come il parapetto di una terrazza, di fatto risultava incorporato nell’edificio medesimo; negare l'esistenza di una costruzione significherebbe, in questo caso, negare una evidenza lapalissiana.
Distanze tra costruzioni: esclusi dal calcolo solo gli ornamenti degli edifici come mensole e cornicioni
Sono comprese nel calcolo dei 10 metri delle distanze tra costruzioni anche le sporgenze degli edifici aventi particolari proporzioni, come i balconi, costituite da solette aggettanti anche se scoperte, di apprezzabile profondità ed ampiezza: le distanze, infatti, si misurano in relazione a ciascun punto dei fabbricati.
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