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Eccedenze volumetriche nei piani di lottizzazione: va verificata l'incidenza dei titoli edilizi altrui

Consiglio di Stato: se un piano di lottizzazione consente la realizzazione di una complessiva volumetria e c’è stato il rilascio di titoli edilizi ai vari interessati con l’attribuzione pro quota delle assentite volumetrie, ciascuno di essi ha l’onere di verificare che i titoli ottenuti da altri (e le relative opere) non incidano negativamente sulla volumetria ulteriormente realizzabile

Nel caso specifico, l’originario piano di lottizzazione e le relative convenzioni sono stati seguiti dai relativi titoli edilizi e dalla realizzazione dei lavori, aventi oggettivamente una loro stretta connessione. Ecco perché, precisa Palazzo Spada nella sentenza 4931/2017 del 25 ottobre, poiché con tali atti era stata determinata una complessiva volumetria realizzabile, da ripartire in ragione di quanto formalmente previsto, ciascun interessato (sia esso una persona giuridica o una persona fisica) – in quanto pienamente consapevole della realizzazione dei lavori in corso in loco e del loro specifico andamento - aveva l’onere di verificare che la realizzazione, da parte di altri, di un eccesso di volumetria andava – in ipotesi - ad incidere negativamente su quella individualmente realizzabile.

Il principio vale - come nel caso di specie - anche con riferimento a un titolo successivamente rilasciato in sanatoria, poiché va considerato insuperabile il limite volumetrico fissato con il piano di lottizzazione. Significa, in altri termini, che il comune non può consentire la realizzazione di ulteriori volumi, se rilascia a uno degli interessati un titolo in sanatoria che esauriscano quelli realizzabili. Ciascun soggetto interessato alla sua esecuzione, quindi, aveva l’onere di verificare che attività costruttive altrui non limitassero quelle proprie.

In definitiva “allorquando un piano di lottizzazione consente la realizzazione di una complessiva volumetria e vi sia stato il rilascio di titoli edilizi ai vari interessati con l’attribuzione pro quota delle assentite volumetrie, ciascuno di essi – qualora risultino (come nella specie) i lavori in corso - ha l’onere di verificare che i titoli ottenuti da altri (e le relative opere) non incidano negativamente sulla volumetria ulteriormente realizzabile”.