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Edilizia libera: le recinzioni sì, il pergolato, la scala e il basamento in calcestruzzo no

Nel valutare un'intervento edilizio composto da più opere, l'amministrazione comunale deve considerarle in modo unitario, in quanto bisogna tenere conto dell'impatto paesaggistico e urbanistico dell’intervento edilizio, non consentendo una valutazione atomistica di comprendere l'effettiva portata dell'alterazione dello stato dei luoghi

Una serie di opere che, singolarmente, potrebbero 'forse' ricadere nell'edilizia libera, se messe assieme, formando una nuova costruzione, diventano abusive senza permesso di costruire.

La teoria del 'tutto' in urbanistica l'avevamo già vista, ma il Tar Milano ci è tornato sopra nella sentenza 2289/2022 del 20 ottobre scorso, dove ha accolto il ricorso 'anti-demolizione' solo per delle recinzioni e non per tutte le altre opere che il ricorrente voleva 'salvare' dalla ruspa.

L'intervento edilizio nel suo complesso

Secondo il Tar, non può 'reggere' la tesi della ricorrente, volta a scomporre atomisticamente i singoli interventi edilizi e a perseguire, per tale via, una dichiarazione di legittimità dei medesimi: da un lato, è la proprietaria stessa ad ammettere la natura abusiva di taluni dei manufatti, sino a comunicare al Comune la spontanea ottemperanza all’ordinanza per quelli più impattanti di essi (pagg. 13 e 14 del ricorso in riferimento al “basamento in calcestruzzo” e al “fabbricato in legno”).

Dall’ordinanza di demolizione emerge con chiarezza che le opere oggetto di contestazione, seppur eterogenee tra di loro, sono state realizzate sull’unico compendio con modalità, dimensioni e materiali tali (calcestruzzo, metallo, alterazione dell’andamento naturale del terreno con posa interrata di due anelli di calcestruzzo, cementificazione e impermeabilizzazione di una parte del terreno con basamento in calcestruzzo) da modificare stabilmente l’assetto precedente del territorio.

Le opere devono quindi essere ricondotte alla categoria (residuale) della “nuova costruzione” di cui all’art. 3, lettera e), d.P.R. n. 380/2001, per l’edificazione delle quali doveva essere previamente acquisito apposito titolo edilizio.

Correttamente, quindi, l’amministrazione ha valutato l’intervento in modo unitario, restando indifferente – a fronte della complessiva trasformazione abusiva del territorio – che la proprietaria si fosse poi dichiarata disponibile a demolire talune di esse: l’amministrazione è infatti chiamata a valutare l'impatto paesaggistico e urbanistico dell’intervento edilizio e per fare ciò deve considerare globalmente le opere, poiché la considerazione atomistica dei singoli interventi non consente di comprendere l'effettiva portata della complessiva alterazione dello stato dei luoghi né il nesso funzionale che lega gli interventi e, in definitiva, l'effettiva portata dell'operazione edilizia (cfr., ex plurimis, Consiglio di Stato, Sez. VI, 6 febbraio 2019, n. 902; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II, 8 maggio 2019, n. 1033; id., 5 settembre 2018, n. 2046).

Le recinzioni rientrano nell'edilizia libera

Discorso a parte - invece - viene fatto per le sole opere di recinzione, che possono essere apprezzate singolarmente in ragione della loro natura servente rispetto sia all’abitazione sia all’attività agricola/di allevamento svolta e in considerazione dell’impatto minimo che le stesse esplicano sull’area.

Si tratta, osserva il TAR, di una recinzione costituita da rete metallica su paline in ferro oppure recinzione in legno o siepe, a seconda dei tratti interessati.

Nessuna opera in calcestruzzo o cemento armato è descritta nell’ordinanza impugnata, sicché – anche in assenza di fotografie dei manufatti depositate in giudizio – se ne deve desumere l’assenza.

L’impatto edilizio-urbanistico delle medesime, considerate le modalità costruttive e l’altezza, può essere quindi ritenuto minimo.

Per tal via, la recinzione in esame deve essere ricondotta all’attività di manutenzione ordinaria (cfr., in termini, Cons. Stato, Sez. VI, 07 agosto 2015, n. 3898 e T.A.R. Umbria, Sez. I, 2 febbraio 2017, n. 120), vale a dire attività edilizia libera per la quale non era necessario il previo ottenimento di un titolo edilizio.

La realizzazione costituisce inoltre esplicazione del diritto di lecita recinzione della proprietà privata.


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Allegati

Abuso Edilizio

L'abuso edilizio rappresenta la realizzazione di opere senza permessi o in contrasto con le concessioni esistenti, spaziando da costruzioni non autorizzate ad ampliamenti e modifiche illegali. Questo comporta rischi di sanzioni e demolizioni, oltre a compromettere la sicurezza e l’ordine urbano. Regolarizzare tali abusi richiede conformità alle normative urbanistiche, essenziale per la legalità e il valore immobiliare.

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