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Fuoco: ecco il nuovo decreto sulla sicurezza antincendio sui luoghi di lavoro con circolare esplicativa CNI

Sicurezza antincendio: approvata la bozza del cosiddetto "nuovo DM 10/03/1998" recante “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro ai sensi dell'art. 43, comma 3, del D.lgs. 81/2008"

Sicurezza antincendio: il testo del nuovo decreto

Ci siamo: dopo tanti 'rumors', ecco il testo definitivo del decreto sulla nuova sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro, quello approvato nella seduta del Comitato Centrale Tecnico Scientifico (CCTS) del 28 novembre 2018. Il testo deve essere ancora approvato definitivamente dal Ministero del Lavoro e poi, ovviamente, pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

La bozza del cosiddetto "nuovo DM 10/03/1998" recante "Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro ai sensi dell'art. 43, comma 3, del D.lgs. 81/2008" è disponibile in allegato assieme alla prima circolare esplicativa del CNI.

Sicurezza antincendio sui luoghi di lavoro: il primo giudizio del CNI

Il CNI evidenzia che aveva chiesto, in merito, al Capo del Corpo nazionale dei VVF una profonda rivisitazione del testo, nonché un cambio di metodo nei rapporti tra Corpo nazionale dei VVF e membri del CCTS, a favore di un coinvolgimento attivo nei gruppi di lavoro fin dal concepimento delle nuove regole tecniche.

In sintesi, si è apprezzato sia lo snellimento e la semplificazione del decreto (18 pagine in meno rispetto alle 60 pagine della prima bozza), sia il consistente recepimento delle richieste del CNI (sono state accolte 17 istanze di emendamento e/o modifica sulle 21 proposte presentate).

Sull'argomento inviatiamo a leggere il breve commento del CNI a firma di Gaetano Fede, Consigliere Nazionale, responsabile area sicurezza e prevenzione incendi e Marco Di Felice - Rappresentante CNI in seno al CCTS.

Nuovo decreto sicurezza antincendio sui luoghi di lavoro: le richieste accolte

  • nel decreto non si cita esplicitamente il Codice di prevenzione incendi (DM 03/08/2015) ma, come richiesto dal CNI, si riporta che "il rispetto di una norma o di una regola tecnica di prevenzione incendi garantisce il raggiungimento degli obiettivi di sicurezza antincendio e la realizzazione di un adeguato livello di sicurezza nei confronti del rischio incendio";
  • inserimento dei principi di valutazione del rischio incendio: "le misure antincendio sono finalizzate a ridurre il rischio di incendio, in termini di probabilità e di conseguenze, entro limiti considerati accettabili";
  • la lunghezza massima dei percorsi di esodo in un'unica direzione (corridoio cieco) viene incrementata da 20 a 30 metri, in linea con il profilo di rischio A1 del Codice;
  • sarà possibile adottare misure di sicurezza alternative per l'esodo, con ricorso a metodologie prestazionali o misure di sicurezza equivalente;
  • per i docenti professionisti antincendio: riduzione da 60 ore a 12 ore della durata del corso di formazione per i docenti dei corsi per addetti al servizio antincendio (sia corsi di formazione che di aggiornamento, per parte teorica e pratica).

Sicurezza antincendio: le richieste respinte

Non sono invece state accolte dal CCTS le richieste del CNI sull'allineamento totale ai principi del DM 03/08/2015 in merito alle strategie di:

  • gestione dell'esodo e metodi di calcolo della capacità di deflusso, larghezze e lunghezze dei percorsi d'esodo;
  • rivelazione e allarme incendio;
  • controllo ed estinzione dell'incendio.

Queste misure resteranno di natura prettamente prescrittiva ma si apre la strada all'adozione di "metodologie prestazionali o misure di sicurezza equivalente", quindi indirettamente si potranno applicare comunque i principi del Codice.

LA BOZZA DEL NUOVO TESTO DECRETO SICUREZZA ANTINCENDIO SUI LUOGHI DI LAVORO E' DISPONIBILE IN FORMATO PDF

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