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Nel nuovo D.M. 10/03/1998 mantenuta l'impronta prescrittiva ma con apertura a qualche metodo FSE

Commento tecnico del CNI sull’esito della discussione in CCTS sulla bozza del “nuovo D.M. 10/03/1998”

Il commento tecnico del CNI sull’esito della discussione in CCTS sulla bozza del “nuovo D.M. 10/03/1998”

incendioSi è parlato e scritto molto sulle attività condotte dal CNI in CCTS (Comitato Centrale Tecnico Scientifico) sull’iter di messa a punto ed approvazione del cosiddetto “nuovo DM 10/03/1998” (Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro ai sensi dell’art. 43, comma 3, del D.lgs. 81/2008), come ben sintetizzato nella circolare CNI del 17/01/2019 (scarica la circolare+allegato in fondo alla pagina).

Si rimarca innanzi tutto che il testo attualmente licenziato dal CCTS è pur sempre una “bozza”, che attende l’approvazione da parte del Ministero del Lavoro che potrebbe, a sua volta, modificarne ulteriormente i contenuti.

La discussione sul nuovo DM 10/03/1998 ha rappresentato per il CNI anche un’occasione per la proposta di adozione di un metodo di lavoro collegiale per la gestione delle sedute del CCTS:

- definizione iniziale degli obiettivi della regola tecnica

- condivisione dei documenti in bozza e delle revisioni progressive

- partecipazione ai gruppi di lavoro con tecnici esperti nelle rispettive discipline, nominati sia dai Vigili del Fuoco che dalle rappresentanze presenti in CCTS.

Nuovo DM 10/03/1998: cosa cambia e cosa non cambia

In merito ai contenuti della bozza del nuovo DM 10/03/1998, è emersa da subito l’esigenza del CNVVF (in parte condivisa anche dal CNI) di conservare il carattere di continuità tra l’attuale testo e la nuova bozza del decreto, per non creare squilibri e discriminazioni tra attività nuove ed esistenti.

Tale necessità non doveva tuttavia rappresentare un vincolo all’apertura ai metodi prestazionali per le misure di prevenzione e protezione antincendio che il Codice (DM 03/08/2015) ha definitivamente sdoganato e reso applicabile più facilmente.

Il compromesso tra le due tendenze è stato quindi risolto mantenendo l’impronta prescrittiva del decreto, con l’inserimento di alcune “aperture” al ricorso dei metodi prestazionali della fire safety engineering.

Ora l’auspicata eliminazione del “doppio binario” per le ex attività non normate, a cui il Codice ha finalmente fornito il supporto della regola tecnica, favorirà ulteriormente il ricorso alla progettazione prestazionale, lasciando al nuovo DM 10/03/1998 l’esclusivo e ridotto ambito di competenza delle piccole attività non normate e/o sotto la soglia di assoggettabilità rispetto all’Allegato 1 del DPR 151/2011.

Infine, qualora l’iter approvativo del nuovo decreto prevedesse tempi medio lunghi, il CNI si impegnerà affinché venga pubblicato a breve almeno il pacchetto di regole che stabilisce i requisiti dei docenti dei corsi di formazione ed aggiornamento per gli addetti al servizio antincendio.

Di seguito si può scaricare la Circolare CNI e il suo Allegato

Articolo integrale in PDF

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