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Garage trasformati in abitazioni: senza permesso di costruire scatta l'abuso edilizio con demolizione

Tar Lazio: il mutamento di destinazione d’uso da autorimessa ad abitazione, comportando un aggravio del carico urbanistico, deve essere qualificato come ristrutturazione edilizia “pesante” per la quale è necessario, per la sua realizzazione, il permesso di costruire o la scia sostitutiva

Attenzione quando si tratta di trasformare un garage in abitazione perché il titolo abilitativo corretto è il permesso di costruire: senza, scatta l'abuso con conseguente ordinanza di demolizione.

Lo ricorda il Tar Roma nella sentenza 1200/2022 del 20 settembre, riferita al ricorso di un privato contro una determinazione dirigenziale del Comune di Roma Capitale ai sensi dell’art. 16 l. r. n. 15/08, con la quale si ordinava alla ricorrente di demolire le opere ivi indicate e di ripristinare lo stato dei luoghi entro trenta giorni.

Nello specifico, veniva contestata l’abusiva realizzazione, in zona gravata da vincolo paesaggistico, di un mutamento di destinazione d’uso delle due autorimesse a servizio delle unità immobiliari della ricorrente che, anche tramite la realizzazione di servizi igienici, sono state destinate ad uso abitativo.

Per la ricorrente è ristrutturazione edilizia leggera...

La ricorrente afferma di non avrebbe posto in essere alcun mutamento di destinazione d’uso essendosi limitata a realizzare nelle autorimesse due servizi igienici necessari alla figlia per praticare l’hobby della pittura.

Si tratterebbe, pertanto, di un intervento di restauro e risanamento conservativo o, al più, di ristrutturazione edilizia leggera per il quale sarebbe stata necessaria una semplice dia e non anche il permesso di costruire.

Di conseguenza, il Comune avrebbe potuto applicare solo una sanzione pecuniaria e non già quella demolitoria ed, inoltre, avrebbe dovuto avvisare la ricorrente dell’avvio del procedimento perfezionatosi con l’adozione dell’atto impugnato.


Cambio di destinazione d'uso da deposito ad abitazione: serve il permesso di costruire

Tar Calabria: il mutamento della destinazione d’uso tra categorie funzionali ontologicamente diverse (comportanti, cioè, un aggravio del carico urbanistico), anche se realizzato senza opere edilizie, necessita del permesso di costruire.

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... ma il cambio di destinazione d'uso è ristrutturazione edilizia pesante

Per il Tar Roma la 'difesa' non regge, in quanto qui è stato posto in essere un mutamento di destinazione d’uso dei locali originariamente destinati ad autorimessa e trasformati in vere e proprie abitazioni.

La polizia municipale ha accertato un “cambio di destinazione d’uso in abitazione delle autorimesse delle due unità immobiliari, creando, in quella corrispondente al civico n. 15, due camere e due bagni mentre, in quella corrispondente al civico 17, due camere e tre bagni; in entrambi i casi sono state realizzate delle porte-finestre nelle camere con accesso all’intercapedine”; le circostanze in esame, corroborate dalla documentazione fotografica in precedenza richiamata, sono attestate in un atto pubblico non contestato nelle forme di legge dalla ricorrente la quale, per altro, anche in fatto, non ha prodotto documentazione comprovante l’insussistenza del cambio di destinazione d’uso a lei contestato.

Tale mutamento di destinazione d’uso da autorimessa ad abitazione, comportando un aggravio del carico urbanistico, deve essere qualificato come ristrutturazione edilizia “pesante come tale abbisognevole, per la sua realizzazione, del permesso di costruire o della scia sostitutiva come previsto dall'art. 10 comma 1 lettera c) del dpr 380/01 nella versione applicabile ratione temporis.

Ne consegue l’irrogabilità della sanzione demolitoria prevista dagli artt. 33 dpr 380/01 e 16 l.r. n. 15/08 applicabili alla fattispecie proprio in ragione della qualificazione dell’intervento come ristrutturazione edilizia pesante.


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