Gestione dei cantieri e Covid-19: il protocollo operativo per DL, Responsabile dei Lavori, CSE
Le attività del Direttore dei Lavori, del Responsabile dei Lavori e del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, scrive la RPT, assumono un carattere particolare perché solo in minima parte possono essere svolte da remoto
L’emergenza causata dal Covid-19, con la relativa adozione del Dpcm 11 marzo 2020, pongono un problema relativo all’attività nei cantieri, con particolare riferimento ai compiti del Direttore dei Lavori, del Responsabile dei Lavori e del Coordinatore per la fase di sicurezza in fase di esecuzione. A questo proposito, la RPT ha esposto la propria posizione ufficiale attraverso una lettera inviata al Premier Giuseppe Conte, al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli e al Capo della Protezione Civile Angelo Borrelli.
Servono chiarimenti urgenti del Governo su alcune specifiche attività professionali svolte nei cantieri edilizi: in primis, per le attività del Direttore dei Lavori, del Responsabile dei Lavori e del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, che assumono un carattere particolare perché solo in minima parte possono essere svolte da remoto; la loro attuazione concreta, cioè, avviene per il tramite di ispezioni nei cantieri e di un confronto diretto con le maestranze, i fornitori, e più in generale con la complessa articolazione di un cantiere.
Lavori edilizi, cantiere e Coronavirus: la guida ANCE per affrontare il momento di emergenza
In un vademecum ANCE aggiornato al DPCM 11 marzo 2020, tutte le procedure per tutelare la salute ai tempi del Coronavirus (Covid-19) senza far scadere i titoli abilitativi
Il DPCM 11 marzo 2020 non prevede espressamente la sospensione delle attività produttive connesse alla realizzazione di un’opera ma solo di quelle che possono essere assimilate alle attività di un “reparto aziendale non indispensabile alla produzione”. Tutte le altre attività di cantiere, dunque, possono proseguire, ed in particolare quelle che hanno attinenza a specifiche situazioni di urgenza o di gestione dell’emergenza (edilizia ospedaliera, infrastrutture strategiche, opere legate alla ricostruzione post sisma).
A parere della RPT, quindi, non esistono allo stato obblighi generalizzati di sospensione delle attività di cantiere, anche se appare utile condividere con tutti gli attori del processo la possibilità di una loro interruzione per il tempo di cogenza del DPCM 11 marzo 2020. In questo contesto, la natura dei compiti specifici del Direttore dei Lavori, del Responsabile dei Lavori e del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, individuano in queste ultime due figure quelle più direttamente legate alla predisposizione, prescrizione e controllo di procedure idonee ad attivare forme di contenimento del contagio nel cantiere.
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Obblighi e possibilità di lavoro nei cantieri edilizi: il protocollo proposto dalla RPT
La natura dei compiti specifici del Direttore dei Lavori, del Responsabile dei Lavori e del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, individuano in queste ultime due figure quelle più direttamente legate alla predisposizione, prescrizione e controllo di procedure idonee ad attivare forme di contenimento del contagio nel cantiere.
Le competenze di ciascun soggetto
Ferma restando la necessità di valutare ogni azione caso per caso, si ritiene comunque opportuno attenersi al protocollo operativo di seguito indicato:
- attivare un concerto tra i soggetti professionali sopra indicati, i rappresentanti della Stazione Appaltante, pubblica o privata, i rappresentanti dell’Impresa esecutrice per valutare le condizioni che siano eventualmente di ostacolo ad una chiusura del cantiere fino al termine di validità del DPCM 11 marzo 2020, verbalizzandone gli esiti e ripetendo questa operazione almeno due volte nel periodo di cogenza del suddetto Decreto;
Se si decide di proseguire coi lavori
- valutata la possibilità, opportunità, necessità di proseguire i lavori, il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE), dopo avere acquisito dell’impresa la valutazione del rischio riferita all’emergenza in essere, predispone una procedura volta ad integrare il PSC e di conseguenza attuare gli indirizzi di cui al comma 7 lettera d) e comma 8 del DPCM 11 marzo 2020, condividendola con il Responsabile dei Lavori;
- tale procedura deve essere illustrata all’Impresa esecutrice cui spetta l’obbligo di informare e formare le maestranze circa i rischi generali di contagio e, soprattutto, circa l’importanza di assumere, fuori dall’orario di lavoro, comportamenti coerenti con le indicazioni del Governo e delle autorità sanitarie;
- il Direttore dei Lavori, assume la procedura del CSE ed annota gli eventuali impatti che l’adozione dei suddetti provvedimenti può avere sui costi, la programmazione, gestione, esecuzione, ecc. delle opere;
Se i provvedimenti del CSE non permettono il proseguimento dei lavori: sospensione delle attività
- laddove l’adozione dei provvedimenti prescritti dal CSE non permettesse l’esecuzione di una specifica attività, ovvero ad assicurarne la qualità e la corrispondenza alle prescrizioni di progetto, il Direttore dei Lavori ne dispone la sospensione e procede a riprogrammare le attività di cantiere compatibili con le prescrizioni del CSE