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Il cronotachigrafo, una prova non sempre valida

Secondo la sentenza 10366 del 13 maggio 2014 la copia del disco del cronotachigrafo del camion non vale da sola come dimostrazione del lavoro straordinario svolto dell'autista, nel caso in cui l'azienda non la riconosca come valida.

A dirlo una sentenza emessa dalla Corte di Cassazione.
 
Secondo la sentenza 10366 del 13 maggio 2014 la copia del disco del cronotachigrafo del camion non vale da sola come dimostrazione del lavoro straordinario svolto dell'autista, nel caso in cui l'azienda non la riconosca come valida.
 
Alla richiesta di un autista di camion che rivendicava il pagamento di straordinari, presentando come prova dell'orario di lavoro una copia dei dischi prodotti dal cronotachigrafo analogico del camion su cui ha lavorato, i giudici della Cassazione hanno respinto il ricorso dell’uomo perché l'impresa di autotrasporto non ha riconosciuto la validità delle copie.
 
A giustificazione della decisione l'articolo 2712 del Codice Civile , relativo alla validità delle riproduzioni meccaniche, che afferma: "Le riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime".
 
Nella sentenza della Cassazione si legge che "non risulta sufficiente la mera produzione dei dischi cronotachigrafi (assunti ad esclusivo elemento probatorio dalla sentenza impugnata), in assenza di ulteriori risultanze, quando ne sia disconosciuta la conformità ai fatti in essi rappresentati: come appunto nel caso di specie".
 

Quindi, la Cassazione dispone un nuovo processo di Appello, che si deve basare sul seguente principio: "L'accertamento del lavoro straordinario prestato da un autotrasportatore, così come della sua effettiva entità, non può fondarsi unicamente sui dischi cronotachigrafi, in originale od in copia fotostatica, ove da controparte ne sia disconosciuta la conformità ai fatti in essi registrati e rappresentati, siccome da soli inidonei ad una piena prova, per la preclusione stabilita dall'art. 2712 c.c., occorrendo a tal fine che la presunzione semplice costituita dalla contestata registrazione o rappresentazione anzidetto sia supportata da ulteriori elementi, pur se anche 'essi di carattere indiziario o presuntivo".