Il cronotachigrafo, una prova non sempre valida
Secondo la sentenza 10366 del 13 maggio 2014 la copia del disco del cronotachigrafo del camion non vale da sola come dimostrazione del lavoro straordinario svolto dell'autista, nel caso in cui l'azienda non la riconosca come valida.
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A giustificazione della decisione l'articolo 2712 del Codice Civile , relativo alla validità delle riproduzioni meccaniche, che afferma: "Le riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime".Quindi, la Cassazione dispone un nuovo processo di Appello, che si deve basare sul seguente principio: "L'accertamento del lavoro straordinario prestato da un autotrasportatore, così come della sua effettiva entità, non può fondarsi unicamente sui dischi cronotachigrafi, in originale od in copia fotostatica, ove da controparte ne sia disconosciuta la conformità ai fatti in essi registrati e rappresentati, siccome da soli inidonei ad una piena prova, per la preclusione stabilita dall'art. 2712 c.c., occorrendo a tal fine che la presunzione semplice costituita dalla contestata registrazione o rappresentazione anzidetto sia supportata da ulteriori elementi, pur se anche 'essi di carattere indiziario o presuntivo".