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Il D.Lgs. 199/2021 e i nuovi requisiti sulle fonti rinnovabili

Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 199/2021, i requisiti inerenti alle fonti rinnovabili hanno subito diverse modifiche in senso più restrittivo. La progettazione, adesso, deve essere ancora più orientata a ottimizzare e accrescere il contributo delle fonti rinnovabili nella copertura dei fabbisogni dell’edificio.

Le novità del D.Lgs. 199/2021

Il D.Lgs. 199/2021 è entrato ufficialmente in vigore il 15 dicembre 2021, prevedendo una piena applicazione dello stesso dopo 180 giorni. Conseguentemente, i reali effetti del decreto si sono visti a partire dal 13 giugno 2022. Questa nuova norma ha aggiornato e in parte abrogato il vecchio D.Lgs. 28/2011 che, per primo, aveva introdotto, in modo completo e coerente, un set di requisiti inerenti alle fonti rinnovabili per gli edifici di nuova costruzione e per quelli soggetti a ristrutturazioni rilevanti.

Il meccanismo base del D.Lgs. 28/2011 era incentrato sul rispetto di una percentuale minima di copertura del fabbisogno dei servizi presenti nell’alloggio, tramite il ricorso a fonti rinnovabili, indicate per brevità FER. A questo si aggiungeva l’obbligo di installazione di un impianto fotovoltaico, avente una potenza minima calcolata in funzione della superficie occupata dall’alloggio. Il decreto, inoltre, aveva previsto un progressivo aumento dei requisiti minimi, al fine di incentivare il più possibile il ricorso a fonti rinnovabili all’interno degli edifici.

Il nuovo decreto ha sostanzialmente mantenuto questo meccanismo ma con alcune importanti modifiche, soprattutto connesse ai requisiti minimi. La tabella successiva illustra schematicamente i nuovi requisiti.

 

Il D.Lgs. 199/2021 e i nuovi requisiti sulle fonti rinnovabili

 

Confrontiamo adesso i nuovi requisiti con quelli previsti dal precedente D.Lgs. 28/2011 e nello specifico con l’ultimo e più restrittivo scaglione, entrato in vigore il 01/01/2017

 

Confronto requisiti tra i due decreti legislativi

 

Si osserva immediatamente che la percentuale di copertura del fabbisogno da FER è aumentata fino al 60%, in altre parole occorre coprire i servizi dell’edificio per più della metà facendo ricorso alle fonti rinnovabili. Per il fotovoltaico, invece, il meccanismo è leggermente cambiato e il requisito è stato differenziato per gli edifici nuovi e quelli esistenti soggetti a ristrutturazione rilevante. Un semplice esempio pratico permette di capire immediatamente l’entità della differenza. Sia ad esempio un edificio con superficie in pianta pari a 100 mq.

Con il D.Lgs. 28/2011 la potenza minima del generatore fotovoltaico doveva essere pari a:

 P = 100 / 50 = 2 kWp

 

Con il D.Lgs. 199/2011, invece, si hanno due casi:

  • edificio esistente: P = 2.5 kWp;
  • edificio nuovo: P = 5 kWp.

 

La potenza minima, quindi, è cresciuta del 25% nel caso di ristrutturazioni rilevanti e addirittura del 150% nel caso di edifici nuovi.

Entrambi i decreti, tuttavia, prevedono delle deroghe al rispetto di questi requisiti minimi. Deroghe basate su verifiche alternative, calcolate in maniera differente dai due decreti, ma in entrambi i casi a carico dell’indice di prestazione energetica dell’edificio che deve rispettare un limite più stringente. L’accesso alla deroga, in ogni caso, non è automatico. La verifica alternativa, infatti, può essere applicata solo nel caso di effettiva impossibilità tecnica al rispetto dei requisiti delle FER. Tale impossibilità tecnica deve essere motivata e documentata in sede di presentazione della relazione ex-Legge10.

Infine, un aspetto molto importare relativo agli edifici esistenti consiste nel fatto che l’obbligo di ricorso alle FER scatta solo nel caso di ristrutturazioni rilevanti, la cui definizione è stata data nel D.Lgs. 28/2011 e che il D.Lgs. 199/2021 ha lasciato immutata. Pertanto, una ristrutturazione si dice rilevante se riguarda un edificio con superficie utile superiore a 1000 mq e coinvolge integralmente il suo involucro. Anche un intervento di demolizione e ricostruzione in manutenzione straordinaria, indipendentemente dalla superficie utile, rientra nell’ambito delle ristrutturazioni rilevanti.

 

Cosa cambia nella pratica?

Requisiti maggiori richiedono, ovviamente, il ricorso a soluzioni più incisive e, quindi, alla scelta di sistemi impiantistici adeguati così come l’uso di dispositivi dotati di rendimenti più elevati. Vediamo di seguito alcuni esempi sviluppati con il software Namirial Termo, in modo da confrontare i risultati di alcune soluzioni comuni con i requisiti di entrambi i decreti. Un’importante funzionalità del programma è quella di poter selezionare i requisiti da applicare semplicemente agendo sulla data di riferimento per il calcolo. Con lo stesso modello, quindi, si possono osservare i risultati relativi al D.Lgs.28/2011 (imponendo una data antecedente il 13/06/2022) oppure i risultati inerenti alla nuova norma.

Sia il caso di un edificio residenziale di nuova costruzione con superficie utile di 120 mq, caratterizzato da un involucro molto prestante e avente i soli servizi di riscaldamento e acqua calda sanitaria. I terminali del riscaldamento sono ventilconvettori idronici. Ipotizziamo, inizialmente, di coprire i servizi esclusivamente tramite una caldaia a condensazione. 

Applicando i requisiti del D.Lgs. 28/2011 si osserva, nel report sintetico delle verifiche del programma, la seguente situazione:

 

Risultati verifica con Namirial Termo

 

Le verifiche relative alle FER, ovviamente, non sono rispettate in quanto non ci sono vere e proprie fonti rinnovabili. Anche la verifica in deroga non è rispettata. In questo caso, quindi, la soluzione proposta non è accettabile. Si può intuire facilmente che se il progetto non è verificato in questo caso, non lo sarà neanche applicando la nuova norma. 

Introduciamo, a questo punto, un impianto fotovoltaico da 3 kWp e, quindi, dei collettori solari termici, con accumulo, per la copertura del riscaldamento e dell’acqua calda sanitaria. Occorre, in questo caso, una superficie di almeno 8 mq per rispettare i requisiti del D.Lgs. 28/2011 superando di poco la percentuale minima del fabbisogno complessivo di energia termica. I risultati, infatti, sono i seguenti:

 

Verifiche relative alla FER

 

Questa soluzione impiantistica, pertanto, si poteva considerare accettabile fino al 12/06/2022. A partire dal 13/06/2022, invece, i risultati delle verifiche sono illustrati nella successiva figura:

 

Risultati verifiche dopo 13 giugno

 

Eccetto l’acqua calda sanitaria, i requisiti delle FER non sono rispettati. È pur vero che la verifica in deroga è positiva ma, come abbiamo visto nel precedente paragrafo, per poter accettare la deroga occorre motivare l’impossibilità tecnica che impedisce il rispetto dei requisiti primari. Senza tale motivazione, il risultato non può essere comunque accettato. Occorre, quindi, innanzitutto raddoppiare la potenza di picco dell’impianto fotovoltaico, ovvero la superficie da esso occupata, quindi, si può pensare di agire anche sul solare termico. Aumentando, tuttavia, la superfice dei collettori (che già era abbastanza importante) si nota che la quota FER cresce sempre più lentamente. Occorre arrivare addirittura a raddoppiare la superficie occupata dai collettori solari per rispettare, di pochissimo, i requisiti previsti.

Questa strategia, quindi, diventa eccessivamente onerosa e poco funzionale. Una soluzione più adeguata, invece, è quella di sfruttare generatori più efficienti come pompe di calore o sistemi ibridi. Ad esempio, sostituendo sia la caldaia che il solare termico con un generatore ibrido opportunamente tarato si ha un risultato del genere:

 

Esito della verifica per certificazioni

 

I requisiti del D.Lgs. 199/2021 sono pienamente soddisfatti ed è interessante notare che le percentuali di copertura delle FER sono notevolmente superiori rispetto alla soluzione impiantistica precedente oltre che ai limiti di legge.

 

L’importanza delle scelte tecnologiche

I nuovi requisiti, quindi, impongono un approccio differente alla progettazione che richiede una scelta ancora più attenta delle soluzioni tecnologiche, in quanto le soluzioni più comuni applicate in passato risultano non adeguate o scarsamente migliorabili. Un software come Namirial Termo, in grado di verificare rapidamente i requisiti di legge con qualsiasi tipologia di impianto e in qualsiasi condizione operativa, diventa indispensabile al progettista per effettuare tutte le prove necessarie al fine individuare, di volta in volta, la scelta più adeguata ed efficiente.


 

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