Il Regolamento UE 995/2010: la Dovuta Diligenza per il comparto legno e prodotti da esso derivati
L'articolo si prefigge come scopo non tanto quello di fare una analitica analisi dei contenuti del Regolamento ma, ripercorrendone i punti essenziali..
Il presente articolo si prefigge come scopo non tanto quello di fare una analitica analisi dei contenuti del Regolamento ma, ripercorrendone i punti essenziali, sensibilizzare su quanto ancora oggi sia importante tenere alta l'attenzione sulla commercializzazione di legno o prodotti da esso derivati di provenienza illegale e di come da ormai diversi anni sia in vigore, obbligatorio su tutto il territorio UE, un Regolamento che si pone come obiettivo quello di contrastarla.
Tante sono le frasi o i termini che si usano per ricordare questo Regolamento: Due Diligence, EUTR, DDS, Timber Regulation, etc. Comunque la sostanza non cambia: dal 3 Marzo 2013, data di entrata in vigore in tutto il territorio della UE, il Regolamento UE 995/2010 è un obbligo di legge e definisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati.
REGOLAMENTO (UE) N. 995/2010 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 20 ottobre 2010
che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati
IL REGOLAMENTO (UE) N. 995/2010
Entrato in vigore su tutto il territorio dell'Unione Europea il 3 Marzo 2013, il Regolamento 995/2010, pubblicato nella G.U.U.E. del 12/11/2010, in quanto appunto Regolamento, è un atto normativo applicato direttamente ed immediatamente nei Paesi membri della UE, senza bisogno che i singoli Stati membri emanino una legge nazionale di recepimento o altri provvedimenti attuativi.
Il Regolamento si prefigge come scopo il divieto di immissione nel mercato della Unione Europea di legname tagliato illegalmente e dei prodotti da esso derivati.
A tale scopo pone l'obbligo di adottare un Sistema di Dovuta Diligenza (Due Diligence) per le imprese, definite Operatori, che immettono per la prima volta sul mercato UE legno e prodotti da esso derivati .
Pone altresì l'obbligo per le imprese, definite Commercianti, che vendono o acquistano sul mercato interno legno o prodotti da esso derivati già immessi sul mercato interno UE, di garantirne la tracciabilità.
Ritengo evidenziare come coinvolti dal Regolamento non siamo unicamente le figure professionali appena ricordate, Operatori e Commercianti, ma anche altri soggetti quali le Autorità Competenti, gli Organismi di Controllo e gli stessi Stati Membri.
Prima di entrare nel vivo dei contenuti salienti del Regolamento, è prioritario definire cosa il Regolamento intende per legno e prodotti da esso derivati, richiamando quanto scritto al punto a) dell'art.2 Definizioni:
"il legno e i prodotti da esso derivati riportati nell’allegato, con l’eccezione dei prodotti derivati dal legno o componenti di tali prodotti ottenuti dal legno ovvero prodotti derivati dal legno che hanno completato il loro ciclo di vita e sarebbero altrimenti smaltiti come rifiuti ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti".
Di fondamentale importanza risulta pertanto avere contezza del contenuto dell'Allegato "Legno e prodotti da esso derivati secondo la classificazione della nomenclatura combinata di cui all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio"
In tale contesto ritengo importante soffermarmi anche sull'art. 3 Regime applicabile al legno e ai prodotti da esso derivati contemplati da FLEGT e CITES.
Richiamando integralmente il contenuto dell'art. 3, ai sensi del Regolamento, il legno e i prodotti da esso derivati, accompagnati da licenza FLEGT o certificazione CITES, risultano conformi ai requisiti del Regolamento stesso. Pertanto gli Operatori che immettono sul mercato interno tali prodotti non sono tenuti a svolgere la dovuta diligenza su tali prodotti, dovendo tuttavia dimostrare la validità della documentazione relativa alle licenza FLEGT o certificazione CITES.
Tutto ciò premesso si declinano di seguito i punti salienti del Regolamento, richiamando via via i pertinenti articoli dello stesso, ovvero:
- Chi sono gli Operatori e i Commercianti e quali sono i loro adempimenti;
- Il Sistema di Dovuta Diligenza per gli Operatori;
- Le autorità competenti e gli Organismi di Controllo.
Chi sono gli Operatori e i Commercianti e quali sono i loro adempimenti
Un breve cenno è già stato precedentemente fatto ma occorre senz'altro definire bene il "perimetro" di queste due categorie professionali, entrambe esplicitamente citate nell' art.1 Oggetto del Regolamento, che recita:
"Il presente regolamento stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano per la prima volta legno e prodotti da esso derivati sul mercato interno, nonché gli obblighi dei commercianti."
Operatori e loro adempimenti
Anche se ormai, per tutto quanto detto, può sembrare chiaro "chi è" l'Operatore, al fine di non incorrere in semplicistici intendimenti riporto la definizione di questa centrale figura professionale, così come scritta al punto c) dell'art.2 Definizioni: "una persona fisica o giuridica che commercializza legno o prodotti da esso derivati".
Ritengo che tale definizione sia di per se non completa se non correlata e completata da un'altra definizione che definisce l'attività che porta a dire che quella figura professionale debba ritenersi Operatore ovvero "Commercializzazione", punto b) dell'art.2 Definizioni:
"la prima immissione sul mercato interno, attraverso qualsiasi mezzo, qualunque sia la tecnica di vendita, di legno o prodotti da esso derivati destinati alla distribuzione o all’uso nell’ambito di un’attività commerciale a titolo oneroso o gratuito. È altresì compresa la vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza ai sensi della direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 1997, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza."
La definizione specifica altresì che non costituisce «commercializzazione» "la fornitura sul mercato interno di prodotti del legno ottenuti da legno o prodotti da esso derivati che sono già stati immessi sul mercato interno".
Per gli adempimenti a cui l'Operatore deve attenersi bisogna richiamare l'art.4 Obblighi degli operatori.
L'art. 4 si sviluppa in tre punti che nella sostanza dichiarano:
- "È proibita la commercializzazione di legno o prodotti da esso derivati di provenienza illegale."
- Gli operatori devono esercitare la dovuta diligenza e per questo " ... utilizzano un insieme di procedure e misure, «sistema di dovuta diligenza», di cui all'art.6"
- L'operatore " ... mantiene e valuta periodicamente il sistema di dovuta diligenza che utilizza, salvo il caso in cui ricorra ad un sistema di dovuta diligenza messo a punto da un organismo di controllo ...".
In questo punto viene fatta una ulteriore e molto importante affermazione, ovvero che " ... I sistemi di supervisione esistenti ai sensi della legislazione nazionale e qualsiasi meccanismo volontario di catena di custodia rispondenti ai requisiti del presente regolamento possono fungere da base per il sistema di dovuta diligenza". In termini più pratici i sistemi esistenti nonchè quelli volontari di catena di custodia possono essere considerati condizione di base ma non come soluzione alternativa e/o sostitutiva del sistema di dovuta diligenza.
Le evidenze della applicazione della Dovuta Diligenza per gli acquisti di legno e prodotti da esso derivati rientranti nel Regolamento 995/2010, devono essere conservate per almeno 5 anni.
Commercianti e loro adempimenti
Analogamente a quanto detto per l'Operatore è necessario dare corretta definizione di chi è il Commerciante. Per fare questo è necessario ricorrere a quanto scritto al punto d) dell'art.2 Definizioni:
"una persona fisica o giuridica che, nell’ambito di un’attività commerciale, vende o acquista sul mercato interno legno o prodotti da esso derivati già immessi sul mercato interno"
Per gli adempimenti a cui il Commerciante deve attenersi bisogna richiamare l'art.5 Obblighi di tracciabilità.
In pratica i Commercianti devono essere in grado di identificare "gli operatori o i commercianti che hanno fornito il legno e i prodotti da esso derivati; ..." e "eventualmente, i commercianti cui hanno fornito il legno e i prodotti da esso derivati".
Il Commerciante deve conservare le informazioni per almeno 5 anni e fornirle, su richiesta, alle autorità competenti.
Il Sistema di Dovuta Diligenza per gli operatori
Per questo aspetto è necessario agganciarsi all'art.6 Sistema di dovuta diligenza.
Partendo dall'assunto che gli Operatori sono tenuti a svolgere le attività di seguito descritte prima dell'acquisto del legname o prodotti da esso derivati, nell'art. si declinano le tre fasi che il sistema di dovuta diligenza, introdotto per gli operatori, deve comprendere:
" a) misure e procedure che consentano l’accesso alle ... informazioni concernenti l’approvvigionamento dell’operatore per quanto riguarda il legno o i prodotti da esso derivati immessi sul mercato";
- In pratica bisogna attuare il cosidetto ACCESSO ALLE INFORMAZIONI SULL'APPROVVIGIONAMENTO
Il Regolamento inoltre riporta gli aspetti/argomenti per i quali bisogna raccogliere le informazioni.
"b) procedure di valutazione del rischio che consentono all’operatore di analizzare e valutare il rischio che il legno o i prodotti da esso derivati immessi sul mercato siano di provenienza illegale";
- In pratica bisogna implementare PROCEDURE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO
"c) tranne il caso il cui rischio individuato nel corso delle procedure di valutazione del rischio di cui alla lettera b) sia trascurabile, le procedure di attenuazione del rischio che comprendono una serie di misure e procedure adeguate e proporzionate per minimizzare efficacemente tale rischio e che possono esigere la trasmissione di informazioni o documenti supplementari e/o la verifica da parte di terzi."
- In pratica bisogna implementare PROCEDURE DI RIDUZIONE DEL RISCHIO, se questo non è trascurabile.
Le autorità competenti e gli Organismi di Controllo
Ora, come accennato in apertura, andamo a vedere dove il Regolamento richiama gli importantissimi soggetti quali le Autorità Competenti e gli Organismi di Controllo.
Riguardo alle Autorità Competenti al punto 1. dell'art. 7 Autorità Competenti, il Regolamento riporta: "Gli Stati membri designano una o più autorità competenti per l’applicazione del presente regolamento."
In ambito nazionale italiano l’Autorità Compente (AC) è rappresentata dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MIPAAF). Ricordo a proposito il D.M. MiPAAF n.2003 del 24/05/2018-Nuova ripartizione competenze FLEGT EUTR che, tra l'altro, affronta l'argomento della ripartizione di competenze in materia di EUTR.
Qualche parola in più ritengo necessario spenderla per gli Organismi di controllo che forse, purtroppo, non sono a tutti noti.
Un sistema di dovuta diligenza, conforme al Regolamento 995/2010, può essere implementato e mantenuto aggiornato dallo stesso Operatore ”oppure, in alternativa, sviluppato e monitorato da un soggetto, riconosciuto dall’Unione Europea, denominato Organismo di Controllo (conosciuto anche come Organismo di Monitoraggio) che, come indicato al punto a) par. 1. dell'art. 8 Organismi di controllo "mantiene e valuta periodicamente un sistema di dovuta diligenza di cui all’articolo 6 e conferisce agli operatori il diritto di usarlo."
L'Organismo di controllo non fa solo questo ma, come riportato nei punti b) e c) par. 1. dell'art. 8:
“b) verifica l’uso corretto del suo sistema di dovuta diligenza da parte di tali operatori;
c) compie gli opportuni interventi qualora un operatore non usi adeguatamente il proprio sistema di dovuta diligenza, informando, fra l’altro, le autorità competenti in caso di rilevante o reiterata inadempienza da parte dell’operatore.”
L'art. 9 Elenco degli organismi di controllo evidenzia l'esistenza di un elenco di questi organismi e dove questo elenco può essere reperito.
In merito ai controlli di rilievo sono l'art. 10 Controllo degli operatori e l'art. 11 Registrazione dei controlli che vedono coinvolti naturalmente sia l'autorità competente che gli organismi di controllo
Per concludere gli argomenti appena affrontati (autorità competenti, organismi di controllo e controlli) ritengo utile, solamente come richiamo ed a integrazione, evidenziare due ulteriori Regolamenti, di grande importanza e che si affiancano al Regolamento 995/2010, ovvero:
- REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 363/2012 DELLA COMMISSIONE del 23 febbraio 2012 sulle norme procedurali per il riconoscimento e la revoca del riconoscimento degli organismi di controllo come previsto nel regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati.
- REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 607/2012 DELLA COMMISSIONE del 6 luglio 2012 sulle disposizioni particolareggiate relative al sistema di dovuta diligenza e alla frequenza e alla natura dei controlli sugli organismi di controllo in conformità al regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati
Correlate ai controlli vi sono le sanzioni che il Regolamento 995/2010 affronta nell'art. 19 Sanzioni, che, come specificato al punto 1., sono definite dai singoli stati membri.
A tal proposito evidenzio che, in ambito nazionale, il 25 Dicembre 2014 è entrato in vigore il D.lgs 30 ottobre 2014, n. 178 "Attuazione del regolamento (CE) n. 2173/2005 relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunita' europea e del regolamento (UE) n. 995/2010 che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati." Tra gli altri importanti argomenti affrontati dal Decreto legislativo vi è anche quello delle Sanzioni (art.6)
Prima di concludere questa esposizione vorrei evidenziare come se da una parte l'argomento affrontato, risulti molto complesso, nonchè caratterizzato da continui aggiornamenti di carattere normativo e legislativo, dall'altro debba essere senz'altro affrontato, non solo perchè obbligo di legge, ma perchè le ripercussioni che si ottengono dal taglio illegale, senza dubbio negative, non sono solo di natura economica ma anche e senz'altro di natura ambientale e sociale.
Tutto questo tenendo anche e sempre evidente tra gli obiettivi, come da me già detto in precedenti articoli, quello di porre attenzione e dare garanzia per le generazioni future.
Bibliografia di riferimento
- Regolamento (UE) n. 995/2010 del parlamento europeo e del consiglio del 20 ottobre 2010;
- Regolamento delegato (UE) n. 363/2012 della commissione del 23 febbraio 2012;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 607/2012 della commissione del 6 luglio 2012;
- D.M. MiPAAF n.2003 del 24/05/2018 - Nuova ripartizione competenze FLEGT EUTR;
- D.lgs 30 ottobre 2014, n. 178.
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