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Il ruolo della patente a crediti nelle gare pubbliche

Il sistema della patente a crediti è uno strumento di prevenzione e controllo in materia di salute e sicurezza nei cantieri edili, obbligatorio dal 1° ottobre 2024. Si basa su un sistema a punti che può variare da 30 a 100 crediti, richiedendo il mantenimento di almeno 15 crediti attivi per poter operare in cantiere. Punti che possono essere decurtati in caso di violazioni o infortuni. La sentenza del TAR Campania n. 3670/2025 ha evidenziato l’importanza della patente a crediti per garantire la sicurezza nei cantieri temporanei e mobili sottolineando il ruolo fondamentale di tale sistema nel settore edile.

La patente a crediti: nuovo sistema per la sicurezza nei cantieri edili

La patente a crediti è un nuovo sistema pensato per verificare l’idoneità delle imprese e dei lavoratori autonomi che operano nei cantieri edili temporanei o mobili. È obbligatoria per un impresa che voglia lavorare in un cantiere edile ed è disciplinata dall’art. 27 del Testo Unico sulla Sicurezza (DLGS 81/2008) e modificata di recente dall’art. 29, comma 19 del DL n. 19/2024. L’introduzione della patente a crediti ha uno scopo ben preciso, ossia quello di rafforzare gli strumenti di prevenzione e controllo in materia di salute e sicurezza sul lavoro nel settore delle costruzioni. Essa si basa su un sistema a punti, ideato per incentivare comportamenti virtuosi e punire le violazioni.

Al momento del rilascio, la patente attribuisce 30 crediti iniziali, che possono essere aumentati fino a 100 in caso di comportamenti positivi e conformi alle normative. Tuttavia, per poter svolgere attività in cantiere è indispensabile mantenere almeno 15 crediti attivi, mentre al di sotto di questa soglia, l’attività non può proseguire. Tuttavia i punti possono essere decurtati in caso di gravi inadempienze, violazioni delle norme sulla sicurezza, o a seguito di infortuni sul lavoro.

Il rilascio della patente avviene telematicamente, infatti dal 1° ottobre 2024, le imprese e i lavoratori autonomi hanno dovuto presentare apposita domanda attraverso il portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro. Una volta inviata la richiesta, il sistema genera una ricevuta in formato PDF, contenente un codice alfanumerico univoco che identifica la patente digitale. Entro cinque giorni lavorativi dal deposito della domanda, il soggetto richiedente ha l’obbligo di comunicare l’avvenuta richiesta al RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza) o al RLST (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale), se presenti.

Il 1° novembre 2024 ha rappresentato inoltre una data di fondamentale importanza per il settore edile, perché da quel momento in poi non sarà più ammesso operare in cantiere sulla base di sole autocertificazioni o dichiarazioni sostitutive trasmesse via PEC, ma sarà indispensabile aver presentato la richiesta della patente attraverso il portale istituzionale.

Per poter accedere alla patente a crediti si dovranno rispettare determinati requisiti:

  • l’iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
  • l’adempimento degli obblighi formativi;
  • il possesso di DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) in regola;
  • il possesso di DVR (Documento di Valutazione dei Rischi);
  • il possesso della CRF (Certificazione di Regolarità Fiscale);
  • la designazione del RSPP (responsabile servizio prevenzione e protezione), qualora sia previsto dalla legge.

L’introduzione della patente a crediti rappresenta un passo avanti nella promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro, in particolare nel settore edile, dove gli infortuni sono molto ricorrenti. A sottolinearne l’importanza di tale provvedimento anche nelle gare di appalto è la sentenza del TAR della Campania n.3670/2025.

La legittimità del requisito della patente a crediti nelle gare pubbliche

La sentenza del TAR Campania n. 3670/2025 chiarisce la legittimità dei requisiti d’accesso alle gare con particolare riferimento all’obbligo di possesso della cosiddetta patente a crediti.

La società ricorrente ha impugnato il bando di una gara, contestandone la legittimità in ragione di alcune clausole escludenti che, a suo avviso, impedirebbero la presentazione di un’offerta valida.

In particolare, la società ha posto l’accento sul fatto che il disciplinare di gara impone il possesso della patente a crediti come requisito di partecipazione a pena di esclusione. Inoltre, tale obbligo si estende a tutti i componenti dei raggruppamenti temporanei di imprese (RTI) e delle altre forme associative coinvolte nella procedura. La ditta ricorrente ha evidenziato che non essendo in possesso di tale patente, non potrebbe partecipare neppure in RTI, venendo quindi esclusa automaticamente.

In base a tali presupposti ha contestato la legittimità di tale clausola ritenuta sproporzionata, contestando anche la mancata considerazione dell’alternatività prevista dalla legge tra il possesso della patente a crediti e la certificazione SOA in classifica pari o superiore al III livello, di cui la ricorrente sarebbe titolare.

Il TAR analizzando la vicenda ha confermato la legittimità della gara sostenendo che “ora, confrontando tali previsioni con l’oggetto dell’appalto per cui è causa, emerge che in quest’ultimo sono incluse prestazioni che richiedono “cantieri temporanei e mobili”, derivandone quindi la necessità del possesso della patente a crediti. Difatti, l’art. 6 del Capitolato tecnico, rubricato “Oggetto”, prevede che “l’Appalto ha per oggetto tutte le attività di gestione, conduzione e manutenzione degli immobili e degli impianti asserviti agli immobili in proprietà o nella disponibilità delle Aziende Sanitarie regionali”, e tra i servizi oggetto di appalto rientrano la “manutenzione edile” definita come “Gestione della manutenzione dei componenti edilizi, compresa la manutenzione delle aree esterne e verdi”, nonché le “manutenzioni extracanone” definite come “Lavori di riparazione non compresi nei canoni di manutenzione e interventi di adeguamento di limitata entità”.

È evidente che tali servizi di “manutenzione edile” e di “manutenzioni extracanone” richiedano “cantieri temporanei e mobili”, derivandone la necessità del possesso della patente a crediti in base alle previsioni sopra citate. Insomma la scelta di *** *** di richiedere il possesso della patente a crediti è legittima, ragionevole, proporzionata.”

La definizione legislativa di cantiere temporaneo o mobile prevista dal DLGS 81/2008 e dall’Allegato X, include tra le attività soggette lavori edili e di ingegneria civile, la manutenzione e la riparazione di componenti edilizi, interventi che rientrano chiaramente nell’oggetto del multiservizio tecnologico affidato. Pertanto, la richiesta di possesso della patente a crediti appare non solo giustificata ma anche necessaria per garantire la sicurezza e la qualità dell’esecuzione.

Relativamente alla questione della sostituibilità tra patente a crediti e certificazione SOA, il Tribunale sottolinea che “(…) tale norma prevede che “Non sono tenute al possesso della patente di cui al presente articolo le imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all'articolo 100, comma 4, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023”.

Orbene, la lex specialis di gara non esclude la possibilità del possesso del requisito alternativo della SOA in luogo della patente a crediti; peraltro, la regola del possesso alternativo della patente a crediti oppure della descritta SOA è prevista direttamente dalla citata norma imperativa, con conseguente eterointegrazione della lex specialis. Va anche osservato che la questione della possibile alternatività della SOA rispetto alla patente a crediti è stata sottoposta da alcuni operatori con appositi quesiti alla stazione appaltante, la quale in sede di chiarimenti ha confermato che “il possesso della SOA di III livello o superiore esonera l’operatore dal possesso della patente a crediti così come previsto dalla normativa”.”

Quindi la normativa vigente riconosce esplicitamente tale alternativa, e il bando non ha escluso questa possibilità, anzi è stato confermato da chiarimenti ufficiali che il possesso della SOA (in classifica pari o superiore al III livello) esonera dal requisito della patente a crediti. Ciò garantisce un equilibrio tra la necessità di garantire requisiti tecnici adeguati e il principio di massima partecipazione e concorrenza.

Il TAR ha rafforzato il ruolo della patente a crediti come requisito tecnico fondamentale nelle gare pubbliche che prevedono interventi edilizi o di manutenzione assimilabili a cantieri, confermando la possibilità di utilizzo alternativo della certificazione SOA.

 

LA SENTENZA DEL TAR CAMPANIA È SCARICABILE IN ALLEGATO.

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L’articolo nella sua forma integrale è disponibile attraverso il LINK riportato di seguito.
Il file PDF è salvabile e stampabile.

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