Pompe di Calore
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Il ruolo delle pompe di calore elettriche nel rispetto dei requisiti minimi di legge

Il ruolo delle pompe di calore elettriche nel rispetto dei requisiti minimi di legge

Fonti rinnovabili negli edifici

ABSTRACT
Le importanti richieste di copertura da fonti rinnovabili dei consumi di energia primaria per usi termici (riscaldamento, acqua calda sanitaria e raffrescamento), che a partire dal 1 gennaio 2018 arriveranno al 50 % a livello nazionale, e la relativamente recente pubblicazione della normativa di calcolo, hanno riportato all’attenzione dei professionisti di settore il decreto legislativo 28/2011. La definizione di rinnovabili contenuta all’interno del decreto ha incluso anche le pompe di calore tra le tecnologie che possono utilizzare tali fonti. La versatilità della tecnologia e degli ambiti di impiego della pompa di calore elettrica permettono di raggiungere i requisiti minimi di legge, avendo ovviamente cura di aspetti potenzialmente delicati in fase di progettazione.

1. POMPE DI CALORE E FONTI RINNOVABILI
a. Definizione di fonte rinnovabile in passato
La definizione di fonti rinnovabili non è certo nuova per la legislazione italiana: essa infatti era contenuta già nella legge 10/91 (nell’art. 1, comma 3). Più che una definizione era però un elenco di quelle che (allora) erano considerate delle rinnovabili: il sole, il vento, l’energia idraulica, le risorse geotermiche, le maree, il moto ondoso e la trasformazione dei rifiuti organici o di prodotti vegetali. L’elenco si ampliava e comprendeva anche ad esempio i “rifiuti inorganici”, la “cogenerazione”, il “calore recuperabile” e perfino “il risparmio energetico” che sono stati poi eliminati dall’art. 1, comma 1120 della legge 296/2006 (meglio nota come “Finanziaria 2007”).

b. Fonti aerotermiche, idrotermiche e geotermiche
Benché l’elenco fosse molto ampio, bisognerà attendere (quasi vent’anni) la direttiva Europea 2009/28/CE sulla promozione dell’uso delle energie da fonti rinnovabili per vedere delle “new entry” di fondamentale rilevanza, tanto da guadagnarsi l’appellativo di direttiva RES “Renewable Energy Sources”. Per la prima volta vengono considerate come fonti rinnovabili l’energia termica contenuta nell’aria (aerotermica), nell’acqua (idrotermica) e nel terreno (geotermica) che, essendo calore a temperatura “ambiente”, non possono essere utilizzate direttamente per produrre energia, ma solo attraverso una pompa di calore in grado di innalzarne il livello termico a temperature compatibili con gli usi finali presenti all’interno degli edifici (riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria).
Queste tre fonti potrebbero anche essere definite come “energia solare indiretta” intendendo che, anche qualora una pompa di calore sottragga energia termica all’aria, all’acqua o al terreno, questi vengano riscaldate dal sole e quindi siano sorgenti di calore che si rinnova automaticamente (requisito indispensabile, anche se non contenuto nelle definizioni, delle fonti rinnovabili).
In sostanza quindi una pompa di calore è una tecnologia che utilizza (almeno in parte) delle fonti rinnovabili per la produzione di energia termica. Non a caso già la prima edizione dell’incentivo “Conto termico” (nata con il decreto 28/12/2012), che sosteneva le tecnologie che impiegano fonti rinnovabili per usi termici annoverava, accanto al solare termico e alle caldaie a biomassa, anche le pompe di calore.
Per come è strutturata la definizione, si considera come rinnovabile solo il calore che viene sottratto dall’aria, acqua o terreno da parte di una pompa di calore preposta al riscaldamento ambientale o alla produzione di acqua calda sanitaria, ma non l’energia termica che viene dissipata all’esterno da parte di un sistema di condizionamento.

2. REQUISITI MINIMI IN TERMINI DI FONTI RINNOVABILI
Il decreto italiano di recepimento della Direttiva RES, il d.lgs 28/2011, conferma la definizione di fonti rinnovabili e fissa anche i requisiti (per gli edifici nuovi o quelli esistenti oggetto di ristrutturazione rilevante secondo le definizioni del decreto) di copertura minima da parte delle fonti rinnovabili dei consumi termici (riscaldamento, raffrescamento e acqua calda sanitaria), come riportato in Figura 1.


Figura 1 – Copertura minima dei consumi di energia primaria per gli usi termici (riscaldamento, condizionamento, e acqua calda sanitaria) secondo il d.lgs 28/2011.

3. POTENZIALITÀ DI UTILIZZO DELLE POMPE DI CALORE ELETTRICHE PER RAGGIUNGERE I REQUISITI MINIMI
 
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