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Impianti a energia rinnovabile: l'agrivoltaico non va equiparato al fotovoltaico perché ha minore impatto sul territorio

Un impianto che combina produzione di energia elettrica e coltivazione agricola (l'agrivolotaico) non può essere assimilato ad un impianto che produce unicamente energia elettrica (il fotovoltaico), ma che non contribuisce, tuttavia, neppure in minima parte, alle ordinarie esigenze dell'agricoltura.

L'agrivoltaico non è il fotovoltaico, pertanto le prerogative che portano ai pareri delle amministrazioni competenti ne devono tenere conto, non potendosi valutare alla stessa stregua i due tipi di impianti, visto che quelli fotovoltaici "mal si conciliano con le caratteristiche proprie degli impianti agrivoltaici".

Lo ha chiarito il Consiglio di Stato nella sentenza 8029/2023 dello scorso 30 agosto, col quale si è espresso sul ricorso di una Provincia contro una società che aveva presentato istanza per la realizzazione di un impianto agrivoltaico di potenza pari a circa 5,99 MW, e per il quale la Provincia stesso non aveva autorizzato “il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale per la realizzazione e l’esercizio dell’impianto in questione”.

Fotovoltaico e agrivoltaico si possono assimilare?

Il TAR Puglia, però, aveva accolto il ricorso della società, annullando il provvedimento di diniego della Provincia, muovendo dall’assunto di fondo della netta distinzione ontologica sussistente tra gli impianti agrivoltaici e quelli fotovoltaici.

In particolare, la sentenza del TAR trae principale argomento dall'irragionevole automatismo in forza del quale, in assenza di espressi vincoli, le Amministrazioni hanno ritenuta preclusa la possibilità di rilasciare una positiva valutazione ambientale per effetto di una impropria assimilazione degli impianti agrivoltaici e quelli fotovoltaici.

La Provincia presentava quindi ricorso a Palazzo Spada, che però confermava le osservazioni del TAR. Vediamo come e perchè.

Agrivoltaico: caratteristiche e regole

La questione all'esame del Consiglio di Stato attiene alla individuazione del regime normativo da applicare al progetto di realizzazione di un impianto agrivoltaico.

L’agrivoltaico - osservano i giudici del Collegio - è un settore di recente introduzione e in forte espansione, caratterizzato da un utilizzo “ibrido” di terreni agricoli, a metà tra produzioni agricole e produzione di energia elettrica, che si sviluppa con l’installazione, sugli stessi terreni, di impianti fotovoltaici, che non impediscono tuttavia la produzione agricola classica.

Le differenze tra impianti fotovoltaici classici e agrivoltaico

In particolare, mentre nel caso di impianti fotovoltaici il suolo viene reso impermeabile e viene impedita la crescita della vegetazione (ragioni per le quali il terreno agricolo perde tutta la sua potenzialità produttiva), nell’agrivoltaico l’impianto è invece posizionato direttamente su pali più alti, e ben distanziati tra loro, in modo da consentire alle macchine da lavoro la coltivazione agricola.

Per effetto di tale tecnica, la superficie del terreno resta, infatti, permeabile e quindi raggiungibile dal sole e dalla pioggia, dunque pienamente utilizzabile per le normali esigenze della coltivazione agricola.

Non si comprende quindi come un impianto che combina produzione di energia elettrica e coltivazione agricola (l’agrivolotaico) possa essere assimilato ad un impianto che produce unicamente energia elettrica (il fotovoltaico), ma che non contribuisce, tuttavia, neppure in minima parte, alle ordinarie esigenze dell'agricoltura.

Contrariamente a quanto accade nei progetti che utilizzano la metodica fotovoltaica, infatti, nell’agrivoltaico le esigenze della produzione agricola vengono soddisfatte grazie al recupero, da un punto di vista agronomico, di fondi che versano in stato di abbandono.

Logico corollario della delineata differenza tra impianti agrivoltaici e fotovoltaici è, come correttamente osservato dalla sentenza impugnata, quello secondo cui gli stessi non possono essere assimilati sotto il profilo del regime giuridico, come impropriamente ha fatto la Provincia nel procedimento conclusosi con il provvedimento di PAUR negativo.

La spinta all'agrivoltaico

Del resto, l'Italia a livello normativo di recente ha 'spinto' tanto sull'agrivoltaico, come dimostrano gli stanziamenti operati dal PNRR (2.6 miliardi in favore delle energie rinnovabili, dei quali 1,1 miliardi destinati all’implementazione dell’agrivoltaico e 1,5 miliardi destinati all’installazione di impianti fotovoltaici sui i tetti degli edifici agricoli.

Non solo.

Insomma, sottolinea Palazzo Spada, gli impianti agrivoltaici costituiscono una documentata realtà nell’attuale quadro ordinamentale, al punto che il legislatore statale, a certe condizioni, li ammette a finanziamento pubblico.

Il legislatore statale (cfr. art. 20 co. 1 d. lgs. n. 199/21, recante attuazione della direttiva UE 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili) ha espressamente stabilito che: “Con uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica di concerto con il Ministro della cultura, e il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti principi e criteri omogenei per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili aventi una potenza complessiva almeno pari a quella individuata come necessaria dal PNIEC per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili. …”.

Il successivo art. 22 co. 1 lett. a) stabilisce che: “nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili su aree idonee, ivi inclusi quelli per l'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale, l'autorità competente in materia paesaggistica si esprime con parere obbligatorio non vincolante. Decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere non vincolante, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione”.

È pertanto evidente la volontà del legislatore statale di creare un comune quadro normativo di riferimento, nella consapevolezza che soltanto in tal modo la politica energetica – che pure rientra tra le materie di legislazione concorrente – potrà seguire un indirizzo coerente con i sopra descritti obiettivi comunitari di decarbonizzazione e di neutralità climatica.

Dal che discende, anche sotto il profilo da ultimo esaminato, l’erroneità della riconduzione del progetto in esame all’ambito del fotovoltaico puro, come invece hanno fatto la Regione e la Provincia.

In definitiva, il Comitato VIA ha impropiamente ritenuto valutato il progetto agrivoltaico alla stregua dei criteri previsti per gli impianti fotovoltaici, che mal si conciliano con le caratteristiche proprie degli impianti agrivoltaici.

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