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Impianti antincendio: nuove indicazioni sugli esami per la qualificazione dei tecnici manutentori

All'interno delle procedure previste dal Decreto Controlli, il Ministero dell'Interno fornisce indicazioni per lo svolgimento degli esami di abilitazione dei tecnici manutentori qualificati

Altro step per i tecnici manutentori all'interno del percorso avviato dal Decreto Controlli: il Ministero dell'Interno ha infatti pubblicato la circolare n.3747/2023 del 13 marzo, con la quale si forniscono ulteriori indicazioni per lo svolgimento degli esami di abilitazione dei tecnici manutentori qualificati, per consentire ai soggetti formatori di presentare le istanze per il riconoscimento dei requisiti alla Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica e alle Direzioni regionali e per il successivo avvio degli esami di abilitazione dei tecnici manutentori qualificati.

Gli allegati

La circolare comprende due allegati:

  1. la modulistica per il riconoscimento dei requisiti dei soggetti formatori;
  2. l'aggiornamento dell’ appendice III della nota DCPREV 14804 del 6 ottobre 2021.

La qualificazione degli aspiranti manutentori che superano l’esame avrà efficacia, in ogni caso, a partire dalla data di entrata in vigore dell’art.4 del D.M. 1 settembre 2021 e non prima.

Decreto Controlli manutentori impianti antincendio: si parte il 25 settembre 2023

In primis ricordiamo che il decreto del Ministero dell'Interno del 15 settembre 2022 ha posticipato gli effetti del Decreto Controlli, stabilendo che le disposizioni relative alla qualificazione dei tecnici manutentori entrano in vigore a decorrere dal 25 settembre 2023.

Decreto Controlli: cos’è

Il DM 1 settembre 2021 prevede la qualificazione obbligatoria dei manutentori di impianti e attrezzature antincendio, tra le quali figurano:

  • porte tagliafuoco;
  • finestre tagliafuoco;
  • porte sulle vie di fuga.

Ovviamente, è il tecnico manutentore qualificato, introdotto proprio dal DM 1 settembre 2021, a svolgere i controlli e le manutenzioni sugli impianti e le attrezzature, per cui la proroga di un anno riguarda da vicino questa categoria professionale (tecnico manutentore), per conseguire la quale si deve seguire un corso dedicato con esame finale, per acquisire determinate competenze atte, appunto, a intervenire sugli impianti e i sistemi di sicurezza antincendio.

Soggetti formatori: le ultime novità

La circolare del 13 marzo 2023 precisa che è stata elaborata una specifica modulistica per la richiesta di riconoscimento dei requisiti dei soggetti formatori con la quale i medesimi, oltre a chiedere il riconoscimento dei requisiti, forniranno l’elenco dei centri di formazione e delle sedi d’esame in possesso dei requisiti indicati nella predetta nota DCPREV 14804/2021.

È inoltre in corso di predisposizione una piattaforma informatica nella quale saranno inseriti tutti i soggetti
formatori autorizzati con i relativi centri di formazioni e sedi d’esame.

I soggetti formatori che hanno centri di formazione e/o sedi d’esame in un’unica regione potranno presentare istanza di autorizzazione alla pertinente Direzione regionale dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. Le istanze dei soggetti formatori con centri di formazione e/o sedi d’esame in più regioni dovranno essere presentate alla Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, ovvero inoltrate a questa dalla Direzione regionale ricevente.

Controlli sugli impianti antincendio: tutto sul nuovo tecnico manutentore

Il decreto del 1° settembre 2021 del Ministero dell’Interno definisce i criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio.


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Prove d'esame

Il Viminale ricorda inoltre che sono tre le tipologie di prove d’esame previste dal D.M. 1/9/2021, a cui le commissioni di
esame dovranno attenersi a seconda di quanto dichiarato dai candidati:

  • CASO 1: richiesta di esame completo a seguito di frequenza di corso di formazione;
  • CASO 2: richiesta di esame completo ai sensi dell’allegato II, punto 1, comma 5 (norma transitoria);
  • CASO 3: richiesta di esame ridotto ai sensi dell’allegato II, punto 4, comma 4 (norma transitoria - solo valutazione del curriculum e prova orale).

Come previsto dall’allegato II del DM 1 settembre 2021, la prova orale in generale è tesa ad approfondire eventuali incertezze riscontrate nelle prove scritte e nella prova pratica.

Nel caso 3, tale prova deve prevedere anche l’approfondimento del livello di conoscenza degli aspetti di tipo pratico relativi alla attività di manutenzione.

Le abilitazioni di cui al CASO 2 e al CASO 3 prevedono l’ammissione diretta all’esame di personale con pregressa esperienza (e nel caso 3 anche pregressa formazione).

Pertanto, le prove d’esame per i candidati in possesso degli specifici requisiti potranno essere programmate con celerità, una volta che saranno individuati ed autorizzate le sedi di esame.


LA CIRCOLARE E' SCARICABILE IN ALLEGATO PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE

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