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Impianti elettrici e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche: gli obblighi del Datore di Lavoro

Illustrati in modo schematico i principali obblighi del datore di lavoro in relazione agli impianti elettrici e ai dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche mediante l’applicazione congiunta del D.Lgs. 81/08, del DPR 462/01 e del DM 37/08.

Attraverso alcune semplici e chiare tabelle vengono illustrati quali sono i principali obblighi del datore di lavoro in relazione agli impianti elettrici e ai dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche mediante l’applicazione congiunta del D.Lgs. 81/08, del DPR 462/01 e del DM 37/08.

Il D.lgs. 81/08, in particolare il Capo III del Titolo III, prescrive che il datore di lavoro tuteli i lavoratori da tutti i rischi di natura elettrica e richiede quindi una valutazione dei rischi a seguito della quale il datore di lavoro deve adottare tutte le misure tecniche e organizzative necessarie.

Oltre al D.lgs. 81/08, si deve considerare anche la legislazione specifica, applicabile non esclusivamente ai luoghi lavoro, in particolare la legge 186/68, il DM 37/08 e le leggi di recepimento delle direttive comunitarie applicabili agli apparecchi e ai componenti elettrici, in primo luogo la “Direttiva Bassa Tensione”.

In maniera sintetica sono fornite le prescrizioni di sicurezza previste dal D.Lgs. 81/08 relative agli impianti elettrici realizzati dopo l’entrata in vigore del DM 37/08, che il datore di lavoro è obbligato a svolgere. In modo schematico, all’interno di una tabella, sono messi in relazione gli obblighi di legge alle diverse fasi della vita dell’impianto. In una seconda tabella sono riportati, invece, gli obblighi per i datori di lavoro in relazione ai dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche.

 


I riferimenti normativi relativi agli impianti elettrici e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche

Il presente articolo illustra in modo schematico quali sono i principali obblighi del datore di lavoro in relazione agli impianti elettrici e ai dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche mediante l’applicazione congiunta delle normative vigenti: 

  • D.Lgs. 81/08 (Titolo III “Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale”, Capo III “Impianti e Apparecchiature elettriche”);
  • D.M. 37/2008 (Regolamento recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici);
  • D.P.R. 462/01 (Regolamento recante il procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi);
  • Norme CEI pertinenti (CEI 64-8; Guida CEI 0-2; Manutenzione Guida CEI 0-10; CEI EN 62305-2; CEI EN 62305-3; Guida CEI 64-14 ecc.).

Il principale riferimento legislativo per la sicurezza nei luoghi di lavoro, anche per il rischio elettrico, è il D.lgs. 81/08, in particolare il Capo III del Titolo III. Il testo prescrive che il datore di lavoro tuteli i lavoratori da tutti rischi di natura elettrica. Richiede quindi una valutazione dei rischi a seguito della quale il datore di lavoro deve adottare le misure tecniche e organizzative necessarie a:

  • eliminare o ridurre al minimo il rischio;
  • individuare i dispositivi di protezione collettivi ed individuali per la conduzione in sicurezza del lavoro;
  • predisporre le necessarie procedure di uso e manutenzione che garantiscano nel tempo il livello di sicurezza.

L’iter si chiude con l’esecuzione delle verifiche periodiche già previste dal DPR 462/01 e con i controlli da effettuare secondo le indicazioni della normativa tecnica.

Oltre al D.lgs. 81/08, si deve considerare anche la legislazione specifica, applicabile non esclusivamente ai luoghi lavoro, in particolare:

  • la legge 186/68, con il richiamo alla regola d’arte e alle norme tecniche del Comitato Elettrotecnico Italiano;
  • il D.M. 37/08, che prevede per tutti gli impianti (non solo elettrici) l’obbligo di progettazione, definisce i requisiti tecnico professionali delle imprese installatrici, richiede l’esecuzione a regola d’arte ed il rilascio della Dichiarazione di Conformità al termine dei lavori; introduce, inoltre, la possibilità di produrre la Dichiarazione di Rispondenza, qualora non fosse più disponibile la Dichiarazione di Conformità resa secondo quanto previsto dalla precedente legislazione sugli impianti (legge 46/90);
  • le leggi di recepimento delle direttive comunitarie applicabili agli apparecchi e ai componenti elettrici, in primo luogo la “direttiva Bassa Tensione”; queste, nate con lo scopo di garantire la libera circolazione dei prodotti in Europa, definiscono i requisiti essenziali di sicurezza dei materiali, attribuendone la presunzione di conformità a quelli realizzati secondo le norme tecniche “armonizzate” a livello europeo.

 

Gli obblighi per i datori di lavoro in relazione agli impianti elettrici

Nell tabella presente nell'articolo integrale scaricabile in PDF sono richiamate in maniera sintetica le prescrizioni di sicurezza relative agli impianti elettrici nei luoghi di lavoro previste dal D.Lgs. 81/08.

Tali prescrizioni devono essere assolte nell’ambito del più generale processo di valutazione e gestione dei rischi di natura elettrica che il datore di lavoro deve svolgere in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 81/08, art. 80. In particolare, la valutazione dei rischi deve consentire di individuare sia le competenze necessarie per eseguire correttamente i lavori, sia i requisiti necessari per compierli in sicurezza, in conformità alla legislazione e alla normativa vigente.

La tabella è stata costruita mettendo in relazione gli obblighi di legge alle diverse fasi della vita dell’impianto.

Le prescrizioni di legge e i riferimenti normativi più generali riportati in tabella, devono essere integrati con prescrizioni e riferimenti specifici nei casi che espressamente lo richiedono. 

La tabella è applicabile direttamente a impianti realizzati dopo l’entrata in vigore del DM 37/08 (27 marzo 2008). Per impianti precedenti è necessario tener conto della precedente legislazione e di quanto previsto dal DM 37/08 in merito agli impianti esistenti.

 


All'interno dell'articolo integrale sono presenti le due tabelle relative agli obblighi del datore di lavoro sia relative agli impianti elettrici che ai dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche. 

SCARICA SUBITO IL PDF PER STAMPARE LE TABELLE 


 

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