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Impianti geotermici per climatizzazione e riscaldamento: istruzioni per la posa in opera in edilizia libera

Il decreto del 30 settembre del MITE, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, contiene le prescrizioni per la posa in opera degli impianti di produzione di calore da risorsa geotermica, destinata al riscaldamento e alla climatizzazione di edifici e misure di semplificazione per l'installazione dei predetti impianti

Attenzione al decreto del 30 settembre del Ministero della Transizione Ecologica, perché in tempi di crisi energetica come questi, 'imparare' correttamente le istruzioni per la posa in opera degli impianti geotermici utilizzati per climatizzazione e riscaldamento è 'cosa buona e giusta'.

Questo decreto è attuativo del Decreto Energia (art.15 del DL 17/2022, convertito in legge 34/2022).

Decreto Bollette ed Energia in conversione: novità per gli impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici

La conversione in legge del DL 17/2022 ha introdotto importanti novità a livello di procedimenti autorizzatori per impianti fotovoltaici e a fonti rinnovabili.

Tra le novità, vanno segnalate l'estensione del campo di applicazione del modello unico semplificato (già previsto per la comunicazione dell'installazione di piccoli impianti fotovoltaici sui tetti degli edifici fino a 50 kW) agli impianti fotovoltaici e termici di potenza superiore a 50 kW e fino a 200 kW, realizzati in edilizia libera.


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Impianti geotermici: la posa in opera e la realizzazione in edilizia libera o con PAS

Il provvedimento:

  • si applica alle piccole utilizzazioni locali di calore geotermico di cui all'art. 10, comma 2 del decreto legislativo n. 22/2010, realizzate mediante l'installazione di impianti di potenza inferiore a 2 MW che scambiano solo energia termica con il terreno, utilizzando un fluido vettore che circola in appositi impianti posti a contatto con il terreno, senza effettuare prelievi o immissione di fluidi nel sottosuolo;
    ai sensi dell'art. 25, commi 6-bis e 6-ter del d.lgs. 199/2021, stabilisce le prescrizioni per la posa in opera degli impianti di cui sopra, destinati al riscaldamento e alla climatizzazione di edifici e individua i casi in cui la realizzazione degli impianti medesimi, fino a una potenza termica di 100 kW, rientra nel regime dell'edilizia libera ovvero ai quali si applica la procedura abilitativa semplificata (PAS) di cui all'art. 6 del decreto legislativo 28/2011.

Realizzazione degli impianti in edilizia libera

Pe entrate nel perimetro dell'attività edilizia libera ai sensi del DPR 380/2001 (Testo Unico Edilizia), la realizzazione degli impianti di cui sopra deve rispettano tutte le seguenti condizioni:

  • a) le sonde geotermiche si estendono, se orizzontali, a profondità non superiore a 2 metri dal piano campagna e/o, se verticali, a profondità non superiore a 80 metri dal piano campagna;
  • b) la potenza termica dell'impianto è inferiore a 50 kW;
  • c) gli impianti sono realizzati a servizio di edifici già esistenti, senza alterarne volumi e superfici, nè comportando modifiche delle destinazioni di uso, interventi su parti strutturali dell'edificio, o aumento del numero delle unita' immobiliari e incremento dei parametri urbanistici.

Realizzazione degli impianti con PAS

La PAS (procedura abilitativa semplificata) si applica alla realizzazione di impianti che rispettano tutte le seguenti condizioni:

  • a) le sonde geotermiche si estendono, se orizzontali, a profondità non superiore a 3 metri dal piano campagna e/o, se verticali, a profondità non superiore a 170 metri dal piano campagna;
  • b) la potenza termica dell'impianto è inferiore a 100 kW.

Prescrizioni tecniche generali: le ccordinate principali

La progettazione degli impianti a sonde geotermiche a circuito chiuso con potenza termica superiore a 50 kW e fino a 100 kW è effettuata determinando i parametri termici del sottosuolo mediante un TRT o mediante una adeguata campagna di indagini per la caratterizzazione geologica e termica dei terreni.

La progettazione degli impianti a sonde geotermiche a circuito chiuso con potenza termica non superiore a 50 kW può essere effettuata, in alternativa al TRT, desumendo i parametri termici del sottosuolo da dati di letteratura o da stratigrafie già disponibili dell'area interessata o di siti adiacenti.

I materiali impiegati nell'installazione di impianti a sonde geotermiche a circuito chiuso devono possedere caratteristiche adeguate a quanto previsto dalle norme tecniche UNI, in quanto applicabili, e non devono in alcun caso alterare le caratteristiche chimico-fisiche dei terreni e degli acquiferi interessati, ne' causare fenomeni di inquinamento.

Il fluido vettore da utilizzare negli impianti a sonde geotermiche a circuito chiuso deve essere a basso impatto ambientale, con preferenza per l'acqua potabile, eventualmente addizionata con glicole propilenico a uso alimentare o altro anticongelante con caratteristiche equivalenti in termini di tossicita' e biodegradabilità. Non e' ammesso l'utilizzo di inibitori della corrosione.

Prescrizioni tecniche per la perforazione

Fermo restando il rispetto delle specifiche norme tecniche UNI, si applicano le seguenti prescrizioni:

a) le operazioni di scavo o perforazione del terreno, ai fini della installazione delle sonde geotermiche di cui al presente decreto, delle tubazioni di collegamento e dei componenti di impianto devono avvenire in modo da evitare l'inquinamento del sottosuolo e delle acque;

  • b) durante l'installazione degli scambiatori geotermici devono essere adottati specifici accorgimenti e procedure atti ad evitare dispersioni di liquidi inquinanti o dannosi sul suolo o nel sottosuolo;
  • c) devono essere adottate specifiche precauzioni tecniche per evitare il contatto idraulico tra le falde e il loro rimescolamento;
  • d) gli sbancamenti per la posa in opera di sonde orizzontali non devono pregiudicare la stabilita' dei terreni interessati.

Serve un professionista abilitato con competenze geologiche

Per la realizzazione delle sonde geotermiche è necessaria la direzione lavori del cantiere di perforazione da parte di un professionista abilitato all'esercizio della professione e iscritto al proprio albo professionale, in possesso delle competenze previste dal DPR 328/2001 relativamente agli aspetti geologici, idrogeologici, ambientali e degli eventuali impatti termici sul sottosuolo.


IL DECRETO DEL 28 SETTEMBRE DEL MITE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE

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