Data Pubblicazione:

Ingegneri, ok dal TAR per le prove sui materiali da costruzione! No alla competenza esclusiva dei laboratori

Il TAR Lazio ha accolto la sospensiva delle linee guida sui ponti esistenti nella parte in cui si prevede che “… le prove ed i controlli sui materiali da costruzione su strutture e costruzioni esistenti di cui alla Circolare 03 dicembre 2019 n. 633/STC e s.m.i., devono essere effettuate e certificate da un laboratorio di cui all'articolo 59 del DPR 380/2001 e s.m.i., dotato di specifica autorizzazione, ove prevista”

ponte-viadotto-millau-10-700.jpg

 

Il TAR Lazio accoglie il ricorso dell'Ordine degli Ingegneri di Roma sulla esclusione degli ingegneri alle prove e controlli su materiali di strutture e costruzioni esistenti

Con ordinanza n.2231 del 15 aprile 2021, il Tar Lazio ha accolto il ricorso dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma per la sospensione dell'efficacia delle “Linee guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti”, approvate dall'Assemblea Generale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici in data 17 aprile 2020, nella parte in cui prevedono che “… le prove ed i controlli sui materiali da costruzione su strutture e costruzioni esistenti di cui alla Circolare 03 dicembre 2019 n. 633/STC e s.m.i., devono essere effettuate e certificate da un laboratorio di cui all'articolo 59 del DPR 380/2001 e s.m.i., dotato di specifica autorizzazione, ove prevista”.

Il ricorso - sottolinea il TAR - presenta profili di fondatezza in quanto:

  • il par. I.8 delle impugnate Linee Guida, adottate con il Decreto del MIT 17 dicembre 2020, impugnato con motivi aggiunti, riservano in via esclusiva ai laboratori autorizzati di cui all’art. 59 del dpr 380/2001 anche le “prove e controlli su materiali da costruzione su strutture e costruzioni esistenti” con previsione che, a differenza di quanto argomentato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici nella nota del 1 aprile 2021, non appare “mera e necessaria applicazione del modificato testo dell’articolo 59 del DPR 380/01” il cui testo, invece, si limita a prevedere che “Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può autorizzare, con proprio decreto, ai sensi del presente capo, altri laboratori ad effettuare:…. prove e controlli su materiali da costruzione su strutture e costruzioni esistenti”;
  • la surriportata norma primaria, pertanto, contempla la mera possibilità che i suddetti laboratori siano autorizzati, ove in possesso dei requisiti di legge, ad effettuare le cd. prove non distruttive in situ su strutture esistenti, dunque al più “in aggiunta” ai soggetti già legittimati a svolgere tali accertamenti e non già “in sostituzione” degli stessi;
  • di conseguenza i provvedimenti impugnati e gli atti ad essi presupposti appaiono del tutto privi di motivazione e di istruttoria quanto alla restrizione in parola, introdotta per la prima volta con le citate Linee Guida rese esecutive con l’impugnato DM 17 dicembre 2020.

Apprezzato il periculum in mora derivante agli iscritti all’Ordine ricorrente dalla perdurante efficacia dei provvedimenti impugnati, consistente nella estromissione degli stessi dall’intero mercato dei servizi tecnici inerenti alle prove non distruttive, il Tar ha quindi accolto il ricorso e fissato la trattazione del merito nell'udienza pubblica del 15 dicembre 2021.

Sono stati altresì sospesi sia il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 17 dicembre 2020, pubblicato sulla pagina istituzionale del Ministero in data 28 dicembre 2020, nella parte in cui dispone l'“Adozione delle linee guida per la gestione del rischio dei ponti esistenti e per la definizione di requisiti ed indicazioni relativi al sistema di monitoraggio dinamico” (Consiglio Superiore del LL.PP-17 aprile 2020) sia ogni atto presupposto, consequenziale o comunque connesso rispetto a quelli impugnati, ancorché non conosciuto.


carla-cappiello-799-ingegneri.jpg

Cappiello: Ottimo risultato, ma facciamo attenzione alla revisione del DPR 380

Come precisato dal Presidente dell'ordine romano, Carla Cappiello, il ricorso presentato subito dopo l'approvazione dell'Assemblea Generale del Consiglio Superiore dei LL.PP. in data 17 aprile 2020, è stato però preso in esame dal Tar, solo dopo il recepimento normativo delle Linee Guida avvenuto con il DM 17 dicembre 2020.

"Si tratta di un'ordinanza molto forte che contraddice quanto argomentato dal Consiglio Superiore dei LLPP nella nota del 1 aprile 2021, ribadendo che il paragrafo I.8 delle Linee Guida non rappresenta la “mera e necessaria applicazione del modificato testo dell’articolo 59 del DPR 380/01”, in quanto lo stesso articolo esprime solo la possibilità che i laboratori siano autorizzati, qualora abbiano i requisiti di legge, e che quindi siano soggetti in aggiunta a quelli già legittimati a svolgere tali accertamenti".

Siamo molto soddisfatti del risultato ottenuto che tutela la nostra professione e la nostra professionalità. L'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma ha sempre lavorato in difesa delle competenze degli ingegneri e questo è un grande successo, soprattutto in un momento storico difficile come quello che stiamo vivendo, dove si assiste quotidianamente a una depapeurazione del nostro lavoro”- ha affermato dal Presidente dell'Ordine.

"Occorre però, a questo punto, non abbassare la guardia. Come è noto attualmente il testo del DPR 380/01 è in corso di revisione, e quindi sarà importante anche come Consiglio Nazionale, monitorare che non venga introdotto, nel nuovo testo, un provvedimento che reintroduca tale esclusività".

L'ORDINANZA INTEGRALE DEL TAR E' SCARICABILE IN FORMATO PDF PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE

Per scaricare l’articolo devi essere iscritto.

Iscriviti Accedi