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Investimenti in beni strumentali nuovi e innovazione tecnologica 4.0: i chiarimenti del Fisco

L'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sulle modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2022 in materia di agevolazioni fiscali riconosciute in forma di crediti d’imposta: tra questi, si tratta anche del bonus investimenti in beni strumentali nuovi e del tax credit “ricerca e sviluppo”

Con la circolare n. 14/E, le Entrate illustrano la disciplina delle diverse agevolazioni, alla luce delle modifiche apportate dalla legge 234/2021: si va dal credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi al credito d’imposta in ricerca e sviluppo, passando per il tax credit librerie e il bonus acqua potabile.

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Investimenti in beni strumentali nuovi (materiali e immateriali)

La disposizione si trova al comma 44 dell'art.1 della legge 234/2021 che proroga e rimodula tempistiche, misure e limiti del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, secondo il modello “Industria 4.0”.

L’agevolazione viene prorogata al 31 dicembre 2022 (o fino al 30 giugno 2023 nel caso di “prenotazione” dell’investimento, cioè con ordine accettato dal venditore e dell’acconto entro il dicembre 2022).

Le Entrate chiariscono, nello specifico, che:

  • per gli investimenti in beni materiali 4.0 effettuati dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2025 (o fino al 30 giugno 2026 nel caso di prenotazione dell’investimento entro la data del 31 dicembre 2025), il credito d’imposta è pari al 20% del costo fino a 2,5 milioni di euro, al 10% se l’investimento supera i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, al 5% se l’investimento è superiore a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili, pari a 20 milioni di euro. In merito alla soglia massima fissata a 20 milioni di euro costi ammissibili, il riferimento va fatto agli investimenti effettuati su base annuale e non durante l’intero arco temporale interessato dalla proroga;
  • per gli investimenti in beni immateriali 4.0, invece, effettuati a dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2023 (o al 30 giugno 2024 nel caso di prenotazione dell’investimento entro la data del 31 dicembre 2023) viene confermata la misura del credito d’imposta già vigente.

 

Ricerca e sviluppo in transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative

Il comma 45 della Manovra interviene invece su agevolazioni già previste rivedendo tempistiche e limiti in funzione delle tipologie di investimento.

Si vanno a rinforzare gli incentivi previsti nella legge di Bilancio 2020 in attività di ricerca e sviluppo, in attività di innovazione tecnologica e di design e ideazione estetica.

Il Fisco che - per quanto non espressamente trattato dalla circolare - si può fare riferimento ai precedenti documenti di prassi che hanno fornito chiarimenti sulla precedente disciplina in materia di ricerca e sviluppo (art.3 del DL 145/2013) e in particolare alle circolari n. 5/2016, n. 13/2017 e n. 31/2020 nella misura in cui le indicazioni già fornite risultano compatibili con l’attuale quadro normativo.

Sono inoltre applicabili i chiarimenti contenuti nella circolare n. 9/2021 in merito alla corretta interpretazione dell’esclusione delle imprese destinatarie di sanzioni interdittive dall’accesso al credito d’imposta, dell’adempimento degli obblighi contributivi e previdenziali ai fini della legittimazione all’utilizzo in compensazione e della fruizione ripartita in tre quote annuali.


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