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IRAP: il PROFESSIONISTA deve pagarla se ha la SEGRETARIA, anche se solo PART-TIME

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 7609/2014, ha stabilito che è soggetto ad IRAP il professionista che si avvalga di una segretaria part-time, la cui presenza è dunque sufficiente a integrare il requisito dell'autonoma organizzazione.


Vale il principio di diritto secondo cui è assoggettabile ad IRAP il lavoratore autonomo che:

"a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;
 
b) impieghi beni strumentali eccedenti le quantità che, secondo l'"id quod plerumque accidit", costituiscono nell'attualità il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività anche in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui, essendo onere del contribuente che chieda il rimborso dell'imposta asseritamente non dovuta dare la prova dell'assenza delle predette condizioni" 

In questo caso la Cassazione ha ritenuto sussistente il presupposto di cui all'ultima parte del punto b).

Si tratta di una sentenza segna un'inversione di tendenza rispetto alla recente Cassazione n. 22020/2013, che aveva ritenuto non soggetto ad IRAP un medico con un dipendente part-time,  in quanto non era stata dimostrata la presenza di elementi che evidenziassero un potenziamento della sua capacità produttiva dovuto all'apporto del dipendente.

L'aspetto più interessante è legato al fatto che la Suprema Corte ha escluso che possa operare un automatismo tra presenza del dipendente e assoggettabilità IRAP del lavoratore autonomo, in quanto"l'automatica sottopozione ad IRAP del lavoratore autonomo che disponga di un dipendente, qualsiasi sia la natura del rapporto e qualsiasi siano le mansioni esercitate vanificherebbe l'affermazione di principio desunta dalla lettera della legge e dal testo costituzionale secondo cui il giudice deve accertare in concreto se la struttura organizzativa costituisca un elemento potenziatore ed aggiuntivo ai fini della produzione del reddito, tale da escludere che l'IRAP divenga una (probabilmente incostituzionale) "tassa sui redditi di lavoro autonomo."

Tuttavia la Sentenza 7609/2014 pare aver ristabilito questo automatismo: la vexata quaestio dell'assoggettabilità ad IRAP dei lavoratori autonomi  rimane quindi ancora lontana da una soluzione definitiva.


Il FATTO da cui è nata la sentenza
Il caso trae origine da una sentenza con la quale la Ctr dell’Emilia Romagna, in accoglimento del ricorso presentato da una contribuente, ordinava all’Agenzia delle Entrate di procedere al rimborso degli importi versati dalla stessa a titolo di Irap in relazione agli anni 1998/2004.
In particolare, i giudici d’appello hanno evidenziato che nella specie non sussistevano i presupposti per l’applicazione dell’imposta in esame in quanto la contribuente negli anni in questione svolgeva la propria attività avvalendosi esclusivamente di beni strumentali modesti e di una segretaria part-time, laddove il concetto di autonoma organizzazione quale presupposto dell’Irap postula un quid pluris che sussiste quando la particolare organizzazione determini un “valore aggiunto tassabile” ossia quando l’organizzazione del professionista sia tale da poter consentire lo svolgimento della sua attività anche in sua assenza ovvero quando l’attività del professionista sia limitata a compiti di coordinamento e controllo senza un suo diretto e personale intervento.
L’Agenzia delle Entrate ha quindi ricorso in cassazione censurando la sentenza della Ctr per avere ritenuto che l’autonoma organizzazione coincida con una organizzazione tale da consentire lo svolgimento dell’attività anche in assenza del professionista ovvero con un’attività del professionista limitata al coordinamento e controllo. L’Ufficio, inoltre, si duole del fatto che, sulla circostanza decisiva della sussistenza o meno dei presupposti idonei a configurare l’autonoma organizzazione , i giudici di appello avrebbero omesso di considerare e valutare l’incidenza che l’esistenza di uno studio professionale, la presenza di una segretaria e i compensi corrisposti a terzi avevano proprio sulla autonoma organizzazione. La Cassazione ha poi, come suscritto, dato ragione all'Agenzia delle Entrate.