L'attestato di prestazione energetica scaduto negli immobili di locazione va rinnovato
Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica precisa che l'attestato di prestazione energetica scaduto deve essere rinnovato al momento della rinnovazione del contratto di locazione.
Ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 192/2005, in ipotesi di contratto di locazione di immobile ad uso abitativo sottoscritto ai sensi della legge 431/1998 che, successivamente alla seconda scadenza, venga rinnovato tacitamente ai sensi dell’articolo 1597 c.c., l'attestato di prestazione energetica (APE) scaduto durante la vigenza del contratto deve essere rinnovato al momento della rinnovazione tacita del contratto medesimo?
Una nuova circolare del MASE (Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica), di chiarimento all'interpello 30213 del 17 febbraio 2025, fornisce un chiarimento interpretativo, quindi, sull’art. 6 del d.lgs. 192/2005 riguardante l’Attestato di Prestazione Energetica (APE) in caso di locazioni abitative rinnovate tacitamente.
Oggetto del chiarimento
La questione riguarda se, nel caso di rinnovo tacito (ex art. 1597 c.c.) di un contratto di locazione abitativa originariamente stipulato secondo la legge n. 431/1998, l’APE scaduto durante la vigenza del contratto debba essere rinnovato.
Interpretazione fornita dal MASE
1. Campo di applicazione dell’obbligo APE
- L’obbligo di dotare l’immobile di APE vale per unità immobiliari costruite, vendute o locate “a un nuovo locatario” dopo l’entrata in vigore del decreto;
- Nei nuovi contratti di locazione soggetti a registrazione, l’APE deve essere consegnato e va inserita una specifica clausola in tal senso.
2. Rilevanza del rinnovo tacito
- Il rinnovo tacito ex art. 1597 c.c. è qualificato come “nuova locazione” (giuridicamente distinta), anche se stipulata alle stesse condizioni;
- Anche ai fini fiscali (imposta di registro), il rinnovo tacito richiede comunicazione all’Agenzia delle Entrate, rafforzando la sua autonomia rispetto al contratto originario.
3. Validità e aggiornamento dell’APE
- Se l’APE è scaduto al momento del rinnovo tacito, deve essere rinnovato;
- In caso contrario, la clausola contrattuale sull’APE perderebbe validità, e si introdurrebbe un’inaccettabile deroga implicita alla norma sulla validità decennale dell’attestato.
Coerenza con il diritto europeo
La recente Direttiva (UE) 2024/1275 impone esplicitamente che l’APE sia fornito anche in occasione del rinnovo del contratto di locazione.
Questo rafforza l’interpretazione secondo cui il rinnovo tacito attiva nuovamente l’obbligo di consegna dell’APE.
Obbligo di rinnovo dell'APE
In definitiva, in caso di rinnovo tacito di una locazione abitativa ai sensi dell’art. 1597 c.c., se l’APE è scaduto, deve essere rinnovato al momento del rinnovo, in applicazione dell’art. 6 del d.lgs. 192/2005.
LA RISPOSTA DEL MASE E' SCARICABILE IN ALLEGATO
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