Previdenza Professionale | Professione
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L’obbligo di contribuzione per i professionisti iscritti agli albi vale anche per lavori occasionali

L’obbligo contributivo nel lavoro autonomo occasionale, caratterizzato da attività saltuarie e non professionali, si distingue da quello delle professioni abituali, le quali, anche se svolte in forma non continuativa, comportano l’iscrizione obbligatoria alla relativa cassa previdenziale. La sentenza della Corte di Cassazione n. 8825/2025 ha riaffermato che questa obbligatorietà deriva non dalla frequenza o dalla continuità dell’attività, ma dalla scelta volontaria di esercitare la professione e dall’iscrizione all’Albo, assumendo così obblighi di solidarietà e contribuzione minima.

Lavoro autonomo occasionale: obblighi contributivi

Il lavoro autonomo occasionale consiste in un’attività svolta in modo saltuario e senza carattere professionale, da un soggetto che offre un servizio prevalentemente intellettuale, senza avere particolari vincoli di subordinazione o coordinamento da parte del committente.

Le caratteristiche principali che identificano questa forma di lavoro sono:

  • la continuità;
  • la coordinazione e la professionalità;
  • l’espletamento di attività intellettuali non riconducibili a quelle professionali.

Non rientrano in questa categoria le prestazioni rese da professionisti con partita IVA o iscritti a un Albo, se attinenti alla professione abituale. In questi casi, infatti, anche attività saltuarie comporterebbero l’obbligo contributivo.

A questo punto occorre fare una precisazione in merito alla distinzione tra:

  • prestazione occasionale autonoma, tipica di consulenze e servizi intellettuali;
  • lavoro occasionale accessorio, che riguarda attività subordinate di breve durata, come quelle svolte da studenti o collaboratori saltuari.

Spesso un rapporto di lavoro autonomo occasionale viene regolarizzato con un contratto di prestazione occasionale. Tuttavia, nel caso delle libere professioni, l’iscrizione all’Albo comporta l’obbligo di iscrizione alla Cassa previdenziale e il versamento dei contributi, anche se l’attività è svolta in modo non continuativo o produce redditi minimi. Questo obbligo risponde a criteri di solidarietà e sostenibilità del sistema previdenziale e si traduce, spesso, in una contribuzione minima obbligatoria.

Quindi, con l’iscrizione all’Albo professionale si è automaticamente l’obbligo di iscrizione alla relativa Cassa di previdenza e, di conseguenza, il versamento della contribuzione prevista, anche se l’attività è svolta saltuariamente o genera redditi modesti o addirittura nulli. Infatti, le disposizioni regolamentari delle singole Casse prevedono, nella maggior parte dei casi, una contribuzione minima obbligatoria proprio per assicurare una base di finanziamento comune, indipendentemente dal volume dell’attività esercitata.

Pertanto, l’occasionalità della prestazione professionale non esonera l’iscritto dall’obbligo di contribuire.

Tale principio viene ribadito dall’ordinanza della Corte di cassazione n. 8825/2025, con la quale viene affermata l’obbligatorietà della contribuzione anche in caso di attività occasionale.

 

Geometra e cassa geometri: vi è l’obbligo di contribuzione con iscrizione all’albo

Il caso di specie riguarda un geometra, a cui era stata notificata una cartella esattoriale dalla Cassa Geometri, inerente al pagamento dei contributi dovuti tra il 2008 e il 2012.

Tuttavia, sia il Tribunale di Sondrio e sia la Corte d’Appello di Milano hanno annullato la richiesta di pagamento sostenendo le ragioni del geometra che aveva impugnato il provvedimento della Cassa. Infatti secondo i giudici, per essere obbligato all’iscrizione, un professionista deve esercitare in modo continuativo l’attività libero-professionale. Mentre per il geometra in questione ciò non era avvenuto poiché in quei cinque anni aveva svolto solo sette pratiche catastali, tutte riguardanti beni della sua famiglia. Quindi, tale svolgimento di attività, non poteva configurarsi come un’attività professionale vera e propria, ma solo un’attività saltuaria e limitata, non sufficiente a giustificare l’iscrizione obbligatoria alla Cassa.

La Cassa, però, non essendo d’accordo con tale decisione ha impugnato la sentenza, contestando la tesi dell’obbligo subordinato alla continuità dell’attività. Secondo l’ente previdenziale, la sola iscrizione all’Albo professionale è condizione sufficiente per determinare l’obbligo contributivo, a prescindere dalla continuità o redditività dell’attività esercitata.

La Corte di Cassazione ha accolto questa impostazione, ribadendo l’orientamento ormai consolidato secondo cui l’iscrizione all’Albo comporta l’automatica insorgenza dell’obbligo di contribuzione alla Cassa di categoria, anche in assenza di reddito o in presenza di attività solo saltuaria. La Corte ha inoltre precisato che l’obbligo deriva da norme statutarie legittimamente adottate dalla Cassa a seguito della sua privatizzazione, nel rispetto della normativa generale sulla previdenza (legge n. 335/1995 e d.lgs. n. 509/1994).

La Suprema Corte ha, infatti, sottolineato che “(...), ai fini dell’obbligatorietà dell’iscrizione e del pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente l’iscrizione all’albo professionale: difatti, «dal momento in cui geometra, liberamente, sceglie di essere iscritto all’albo, anche per attività occasionale, assume obblighi di solidarietà a favore dei colleghi, obblighi ai quali non può sottrarsi, e che importano il pagamento di una contribuzione minima» (Cass., sez. lav., 28 settembre 2022, n. 28188, in motivazione).Risultano irrilevanti in senso contrario la natura occasionale dell’esercizio della professione e la mancata produzione di reddito. (…) Le previsioni della Cassa geometri (…) definiscono il sistema degli obblighi contributivi in linea con i princìpi sanciti dalla legge n. 335 del 1995 (…).

L’irrilevanza della natura occasionale dell’attività e della mancata produzione di reddito e il carattere imprescindibile della sola iscrizione all’Albo, ai fini dell’iscrizione alla Cassa e del pagamento della contribuzione minima, rappresentano un principio già desumibile (…) e dagl’interventi normativi successivi, attuati con il d.lgs. n. 509 del 1994 e con la legge n. 335 del 1995 (…).Le critiche della Cassa geometri colgono nel segno anche per quel che concerne il profilo consequenziale della continuità dell’attività svolta. Le previsioni applicabili al caso di specie non richiedono per il sorgere dell’obbligo contributivo dedotto in causa il presupposto in esame, che le difese del controricorrente, per contro, valorizzano.”

Quindi l’attività, anche se limitata a poche pratiche tecniche, integra comunque lo svolgimento della professione di geometra, richiedendo competenze specialistiche proprie della categoria, in quanto il geometra ha comunque esercitato funzioni riconducibili al suo profilo professionale.

In conclusione, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso proposto dalla Cassa Geometri, annullando la sentenza impugnata per aver erroneamente subordinato l'obbligo contributivo alla continuità dell'attività professionale. In questo modo viene riaffermato il principio secondo cui la sola iscrizione all'Albo, anche in assenza di reddito o di esercizio continuativo, è condizione sufficiente per l'iscrizione alla Cassa e per l'obbligo di contribuzione minima. La controversia è stata rinviata alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, per un nuovo esame, stavolta conforme all'interpretazione normativa espressa dalla Suprema Corte.

 

L'ORDINANZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE È SCARICABILE IN ALLEGATO.

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