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La clausola “continuous cover” nelle polizze di responsabilità civile professionale

La clausola “continuous cover” ha quindi la finalità di garantire, in assenza di tacito rinnovo, che siano in copertura anche quei sinistri che potranno sorgere in corso di validità della polizza e che siano riconducibili a circostanze già note all’assicurato alla stipula di ogni nuovo contratto annuale.

L’articolo pubblicato sul n. 14 di Ingenio dedicato alla clausola denominata “deeming clause” faceva cenno anche ad una seconda clausola, di nuova terminologia, introdotta nel settore delle RC Professionali dalle polizze “all risk”: la cosiddetta “Continuous cover”.
Come già sottolineato in quell’articolo, nel caso in cui le condizioni di polizza non prevedano il tacito rinnovo, ogni polizza annuale, quand’anche stipulata con la stessa compagnia, è da considerarsi, a tutti gli effetti, un nuovo contratto distinto ed autonomo dal precedente e quindi senza quella “continuità” garantita invece in caso di operatività del tacito rinnovo. La clausola “continuous cover” (= copertura continua) ripristina questa continuità nelle polizze cosiddette “a scadenza”.
L’importanza della “continuità” è dovuta soprattutto al fatto che, alla stipula della polizza, l’assicurato è tenuto a dichiarare, oltre ai sinistri veri e propri, anche tutti i fatti o circostanze, di cui sia a conoscenza, oggettivamente e ragionevolmente suscettibili di originare una richiesta di risarcimento futura da parte di terzi e al fatto che, questo obbligo, ha rilevanza anche ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, secondo cui le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’assicurato relative a circostanze rilevanti ai fini della valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione. Inoltre tutte le polizze escludono espressamente dalla copertura le richieste di risarcimento che derivino da circostanze (con le caratteristiche sopra evidenziate) già note all’assicurato al momento della decorrenza della polizza.
La clausola “continuous cover” ha quindi la finalità di garantire, in assenza di tacito rinnovo, che siano in copertura anche quei sinistri che potranno sorgere in corso di validità della polizza e che siano riconducibili a circostanze già note all’assicurato alla stipula di ogni nuovo contratto annuale.
Ovviamente l’operatività del “continuous cover” non è “assoluta” ma è strettamente subordinata al verificarsi di condizioni ben precise e sono proprio queste condizioni, diverse da polizza a polizza, che è opportuno valutare attentamente per non rischiare che la clausola si riveli più “dannosa” che “utile”.
La condizione fondamentale e ineliminabile (e quindi presente in ogni polizza) è che la mancata segnalazione della circostanza in fase di stipula non sia dovuta a intenzioni dolose e quindi che l’assicurato fosse in buona fede nel ritenere che quella circostanza non avrebbe generato un sinistro.
Di conseguenza, se in corso di gestione del sinistro, dovessero invece emergere documenti a dimostrazione del fatto che l’Assicurato avesse già avuto conoscenza dell’intenzione di terzi di agire per far valere il proprio diritto al risarcimento relativamente a quella circostanza di danno, allora nemmeno la clausola continuous cover servirebbe a garantire la copertura del sinistro.
Altra condizione fondamentale, anche se con leggere diversità di formulazione da polizza a polizza, è che l’Assicurato sia stato coperto con polizze Lloyd’s dalla data di effettiva conoscenza della circostanza fino alla data di apertura del sinistro ad essa conseguente, senza che si siano verificati periodi di scopertura (anche di pochi giorni tra la scadenza di una polizza e l’attivazione di quella successiva) e senza che l’Assicurato abbia stipulato, nel frattempo, polizze con altre compagnie. In altre parole perché la clausola continuous cover possa essere operativa serve che vi sia comunque copertura continuativa con la stessa compagnia anche se senza tacito rinnovo.
Alcune polizze prevedono poi che il continuous cover sia operativo solo nel caso in cui la richiesta di risarcimento scaturita dalla circostanza non segnalata rientri nella copertura prevista sia dalla polizza in corso al momento dell’apertura del sinistro, sia dalla polizza che era in essere nel momento in cui l’Assicurato ha avuto effettiva conoscenza della circostanza stessa, oppure può essere previsto che si applichino le caratteristiche di copertura più restrittive tra le due suddette polizze.
Questa condizione è posta a garanzia che la mancata segnalazione non sia dovuta al fatto che, nel caso la circostanza fosse stata denunciata a tempo debito, non sarebbe rientrata nella copertura della polizza o sarebbe stata soggetta a caratteristiche di copertura meno performanti e quindi “a prova” della buona fede dell’assicurato.
Le condizioni di operatività della “continuous cover” fin qui evidenziate sono rivolte fondamentalmente a limitare la possibilità di intenzioni dolose da parte dell’assicurato e sono quindi da considerarsi più che legittime da parte degli assicuratori.
Le condizioni a cui invece occorre fare molta attenzione sono quelle che introducono, senza giustificazione, caratteristiche peggiorative della copertura di polizza, quali ad esempio maggiorazioni della franchigia o introduzione di scoperti, a volte addirittura del 20% (uno scoperto del 20% su un sinistro da 1.000.000 euro, lascia a carico dell’Assicurato ben 200.000euro!).
La presenza di eventuali scoperti è pericolosa soprattutto perché i sinistri hanno sempre origine da una circostanza e nella maggior parte dei casi questa risale a diversi mesi prima. Di conseguenza, in assenza di tacito rinnovo, l’operatività del continuous cover (con l’applicazione del relativo scoperto qualora previsto) risulta praticamente sempre necessaria.
Occorre infine considerare che, in alcune polizze, la clausola “continuous cover” è a libera scelta dell’assicurato e quindi, nel caso l’assicurato scelga, più o meno consapevolmente, di inserirla nella polizza, l’applicazione di uno scoperto, anche ingente, non potrà nemmeno essere considerata “vessatoria”.

Anna Manzoni

Ingegnere libero professionista e Risk Manager Area Professioni Tecniche di Gava Broker srl

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