La polizza assicurativa nei lavori pubblici deve essere unica o distinta? I chiarimenti del MIT
L’art. 117, comma 10, del d.lgs. 36/2023 evidenzia l’obbligo per l’esecutore dei lavori di costituire e consegnare una polizza assicurativa prima della consegna dei lavori, finalizzata a tutelare la stazione appaltante da danni materiali e responsabilità civile verso terzi. Il MIT, con l’interpello n. 3343/2025 chiarisce che la polizza deve essere unica e comprensiva di copertura per danni alla stazione appaltante e responsabilità civile, rispettando le indicazioni normative e di mercato. Tuttavia è riconosciuta la possibilità di presentare più polizze distinte, purché siano conformi ai requisiti di legge.
Normativa sulla polizza assicurativa negli appalti pubblici: analisi dell’art. 117 del d.lgs. 36/2023
Nell’ambito dell’esecuzione dei contratti pubblici, particolare rilevanza riveste la corretta interpretazione delle disposizioni normative in materia di coperture assicurative obbligatorie.
La redazione delle polizze assicurative, da parte dell’esecutore dei lavori, vuole garantire la protezione degli interessi della stazione appaltante e la corretta esecuzione delle opere. Ciò viene ribadito nell’art. 117, comma 10, del D.lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici), secondo il quale l’esecutore dei lavori dovrà costituire e consegnare alla SA (stazione appaltante) una polizza assicurativa almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori stessi. Lo scopo della polizza, come anticipato, sarà di coprire eventuali danni che la stazione appaltante potrebbe subire a causa del danneggiamento o della distruzione, totale o parziale, degli impianti e delle opere, anche se preesistenti, durante l’esecuzione dei lavori.
L'importo della somma da assicurare è di norma equivalente all’importo del contratto, salvo motivi particolari che giustifichino una cifra superiore. L’art. 117 sottolinea un punto essenziale ossia “(..) La polizza del presente comma assicura la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al 5 per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi 12 dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.(...).”
Come affermato dalla norma, quindi, un’ulteriore finalità della polizza sarà anche quella di garantire la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi durante l’esecuzione dei lavori. Il massimo per la responsabilità civile sarà pari al 5% dell'importo assicurato per le opere, con un limite minimo di 500.000 euro e un massimo di 5.000.000 euro. In questo modo verrà tutelata la SA da eventuali responsabilità derivanti dall’attività svolta sul cantiere.
L’entrata in vigore della polizza assicurativa avverrà a partire dalla data di consegna dei lavori e sarà valida fino alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione. Tuttavia, trascorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori, qualora non siano stati emessi i precedenti certificati, essa cessa automaticamente. Tuttavia, potrebbe anche essere previsto un periodo di garanzia, di conseguenza la polizza iniziale viene sostituita da una nuova polizza volta a coprire i rischi connessi all’utilizzo delle lavorazioni in garanzia, incluse le eventuali necessità di intervento per la sostituzione o il rifacimento delle stesse.
In base a ciò ulteriori chiarimenti vengono forniti dal MIT (Ministero dei Trasporti ed Infrastrutture), con la risposta n. 3343/2025 del Supporto giuridico, relativamente all’obbligo in capo all’esecutore di costituire una polizza assicurativa a garanzia dei danni subiti dalla stazione appaltante e della responsabilità civile verso terzi.
Polizza unica o distinta: le indicazioni del supporto giuridico del MIT
Recentemente il supporto giuridico del MIT ha apportato dei chiarimenti in merito all’interpretazione dell’art. 117, comma 10, del DLGS n. 36 del 2023, in merito agli obblighi assicurativi, gravanti sull’esecutore del contratto, nei confronti della Stazione Appaltante.
Il quesito esposto poneva due interrogativi:
- se la Stazione Appaltante debba richiedere all’appaltatore una polizza assicurativa che copra completamente i danni eventualmente subiti dalla stessa Stazione Appaltante, per un importo pari a quello del contratto d’appalto;
- se nella medesima polizza, debba essere compresa anche una copertura per la responsabilità civile verso terzi (RCT).
Inoltre, veniva richiesto se vi fosse la possibilità di applicare il 5% dell’importo assicurato, pari a 2.500 euro, o se, invece, si dovesse rispettare un minimo assoluto di 500.000 euro. Da qui anche la richiesta di precisazione in merito alla possibilità, o meno, che le due coperture (danni e responsabilità civile) possano essere contenute in una sola polizza o se fossero occorressero per forza polizze distinte.
Il MIT chiarisce che l’art. 117 comma 10 DLGS.36/2023 stabilisce che l’esecutore dell’appalto debba costituire una polizza che copra i danni subiti dalla Stazione Appaltante per un importo pari, in via ordinaria, a quello del contratto. All’interno della medesima polizza deve essere inclusa anche la copertura per la responsabilità civile verso terzi, la quale deve avere un massimale pari al 5% dell’importo assicurato per le opere, ma in ogni caso non inferiore a 500.000 euro e non superiore a 5.000.000 di euro.
Viene quindi precisato come la struttura della polizza debba essere unica, comprensiva sia della copertura per danni alla Stazione Appaltante che della RCT.
Questa soluzione è ampiamente accettata nel mercato assicurativo, dove le compagnie assicurative offrono polizze integrate rispettando quanto richiesto all’art. 117 comma 10.
Questa prassi è anche coerente con gli schemi tipo ministeriali richiamati dal comma 12 dello stesso articolo, secondo il quale “Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative previste dal codice sono conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell’economia e delle finanze. Le garanzie fideiussorie prevedono la rivalsa verso il contraente e il diritto di regresso verso la stazione appaltante per l'eventuale indebito arricchimento e possono essere rilasciate congiuntamente da più garanti. I garanti designano un mandatario o un delegatario per i rapporti con la stazione appaltante.”
Per una maggiore flessibilità il MIT, richiama anche l’art. 2 comma 1 del DLGS 36/2023 secondo il quale “Il principio della fiducia favorisce e valorizza l’iniziativa e l’autonomia decisionale dei funzionari pubblici, con particolare riferimento alle valutazioni e alle scelte per l’acquisizione e l’esecuzione delle prestazioni secondo il principio del risultato”, infatti con tale principio vi è la possibilità che l’operatore economico presenti più polizze distinte, purché esse garantiscano il rispetto dei requisiti contenutistici e funzionali richiesti dall’art .117 e siano compatibili con le previsioni normative e regolamentari in materia.
Concludendo, il chiarimento del MIT spiega come la polizza assicurativa debba essere unica e comprensiva sia della copertura per i danni alla Stazione Appaltante sia della responsabilità civile verso terzi, ma che in virtù dell'autonomia amministrativa possano essere accettate polizze distinti a patto di soddisfare i medesimi requisiti. Si precisa inoltre che tale strutturazione si applica anche per importi contrattuali modesti, infatti il massimale della RCT non può scendere sotto i 500.000 euro. Ciò al fine di garantire una tutela adeguata per tutte le parti coinvolte, esprimendo il principio di responsabilità e sicurezza nell’esecuzione dei contratti pubblici.
IL PARERE DEL MIT È SCARICABILE IN ALLEGATO.
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