La sola lettera di nomina è sufficiente per far nascere un rapporto contrattuale tra professionista e datore di lavoro?
La lettera di nomina del responsabile della sicurezza ai sensi del DLGS 81/2008 non costituisce di per sé un contratto di lavoro o di prestazione d’opera tra il datore di lavoro e il professionista incaricato. In particolare con l’ordinanza della Corte di Cassazione, si chiarisce che la nomina è un adempimento di obblighi legali non delegabili e che la creazione di un rapporto contrattuale richiede un accordo volontario tra le parti, con la definizione di diritti, doveri e compensi.
Obblighi del datore di lavoro e natura della nomina del responsabile della sicurezza
Il DLGS 81/2008, noto come Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro, è un decreto che disciplina la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro in Italia, stabilendo le misure preventive e protettive che i datori di lavoro devono usare per garantire la tutela dei lavoratori.
A questo punto è lecita la domanda: la designazione, espressa con una lettera di nomina, di ilun incarico professionale è sufficiente a far sorgere un rapporto contrattuale con il tecnico incaricato?
In realtà, la sola lettera di nomina non è sufficiente a generare obbligazioni contrattuali. Essa rappresenta soltanto la volontà del datore di lavoro di individuare un soggetto idoneo a ricoprire il ruolo previsto dalla legge. Tale principio è stato più volte confermato anche dalla giurisprudenza.
In particolare, la Corte di Cassazione, con pronunce anche recenti, ha chiarito che la nomina del RSPP, del Coordinatore della sicurezza o di altra figura tecnica non implica automaticamente un contratto d’opera con il professionista. Alcune sentenze hanno rilevato che l’eventuale rapporto contrattuale può nascere piuttosto tra il professionista e un soggetto terzo (come l’impresa appaltatrice) o tra il professionista e il committente, a condizione che vi sia un esplicito accordo tra le parti.
L’art. 17 del DLGS 81/2008 individua gli obblighi che deve assumere il datore di lavoro e che non può assolutamente delegare al fine di prevenire, ridurre o eliminare i rischi presenti sul luogo di lavoro.
Quindi la nascita di un contratto con un professionista richiede un accordo volontario tra le parti, che disciplini diritti, doveri e compensi.
In particolare, l’art. 17 del DLGS 81/2008 stabilisce che “Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:
a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28;
b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.”
Questi obblighi sono considerati non delegabili per garantire che il datore di lavoro mantenga una responsabilità diretta e personale nella gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
La mancata osservanza di tali obblighi può comportare sanzioni penali e amministrative.
Quindi, la sola lettera di nomina da parte del datore di lavoro non è sufficiente a far nascere automaticamente un rapporto di lavoro con il professionista incaricato come responsabile della sicurezza (es. RSPP), come chiarito anche dall’ordinanza della Corte di Cassazione n. 23843/2024.
Il valore della lettera di incarico e la natura dell’accordo tra professionista e appaltatore
Il caso ha origine da una richiesta di ingiunzione, acquisita agli atti dal Tribunale di Bologna, con la quale un professionista aveva chiesto la condanna della società committente al pagamento per le prestazioni rese nell’ambito dell’adeguamento dell’impianto di climatizzazione di un immobile.
La società si era opposta, sostenendo che il contratto di prestazione d’opera era stato stipulato dal professionista direttamente con l’impresa appaltatrice, la quale aveva curato la realizzazione e l’adeguamento degli impianti negli immobili. La società sosteneva che il suo ruolo era stato limitato alla nomina del professionista quale responsabile dei lavori e coordinatore per la sicurezza, come previsto dal DLGS n. 81/2008, senza però un impegno contrattuale diretto al pagamento del corrispettivo, impegno che risultava invece assunto con l'appaltatore.
In base a ciò sia il Tribunale di primo grado e sia la Corte d’Appello di Bologna avevano escluso il rapporto contrattuale tra la società committente e l’ingegnere.
Il professionista, ritenendo ancora lesi i propri diritti, presenta ricorso in Cassazione, sostenendo che la lettera di incarico contenesse elementi propri di un vero e proprio contratto d’opera e che tale incarico fosse stato conferito già prima che le prestazioni relative alla sicurezza venissero formalmente inserite nella commessa affidata all’appaltatore a cui la committenza faceva riferimento. Secondo il ricorrente, la mancata indicazione del compenso non escludeva la natura contrattuale dell’accordo, potendosi fare riferimento agli usi per la sua determinazione.
La Suprema Corte ha però respinto le argomentazioni proposte dal professionista sottolineando che la Corte d’Appello avesse svolto un accertamento puntuale, basandosi sulla documentazione in atti e sulla sequenza cronologica degli eventi, constatando che il contratto di prestazione d’opera fosse stato stipulato tra il professionista e l’appaltatore, il quale aveva anche determinato il compenso e comunicato alla società committente l’avvenuta nomina del responsabile della sicurezza.
Inoltre la Corte ha ritenuto che “(…) la citata lettera di incarico costituiva l’adempimento di un obbligo (…) non delegabile all’appaltatore.
Si tratta di un’affermazione che trova il suo fondamento nell’art.17 del D. Lgs n.81 del 2008, il quale, tra gli obblighi (...) prevede la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (…). L’adempimento di un obbligo di legge (…) non implica necessariamente la conclusione di un contratto d’opera con il professionista (…).”
La lettera inviata dalla società al professionista ha solo un valore dichiarativo e non negoziale, essa rappresenta essenzialmente espressione dell’obbligo di designazione previsto dall’art. 17 del DLGS n. 81/2008 non implica di per sé la costituzione di un rapporto contrattuale diretto con il soggetto designato.
In conclusione, la Corte di Cassazione respingendo il ricorso, rileva che la nomina del professionista non comportava un contratto d’opera, bensì l’adempimento di un obbligo previsto dalla normativa, nello specifico in materia di sicurezza sul lavoro. Il rapporto contrattuale e l’obbligo di pagamento del compenso intercorrono, invece, esclusivamente quando sussista una volontà espressa tra le parti.
Quindi, anche se il committente (cioè chi affida i lavori) ha delle responsabilità in tema di sicurezza, questo non significa che abbia automaticamente un rapporto contrattuale con i tecnici che vengono nominati per l’espletamento dei vari incarichi.
L'ORDINANZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE È SCARICABILE IN ALLEGATO.
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