Novità in arrivo per le imprese appaltatrici coinvolte in interventi di miglioramento sismico o demolizione e ricostruzione (ordinanze nn. 29, 51 e 86/2012). Modificate le precedenti disposizioni in merito al possesso dell’attestazione SOA nelle categorie tipiche dei lavori edili, limitato al 30% l’importo dei lavori che può essere affidato in subappalto e introdotto l’obbligo, per le imprese aventi sede legale fuori della Regione, della presentazione in Comune dell’attestazione di iscrizione alla Cassa edile competente territorialmente.
Novità in arrivo per le imprese appaltatrici coinvolte in interventi di miglioramento sismico o demolizione e ricostruzione (ordinanze nn. 29, 51 e 86/2012). Modificate le precedenti disposizioni in merito al possesso dell’attestazione SOA nelle categorie tipiche dei lavori edili, limitato al 30% l’importo dei lavori che può essere affidato in subappalto e introdotto l’obbligo, per le imprese aventi sede legale fuori della Regione, della presentazione in Comune dell’attestazione di iscrizione alla Cassa edile competente territorialmente.
Con la pubblicazione dell’Ordinanza n.51 la Regione Emilia Romagna fornisce nuovi obblighi in merito ad imprese appaltatrici degli interventi di cui alle ordinanze nn. 29, 51 e 86/2012 e definisce proroghe dei termini per la presentazione delle domande.
L’ordinanza pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT), ieri 26 novembre, nasce da una serie di necessità rilevate dalla Regione, prima fra tutte quella di garantire, a tutela dei cittadini, che l’affidamento di lavori di una certa entità (soprattutto di miglioramento sismico o demolizione e ricostruzione), venga fatto ad imprese strutturate che abbiano da anni operato nel settore del recupero del patrimonio edilizio esistente.
Contestualmente si è rilevato necessario anche disciplinare la percentuale massima dell’importo lavori per la ricostruzione che può essere affidata in subappalto e specificare le modalità di attestazione di iscrizione alla cassa edile competente terriorialmente per le imprese che operano nella ricostruzione.
CERTIFICAZIONE SOA. A decorrere dal 1 luglio 2016 l’ordinanza dispone che
- L’esecuzione degli interventi di riparazione con rafforzamento locale, di ripristino con miglioramento o adeguamento sismico o di demolizione e ricostruzione di cui alle ordinanze nn. 29, 51 e 86/2012 e smi, il cui importo dei lavori ammissibili a contributo, sia inferiore ad euro 258.000, può essere affidata anche ad imprese, consorzi o associazioni temporanee di imprese che non siano in possesso di attestazione SOA, ai sensi del DPR n. 207/2010 e smi.
- L’affidamento dei lavori suddetti il cui importo sia superiore ad euro 258.000 ed inferiore o pari ad euro 1.033.000, deve avvenire a favore di imprese, consorzi o associazioni temporanee di imprese che siano in possesso di attestazione SOA nelle categorie corrispondenti ai lavori da eseguire (OG1 o OG2) almeno per la classifica II (euro 516.000) come definita dal DPR 207/2010.
- L’affidamento dei lavori suddetti il cui importo, sia superiore ad euro 1.033.000, deve avvenire a favore di imprese, consorzi o associazioni temporanee di imprese che siano in possesso di attestazione SOA nelle categorie corrispondenti ai lavori da eseguire (OG1 o OG2) che sia coerente, per l’importo dei lavori da eseguire, alle classifiche individuate dal DPR 207/2010.
- Le imprese, consorzi o associazioni temporanee di imprese, affidatarie dei lavori che rispettano i requisiti sopracitati possono ricorrere all’istituto dell’avvalimento ai sensi dell’articolo 49 del Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgsl. n. 163/2006.
MAX 30% DEI LAVORI IN SUBAPPALTO. Nel provvedimento si stabilisce anche che per tutti i contratti relativi a domande di contributo depositate in comune dopo l’entrata in vigore della presente ordinanza si applica una nuova clausola contrattuale obbligatoria che prevede che:
“l’impresa appaltatrice, previa autorizzazione del committente, può affidare in subappalto fino al 30% dell’importo dei lavori ammessi a contributo ad imprese in possesso di idoneità tecnico professionale ai sensi del D.Lgsl. 81/2008 e smi (Allegato XVII) e che siano iscritte o abbiano avanzato domanda di iscrizione alle “white list” qualora le attività oggetto di subappalto siano quelle elencate nell’art. 5 bis del D.L. n. 74/2012 o nell’ordinanza n. 91/2012. Sono escluse dal calcolo del 30% le lavorazioni affidate in subappalto per categorie specialistiche.”
ISCRIZIONE ALLE CASSE EDILI DELL’EMILIA-ROMAGNA. Tra le varie disposizioni anche l’obbligo di presentare telematicamente al Comune, insieme al SAL od al quadro economico finale, l’Attestato di iscrizione alla Casse edile competente per territorio, da cui risulti la data di iscrizione antecedente l’inizio dei lavori
L’Attestato di iscrizione alla Cassa edile competente per territorio viene presentato in occasione del primo SAL e del quadro economico finale per l’erogazione a saldo. L’Attestato può essere sostituito, in occasione dei SAL successivi al primo, da una dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa da cui risulti la permanenza, alla data dei SAL, dell’iscrizione alla Cassa edile.
Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano alle imprese obbligate alla iscrizione alla Cassa edile ed aventi sede legale al di fuori della Provincia in cui vengono eseguiti i lavori, fatto salvo l’applicazione dell’Accordo Regionale sulla Trasferta.
PROROGA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE. La scadenza del 31 dicembre 2015 per la presentazione delle domande di contributo relative agli interventi di ripristino con miglioramento sismico o di demolizione e ricostruzione prevista dalle ordinanze nn. 51/2012, 86/2012, 60/2013, 66/2013, 32/2014, 33/2014 e 15/2015 è prorogata al 31 marzo 2016.