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Le comunità energetiche: cosa sono, normativa e incentivi

Si sente sempre più parlare di comunità energetiche come una delle possibili soluzioni al caro bolletta, ma di cosa si tratta e quali possono essere i reali benefici per il cliente finale? In questo articolo proviamo a fare chiarezza, distinguendo tra varie tipologie di aggregazione possibili, anche alla luce delle recenti disposizioni in tema di incentivazioni.

Comunità energetiche: necessario un accurato studio di fattibilità per valutarne la convenienza

Spesse volte si sente parlare in generale di comunità energetiche, o magari capitata di essere contattati da un cliente intenzionato a creare una comunità energetica per ridurre i costi della bolletta elettrica. La questione è la seguente: è necessario un accurato studio di fattibilità tecnico-economica le cui conclusioni riporteranno la convenienza (economica, ambientale, sociale) nella definizione di un’aggregazione di clienti finali. Tra queste possibili aggregazioni, una è la comunità energetica rinnovabile.

Definizioni

Alla luce della recente approvazione del Testo Integrato Autoconsumo Diffuso (di seguito TIAD) ad opera di ARERA con Deliberazione 727/2022/R/eel del 27 dicembre 2022, è sempre più corretto parlare di configurazioni per l’autoconsumo diffuso; queste sono in tutto sette, e si possono riassumere in:

  1. gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente;
  2. comunità energetiche (CER e CEC);
  3. autoconsumatori individuali.

Elettricità: nuovo testo integrato autoconsumo diffuso per edifici, condomini e comunità energetiche
ARERA ha approvato il testo unico che regola le modalità per valorizzare l'autoconsumo diffuso di elettricità, con indicazioni chiare e semplificazioni procedurali rispetto alla disciplina transitoria vigente dal 2020, in attuazione dei decreti legislativi 199/21 e 210/21.

LEGGI L'APPROFONDIMENTO

La CER è quindi una delle possibili configurazioni, esattamente come il gruppo di autoconsumatori (di seguito AUC). Per capire di cosa si tratta è necessario riferirsi al D.Lgs 199/21, articoli rispettivamente 30 e 31.

Gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente

Un AUC è un insieme di almeno due autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente e che si trovano nello stesso condominio o edificio. Il cliente finale è il soggetto che preleva l’energia elettrica dalla rete per la quota di uso proprio finale per alimentare le utenze sottese all’unità di consumo di cui ha la disponibilità. È titolare del punto di connessione dell’unità di consumo (POD) e quindi è anche intestatario della bolletta. Il cliente finale diviene anche autoconsumatore se:

  • produce e accumula energia elettrica rinnovabile per il proprio consumo;
  • vende l’energia elettrica rinnovabile autoprodotta al di fuori dell’attività commerciale o professionale principale.

Il caso più semplice di AUC è quello di un condominio, nel quale ogni condomino rappresenta un cliente finale intestatario di un POD, alla pari del condominio (rappresentato nella figura dell’Amministratore, possibile referente dell’AUC). I pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica rinnovabile sono installati sulla copertura dello stabile ed allacciati al POD condominiale.

In questo modo tutte le utenze comuni (ascensori, luci di androni, eventuale centrale termica, ecc..) beneficiano dell’autoconsumo perché direttamente collegate al medesimo POD dell’impianto fotovoltaico.

I vari condòmini al contrario non possono beneficiare dell’autoconsumo perché le loro utenze sono sottese al proprio POD non interconnesso con l’impianto fotovoltaico. Il vantaggio di aggregarsi in un AUC quindi per condòmino sta nel:

  1. riduzione delle spese condominiali associate all’energia elettrica;
  2. guadagno, ripartito tra i condòmini, dalla vendita dell’energia elettrica non autoconsumata dalle utenze comuni, tramite ad esempio il meccanismo dello Scambio sul Posto a cura del GSE;
  3. possibilità di condividere virtualmente l’energia elettrica prodotta dall’impianto FV e non direttamente autoconsumata, accedendo così all’incentivo previsto a cura del GSE ed alla restituzione delle componenti tariffarie così come definite da ARERA.

Il modello di condivisione dell’energia elettrica è di tipo VIRTUALE: produttori e clienti finali non sono direttamente connessi tra loro tramite una rete privata ma l’energia viene tra loro condivisa tramite la rete pubblica e viene calcolata facendo un bilancio energetico.

Schema di modello di condivisione virtuale di energia all’interno di un gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente.

Nel contesto di modello regolatorio virtuale, si prevede l’erogazione da parte del GSE al referente di importi opportunamente individuati in modo da valorizzare correttamente l’autoconsumo (parte variabile delle tariffe di trasporto) e da incentivare l’autoconsumo. La remunerazione, erogata dal GSE al referente, può essere liberamente ripartita tra i membri, sulla base di contratti di diritto privato.

Per contro, al fine dell’installazione dell’impianto fotovoltaico, il condòmino dovrà farsi carico della spesa, ma sono molteplici le modalità di finanziamento e di business attualmente disponibili, tra queste l’utilizzo di una figura terza quale la ESCo, in grado di assorbire la spesa dell’impianto a fronte di un contratto di servizio della durata di anni utile al ritorno dell’investimento, e quindi variabili tendenzialmente tra i 10 ed i 20 (attuale durata dell’incentivo sull’energia condivisa).

Comunità di energia rinnovabile

La CER è una aggregazione di clienti finali con le seguenti caratteristiche:

  1. è un soggetto giuridico autonomo (es. associazione riconosciuta/non riconosciuta, consorzio e società consortile, cooperativa, fondazione)
  2. la partecipazione è aperta e volontaria (no attività commerciale e/o industriale principale) e può essere interrotta in qualsiasi momento mantenendo comunque i propri diritti di consumatore finale;
  3. gli azionisti o membri che esercitano potere di controllo sono:
  • a) persone fisiche;
  • b) piccole e medie imprese (PMI);
  • c) enti territoriali o autorità locali;
  • d) enti di ricerca e formazione;
  • e) enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale
  • f) amministrazioni locali contenute nell’elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall’ISTAT, situati nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione detenuti dalla CER;

4. l’obiettivo principale è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri azionisti o membri o alle aree locali in cui opera.

La prima sostanziale differenza tra un AUC ed una CER è l’estensione territoriale. Mentre infatti per un gruppo di autoconsumatori si parla di medesimo condominio o edificio, per quanto concerne la CER il limite territoriale è associato alla possibilità di condivisione dell’energia ed a questo proposito bisogna fare attenzione ai tre sottogruppi seguenti:

  • l’energia può essere condivisa nell’ambito della stessa zona di mercato;
  1. è richiesto il requisito della connessione alla medesima cabina primaria per l’accesso alle restituzioni delle componenti tariffarie (art. 32 comma 3 lettera a) del D.Lgs 199/21;
  2. nel caso di impianti di potenza installata fino ad 1 MW è inoltre possibile l’accesso agli incentivi (art. 8 del D.Lgs 199/21).

Un classico esempio di CER è rappresentato dal Comune che installa su tetti nella propria disponibilità (es. scuole, palestre, uffici) degli impianti fotovoltaici, funge da referente della CER ed aggrega tramite di essa una serie di privati cittadini (es. residenti) e/o imprese (es. industrie limitrofe) accomunati dall’essere sottesi alla medesima cabina primaria (cabina di trasformazione alta/media tensione). In questo caso i benefici possono essere letti dal punto di vista dei vari attori coinvolti, ma in sostanza possono essere riassunti in:

  • riduzione dei costi associati alla bolletta elettrica per tutti i membri della CER che installano impianti fotovoltaici connessi al medesimo POD delle unità di consumo (cfr. prosumer);
  • guadagno nella vendita (anche attraverso la modalità di scambio sul posto) dell’energia non autoconsumata ed immessa in rete;
  • accesso alla restituzione delle componenti tariffarie ed all’incentivo sull’energia condivisa, questo ultimo limitatamente agli impianti di potenza al più pari ad 1 MW;
  • possibilità di usufruire di iniziative territoriali promosse dal Comune (es. installazione di colonnine di ricarica, servizi scuolabus gratuiti, nuovi parchi urbani...) e finanziati attraverso gli utili stessi della CER.
Schema di modello di condivisione virtuale di energia all’interno di una comunità di energia rinnovabile.

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