Le norme antincendio per impianti di gestione rifiuti: l’apocalisse dei PEI e del PEE
In questo articolo si cerca di fare chiarezza sulle norme antincendio all'interno degli impianti di gestione rifiuti, in particolare sul Piano di Emergenza Interno (PEI) e su quello esterno (PEE) mettendo però in luce il fatto che manchino validi riferimenti normativi per una corretta e uniforme valutazione del rischio incendio su tutto il territorio nazionale.
Norme antincendio negli impianti di gestione rifiuti: ecco gli scopi del PEI (Piano di Emergenza Interno)
La normativa italiana, a seguito dell’intensificarsi degli episodi di incendio osservati soprattutto negli ultimi anni all’interno di impianti di gestione dei rifiuti, è intervenuta con importanti novità al fine di minimizzare il più possibile i pericoli per la salute umana e per l’ambiente che possono prodursi per effetto di eventi incidentali in questa tipologia di impianti.
In particolare, la pubblicazione della Legge di conversione 1 dicembre 2018, n. 132 del Decreto-Legge 4 ottobre 2018, n. 113 ha previsto all’art. 26-bis l’obbligo per i gestori di impianti di stoccaggio e di lavorazione dei rifiuti, di predisporre il Piano di Emergenza Interna – PEI (obbligo già previsto per il rischio incendio per tutte le Organizzazioni ai sensi del DM 10.03.1998) e a seguito della sua predisposizione di inviare alla Prefettura locale le informazioni utili per l'elaborazione del Piano di Emergenza Esterna – PEE entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 113/2018 (scadenza il 4 marzo 2019).
L’elaborazione del PEI ha lo scopo di:
- Controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per la salute umana, per l’ambiente e per i beni;
- Mettere in atto le misure necessarie per proteggere la salute umana e l’ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti;
- Informare adeguatamente i lavoratori e i servizi di emergenza e le autorità locali competenti;
- Provvedere al ripristino e al disinquinamento dell’ambiente dopo un incidente rilevante.
Il PEI deve essere riesaminato, sperimentato e aggiornato dal gestore, previa consultazione del personale che lavora nell'impianto e del personale di imprese subappaltatrici a lungo termine, a intervalli appropriati, e, comunque, non superiori a tre anni.
La revisione deve tenere conto dei cambiamenti avvenuti nell'impianto e nei servizi di emergenza, dei progressi tecnici e delle nuove conoscenze in merito alle misure da adottare in caso di incidente rilevante.
A partire dalla conversione in legge del D.L. 113/2018, quindi, nascono i primi dubbi da parte dei gestori e dei professionisti:
- Quali informazioni è necessario inviare alle prefetture?;
- Con quali tempistiche?;
- Con quali modalità?
Alcune prefetture (ad esempio la prefettura di Torino) ad aprile 2021 avevano provveduto a inviare il PEE speditivo generico e a richiedere ai gestori, per il perfezionamento del PEE impianto per impianto, la trasmissione delle informazioni richieste dal D.L. 113/2018, mediante modulistica specifica.
Le principali informazioni richieste sono state:
- Numero addetti;
- Turni e giorni lavorativi;
- Presenza di impianti di sorveglianza;
- Descrizione attività svolta e relativi processi;
- Tipologia e quantità di rifiuti gestiti;
- Tipologia di incidenti prevedibili (incendio, esplosione, dispersione tossica in aria/acqua/suolo);
- Attività soggette al controllo dei VVF ai sensi del DPR 151/2011;
- Livello di rischio incendio valutato secondo il D.M. 10 marzo 1998;
- Planimetria dello stabilimento con identificazione delle aree di stoccaggio/trattamento rifiuti, indicazione attività soggette al controllo dei VVF ai sensi del DPR 151/2011, indicazione delle uscite principali dei mezzi di soccorso e percorsi interni, indicazione impianti di estinzione incendi esistenti ed eventuale presenza di impianti fotovoltaici.
Un valido supporto per le valutazioni sopra richiamate sono stati i contenuti della circolare del 21 gennaio 2019 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Mare avente per oggetto “Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi” e in maniera maggiormente dettagliata la circolare del 13 febbraio 2019 “Disposizione attuative dell’art.26-bis – Prime indicazioni per i gestori degli impianti”.
Quest’ultima forniva utili informazioni circa gli elementi da inviare ai Prefetti per l’elaborazione del PEE tra i quali, vale la pena evidenziare, la necessità di descrivere a cura dei gestori i possibili effetti sulla salute umana e sull’ambiente che possano essere causati da un eventuale incendio, esplosione o un rilascio/spandimento di prodotto.
Tale attività comprende una valutazione del rischio ambiente anche dal punto di vista antincendio che tenga conto, quindi, dell’interazione tra i prodotti di combustione generati dall’incendio e l’ambiente circostante tenendo in considerazione sia le emissioni primarie (calore, fumo e gas di combustione) sia quelle secondarie (reazioni chimiche tra le emissioni primarie e l’ambiente), che a seconda della natura dei prodotti coinvolti potrebbero causare problemi sia per l’uomo sia per l’ambiente circostante.
Tuttavia allo stato attuale la normativa vigente non fornisce però alcun elemento qualitativo/quantitativo per effettuare la valutazione del rischio ambiente e rimanda tale compito alla valutazione del rischio incendio complessiva.
Di cosa tratta il Piano di Emergenza Esterna (PEE), che va aggiornato al massimo ogni 3 anni
Il D.L. 113/2018 ha inoltre previsto l’obbligo per i Prefetti di predisporre il Piano di Emergenza Esterna (PEE) d'intesa con le regioni e con gli enti locali interessati, e coordinamento della sua attuazione allo scopo, oltre che di controllare e circoscrivere gli incidenti e mettere in atto le misure necessarie per proteggere la salute umana e l’ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti, di informare adeguatamente la popolazione, i servizi di emergenza e le autorità locali competenti.
Il Prefetto redige il Piano di Emergenza Esterna entro dodici mesi dal ricevimento delle informazioni necessarie da parte del gestore.
Il piano è riesaminato, sperimentato, aggiornato, previa consultazione della popolazione, dal Prefetto a intervalli appropriati e, comunque, non superiori a tre anni. La revisione tiene conto dei cambiamenti avvenuti negli impianti e nei servizi di emergenza, dei progressi tecnici e delle nuove conoscenze in merito alle misure da adottare in caso di incidenti rilevanti.
Con il DPCM 27 agosto 2021 (dopo quasi 3 anni dalla conversione in legge del D.L. 113/2018) sono finalmente state pubblicate le “Linee guida per la predisposizione del PIANO DI EMERGENZA ESTERNA E PER LA RELATIVA INFORMAZIONE DELLA POPOLAZIONE per gli impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti”.
Il DPCM richiede ai gestori delle attività individuate nell’allegato al DPCM stesso, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore (quindi entro lo scorso 6 dicembre 2021) di trasmettere al Prefetto competente per territorio tutte le informazioni utili per l’elaborazione o per l’aggiornamento del piano di emergenza esterna, ovvero le schede dati riportate all’allegato C.2. delle Linee guida.
Le Linee guida sono totalmente orientate alla prevenzione degli incidenti e alla gestione dell’emergenza relativamente al rischio incendio quale scenario di riferimento per la valutazione del rischio dell’impianto, con riferimento alla complessità e variabilità delle caratteristiche dei rifiuti, che comportano una differente pericolosità dei prodotti di combustione generati.
A tal proposito il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile ha diramato una circolare, datata 15 novembre 2021, a tutte le Prefetture tenute alla predisposizione dei piani di emergenza esterna e per la relativa informazione alla popolazione per gli impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti di cui all’art. 26 bis del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113.
Il contenuto della circolare recepisce le indicazioni contenute nelle Linee guida adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 agosto 2021.
Alla circolare è allegato uno schema tipo di piano di emergenza esterna per gli impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti, che può costituire un modello, da adattare ai singoli contesti territoriali, con la finalità di uniformare il contributo tecnico del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, oltre che di velocizzare le attività propedeutiche alla predisposizione del piano.
Nell’intento di fornire alle Prefetture tutto il supporto necessario per l’adozione dei piani di cui sopra, il Dipartimento ha ideato un applicativo informatico per permettere ai gestori l’inserimento in formato digitale delle informazioni necessarie per la redazione del PEE.
Lavoro facilitato grazie all'applicativo informatico, pur con qualche difficoltà
Il portale, che prevede la delega da parte del gestore della trasmissione delle informazioni a un professionista abilitato, ha in parte agevolato il lavoro dei professionisti seppur siano state rilevate alcune limitazioni.
Ecco le principali difficoltà riscontrate dai colleghi nell’utilizzo dell’applicativo:
- L’applicativo è studiato per impianti che si occupano esclusivamente di gestione rifiuti. È stato necessario adattare il caricamento delle informazioni per gli impianti industriali che non si occupano della gestione dei rifiuti ma che hanno operazioni di recupero e/o smaltimento previste, ad esempio, da autorizzazione integrata ambientale;
- L’applicativo richiede di inserire progressivamente le informazioni relative a ogni singolo rifiuto gestito per ogni operazione autorizzata: questo significa per gli impianti che gestiscono differenti codici EER, dover inserire uno alla volta tutti i codici e le relative informazioni (operazione autorizzata, quantità stoccata in volume e in peso, quantità giornaliera, quantità annua, classi di pericolo). Un caricamento con un EDD (Electronic Data Deliverable) sarebbe stato più speditivo, e avrebbe provocato un minor rischio di errori di caricamento;
- L’applicativo non consente di aggiornare le informazioni caricate in caso di modifiche all’impianto nel tempo.
Inoltre, un’altra criticità: il risultato dell’algoritmo descritto dalle Linee guida restituisce una classe di rischio incendio medio-bassa anche per quegli impianti che, per la natura della merceologia dei materiali gestiti, dovrebbero, in confronto a impianti oggettivamente “più rischiosi”, ricadere in classe bassa (ad esempio, gli impianti che gestiscono rifiuti inerti).
L’implementazione di un applicativo informatico per facilitare l’elaborazione dei PEE e realizzare un archivio dati di tutti gli impianti sul territorio nazionale è stata apprezzata dai professionisti, anche se ha purtroppo evidenziato alcune criticità nel suo utilizzo.
Gestione delle emergenze, importante anche agire per prevenire i rischi
La rinnovata concentrazione verso il tema della gestione delle emergenze ha consentito ai professionisti di ricordare ai gestori che la corretta gestione del rischio di incidente deve prevedere la riduzione della probabilità che l’incidente si verifichi e la minimizzazione delle conseguenze che si avrebbero nel caso in cui non fosse possibile evitarne l’accadimento. Per questo assume grande importanza l’attività della prevenzione del rischio, attraverso:
- L’ottimizzazione delle misure organizzative e tecniche nell’ambito di ciascun impianto in cui vengono effettuati stoccaggi di rifiuti;
- L’adeguata informazione e formazione del personale che opera negli impianti;
- Il controllo e il monitoraggio delle sorgenti di innesco e delle fonti di calore, nel caso del rischio incendio;
- L’adeguata manutenzione delle aree, dei mezzi d’opera e degli impianti tecnologici, nonché degli eventuali impianti di protezione antincendio.
Inoltre, è stata posta dai Ministeri competenti l’attenzione sulla necessità di regolamentare la materia dei rifiuti anche dal punto di vista antincendio, individuando specifiche norme di prevenzione per permettere un’uniforme valutazione del rischio incendio nonché adottare una corretta gestione della sicurezza per la riduzione significativa del rischio (Vita, Beni e Ambiente).
In questa direzione si stanno muovendo i primi passi come è evidenziato dal DM 2 settembre 2021 “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del D.lvo 9 aprile 2008, n.81”, che rappresenta uno dei 3 decreti che sostituiranno il DM 10 marzo 1998 ed entreranno in vigore da ottobre 2022.
Infatti, nell’Allegato IV, che identifica quali sono i luoghi di lavoro ove si svolgono attività per le quali è previsto che i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze conseguano l'attestato di idoneità tecnica (ovvero l’esame presso il locale Comando VF), troviamo alla lettera r) “Stabilimenti ed impianti che effettuano stoccaggio di rifiuti, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera aa) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché operazioni di trattamento di rifiuti, ai sensi dell’articolo 183, comma 1) del D.lvo 13 gennaio 2003, n. 36.”
A questo possiamo aggiungere la proposta di modifica del DPR 151/2011, elaborata da apposito Gruppo di Lavoro del Dipartimento dei VVF, che prevede l’inserimento nell’Allegato I dell’attività n°81 per gli “Stabilimenti ed impianti di trattamento rifiuti” nonché l’elaborazione di una specifica Regola Tecnica Verticale di cui al DM 3 agosto 2015 relativa agli impianti in questione.
Un processo che speriamo concluda il suo cammino quanto prima per permettere ai professionisti di poter avere validi riferimenti normativi nel procedere alla corretta e uniforme valutazione del rischio incendio su tutto il territorio nazionale.
SI RINGRAZIA L'ORDINE DEGLI INGEGNERI DI TORINO PER LA GENTILE COLLABORAZIONE
Antincendio
Area di Ingenio dedicata tema della sicurezza al fuoco: normativa vigente, sistemi e tecnologie avanzate per la prevenzione e il controllo degli incendi