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Opere edilizie ante 1967: per lo stato legittimo l'immobile deve essere stato realizzato completamente prima della data limite

Se il manufatto è stato edificato in tre presunte date d'intervento, di cui le prime due sono sostanziali: ante 1967, post 1967 e fine anni '80, non si perfeziona lo stato legittimo dell'immobile senza titolo abilitativo e senza permesso di costruire scatta l'abuso edilizio.

Un'opera abusiva realizzata sia prima che dopo il 1967 non può beneficiare dell'esclusione dalla richiesta di permesso di costruire della quale beneficiano gli interventi completamente realizzati prima della data limite, ovviamente fuori dai centri abitati.

Lo precisa il Tar Lazio nella sentenza 6865/2024 del 9 aprile, interessante perché affronta un altro caso inerente gli 'abusi edilizi ante 1967' ma lo fa partendo da un presupposto diverso, cioè quello del 'totale' completamento dell'opera.

 

Gli abusi edilizi del contendere

Si dibatte sulla costruzione di un edificio residenziale abusivo, in quanto realizzato in assenza di permesso di costruire, per il quale è stata ordinata la demolizione entro 90 giorni.

 

Opere edilizie ante 1967: servono prove inconfutabili per dimostrare la data di realizzazione

Va posto in capo al proprietario (o al responsabile dell'abuso edilizio) assoggettato a ingiunzione di demolizione l'onere di provare il carattere risalente del manufatto, collocandone la realizzazione in epoca anteriore alla c.d. legge ponte 761/1967. Solo il proprietario, infatti, può fornire, in quanto ordinariamente ne dispone, inconfutabili atti, documenti o altri elementi probatori che siano in grado di radicare la ragionevole certezza dell'epoca di realizzazione.


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Abusi edilizi ante 1967: l'intervento deve essere completato entro la data limite. Se le prove dicono il contrario...

La CTU disposta in causa ha, con motivazione coerente e adeguata, che il Collegio integralmente condivide (anche in considerazione della mancata tempestiva formulazione di documentate e persuasive critiche), così concluso: “il manufatto rurale, è stato edificato in tre presunte date d’intervento, di cui le prime due sono sostanziali: ante 1967, post 1967 e fine anni ’80:

  • il primo intervento relativo all’edificazione della Cellula - unica stanza - al piano terra di superficie netta 23,68 mq e volumetria netta 55,08 mc. è databile ante 1967 (addirittura riconducibile anche sul finire degli ’50). Detto manufatto è stato costruito con muratura portante in laterizio, usato in controfodera con altro muro tufaceo a costituire uno spessore di 37 cm. La predetta volumetria comprende due piani, al piano terra una cucina con ex camino e bagno al piano superiore una soffitta, collegata da una scala interna, il tutto sormontato da un tetto ligneo coperto da tegole marsigliesi […];
  • il secondo intervento, cioè la costruzione del Nuovo corpo edilizio, a ingombrare la parte est retrostante del lotto, ha dato origine alle due stanze da letto (A-B), di superfice netta di 28,85 mq e volumetria netta di 73,56 mc. Tale intervento è databile sul finire del 1970, in quanto eseguito con muratura in laterizi di nuova generazione con spessore di 22 cm, inoltre gravemente lesionati a causa della costruzione del nuovo tetto;
  • il terzo intervento è riferito alla costruzione di parte del nuovo tetto per rendere la soffitta abitabile completa di terrazza. La presenza di enormi travi lignee e in particolare il riuso delle tegole difformi dalle originali di cui a copertura della Cellula, riconducono detto intervento alla fine degli anni ’80 […]”.

In definitiva, in relazione al secondo e al terzo intervento di cui alle conclusioni della CTU, il provvedimento impugnato è immune dai vizi dedotti, con conseguente infondatezza del primo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente ha richiesto l'annullamento del provvedimento impugnato sul presupposto che l’intero immobile oggetto dello stesso fosse anteriore al 1967.

In questo caso non si può beneficiare del regime di favore che porta allo stato legittimo dell'immobile ante 1967 e l'ordinanza di demolizione è l'ovvia conseguenza.

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Abuso Edilizio

L'abuso edilizio rappresenta la realizzazione di opere senza permessi o in contrasto con le concessioni esistenti, spaziando da costruzioni non autorizzate ad ampliamenti e modifiche illegali. Questo comporta rischi di sanzioni e demolizioni, oltre a compromettere la sicurezza e l’ordine urbano. Regolarizzare tali abusi richiede conformità alle normative urbanistiche, essenziale per la legalità e il valore immobiliare.

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