Le responsabilità del professionista asseveratore Superbonus 110% e bonus edilizi ordinari dopo il DL Antifrodi 2
Ultimissime novità introdotte dal Decreto-legge del 25 febbraio 2022 n. 13 in tema di responsabilità dell’Asseveratore per gli interventi Superbonus 110% e bonus edilizi ordinari, anche con riferimento alle polizze assicurative a tutela dei committenti e del bilancio dello Stato per i danni eventualmente provocati dall’attività professionale prestata.
In data 25 febbraio 2022 è stato pubblicato il Decreto-legge n. 13 recante: “Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché sull’elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili”.
Tra le novità più rilevanti introdotte dal richiamato Decreto vi è quella inerente alle sanzioni penali e all’assicurazione professionale legata alle attività dell’Asseveratore nelle operazioni del Superbonus 110% ma anche con riferimento agli altri bonus edilizi, cd. “bonus ordinari” o “bonus minori”.
Prima di ogni altro è opportuno chiarire che l’asseverazione è una dichiarazione del professionista, che sotto la propria responsabilità, attesta l’autenticità e la certezza dei contenuti, garantendo di aver applicato al meglio le proprie capacità professionali.
Le asseverazioni previste dal comma 13, lett. a) dell’art. 119 del DL n. 34/2020 s.m.i. devono essere redatte da un “tecnico abilitato” ovvero da un soggetto dotato di una particolare abilitazione tecnica, iscritto ad un ordine o ad un collegio professionale. Si segnala, nello specifico, la nozione di tecnico abilitato contenuta nel Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 6 agosto 2020.
Quanto alle attestazioni sulla riduzione dal rischio sismico di cui al comma 13, lett. b) del DL n. 34/2020 e s.m.i. è la stessa norma ad imporre che l’asseverazione venga effettuata da “professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico”. Tali figure vengono meglio declinate dall’art. 3 del D.M. (Ministero Infrastrutture e Trasporti) 28 febbraio 2017 n. 58 che ne precisa i compiti.
La legge impone, dunque, la presenza di un soggetto dotato di una qualifica professionale che si rispecchia in una particolare abilitazione o nell’appartenenza ad un ordine professionale al fine di garantire la conformità ai dettami normativi di quanto oggetto di asseverazione.
Le asseverazioni di cui al comma 13 lettera a) e b) dell’art. 119 DL n. 34/2020 s.m.i. richiedono al Tecnico Professionista abilitato da un lato di attestare il rispetto dei requisiti tecnici sulla base del progetto e dell’effettiva realizzazione dello stesso ovvero della riduzione del rischio sismico, dall’altro lato la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.
Il professionista che rilascia l’asseverazione ben può essere identificato nella figura dell’esercente un servizio di pubblica necessità che a norma dell’art. 359 c.p. è la persona che nel privato esercita “altre professioni (diverse dalle professioni forense e sanitarie) il cui esercizio sia per legge vietato senza una speciale abilitazione dello Stato quando dell’opera di essi il pubblico sia per legge obbligato a valersi”.
Gli asseveratori sono quindi professionisti qualificati poiché iscritti ad un albo professionale e/o con specifici requisiti di formazione o istruzione e le attività da questi svolte hanno una specifica funzione ritenuta dall’ordinamento di interesse pubblico in quanto funzionale al perseguimento di specifiche finalità indicate e regolate da strumenti legislativi e regolamentari.
Per tutto quanto fin ora esposto, già prima della pubblicazione del decreto-legge 25 febbraio n. 13, l’Asseveratore, in forza dell’attestazione rilasciata, era ritenuto responsabile della veridicità dei dati e delle informazioni dichiarate, rispondendo penalmente per eventuali falsi ideologici e materiali contenuti nella stessa dichiarazione di asseverazione.
La natura dell’asseverazione poteva essere ricondotta al concetto di “certificazione” e quindi alla fattispecie penale di cui all’art. 481 c.p. rubricato “Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità”.
Invero, il certificato, contemplato dal richiamato art. 481 c.p., è inteso come una forma particolare di scrittura privata redatta da un soggetto qualificato (esercente un servizio di pubblica necessità) e rientrante nella sua sfera funzionale, il cui contenuto deve essere quello di attestare fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità.
Il reato previsto dall’art. 481 c.p. prevede una pena della reclusione fino ad un anno o della multa da euro 51 a euro 516, con applicazione congiunta delle sanzioni qualora il fatto sia stato commesso a scopo di lucro.
Occorre, inoltre, ricordare come con il decreto-legge 11 novembre 2021 n. 157 poi recepito dalla Legge di Bilancio del 30 dicembre 2021, n. 234, il Legislatore abbia reso obbligatoria l’asseverazione per la congruità delle spese anche per i bonus edilizi ordinari (cioè diversi dal Superbonus 110) di cui all’art. 121 comma 2 del DL 34/2020 s.m.i..
Le novità sulle sanzioni penali nei confronti dei professionisti asseveratori
Orbene, a fronte di quanto sopra esposto, sorge spontanea la domanda di quali siano le novità in materia di sanzioni penali introdotte dall’ultimissimo Decreto-legge 25 febbraio 2022 n. 13.
Invero il richiamato decreto ha inserito nell’art. 119 del Decreto Rilancio il comma 13 bis.1 stabilendo espressamente che: Il tecnico abilitato che, nelle asseverazioni di cui al comma 13 e all'articolo 121, comma 1-ter, lettera b), espone informazioni false o omette di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso ovvero attesta falsamente la congruita' delle spese, e' punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 euro a 100.000 euro. Se il fatto e' commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per se' o per altri la pena e' aumentata>>.
Il Legislatore con la suddetta previsione normativa ha inteso individuare una specifica sanzione penale, stabilendo una multa da 50 mila a 100 mila euro e la reclusione da due a cinque anni a carico del professionista che attesti il falso o ometta di riferire informazioni rilevanti nelle procedure legate alle diverse detrazioni.
La previsione riprende integralmente quella prevista dall’art. 236 bis della Legge Fallimentare (R.D. 16 marzo 1942, n. 267) sulle false attestazioni e relazioni ovvero sulle omissioni di informazioni rilevanti da parte del professionista che assevera la veridicità dei dati aziendali nei piani di concordato preventivo.
Emerge chiaramente, inoltre, dal comma 13 bis.1 sopra riportato, come la sanzione penale si applichi anche nei confronti dell’asseveratore per le attestazioni di cui all’art. 121 comma 1 ter lettera b) DL Rilancio e quindi per le asseverazioni sulla congruità delle spese per i bonus edilizi ordinari.
Pertanto, le sanzioni penali sono eventualmente inflitte nei confronti dei Professionisti che svolgono le asseverazioni dei requisiti tecnici per gli interventi di efficientamento, per la congruità delle spese e per l’efficacia della messa in sicurezza antisismica.
La disposizione punisce non solo la condotta inerente alla dichiarazione di informazioni false ma anche l’omissione di informazioni rilevanti “sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso” con la possibilità di un aumento di pena se il fatto viene commesso per conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri.
Insomma, con l’introduzione del comma 13 bis.1, il Professionista asseveratore responsabile di aver esposto informazioni false ovvero di aver omesso informazioni rilevanti sarà sottoposto ad una pena della reclusione e ad una multa ben più gravose rispetto a quelle previste dal reato di cui all’art. 481 c.p. sopra analizzato, che si configurava essere la corretta qualificazione giuridica delle false attestazioni nelle asseverazioni.
Novità anche sulla polizza assicurativa dell'asseveratore
Il nuovo decreto ha modificato anche la previsione contenuta nel comma 14 dell’art. 119 DL Rilancio s.m.i. stabilendo come la polizza assicurativa obbligatoria per i soggetti che rilasciano asseverazioni debba essere sottoscritta “per ogni intervento comportante attestazioni o asseverazioni, con massimale pari agli importi dell'intervento oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni”.
E’ stato infatti eliminato il riferimento all’obbligo di adeguare il massimale della polizza assicurativa al numero di attestazioni e asseverazioni rilasciate, nonchè agli importi degli interventi oggetto di asseverazione, rispettando sempre l’importo minimo di 500.000 euro.
L’eliminazione dei suddetti requisiti e la modifica introdotta al comma 14 dell’art. 119, implica necessariamente che il tecnico è obbligato a stipulare specifica polizza professionale per ogni intervento agevolabile che richiede asseverazione con massimale pari agli importi dell’intervento oggetto di asseverazione.
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