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Correttivo Antifrodi Superbonus in Gazzetta Ufficiale! Massimo tre cessioni e carcere per chi assevera il falso

Arriva in Gazzetta Ufficiale il decreto-legge correttivo delle misure Antifrodi per l'esercizio delle opzioni sui bonus edilizi, rubricato "Misure urgenti per il contrasto alle frodi in materia edilizia e sull’elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili", che consente tre cessioni totali ma solamente a banche ed assicurazioni, con 'bollino' e tracciabilità totale dei crediti per evitare truffe.

La circolazione dei crediti può quindi riprendere, ma dopo la cessione del primo richiedente, sono consentite soltanto "due ulteriori cessioni".

IL DECRETO-LEGGE 13/2022 DEL 25 FEBBRAIO (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.47 DEL 25/2/2022 ED IMMEDIATAMENTE IN VIGORE) E' SCARICABILE IN FORMATO PDF PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE. OVVIAMENTE, DOVRA' ESSERE CONVERTITO IN LEGGE DAL PARLAMENTO ENTRO 60 GIORNI.


Decreto Correttivo cessione del credito bonus edilizi: massimo 3 cessioni (2 oltre la prima)

L'ultima (in ordine temporale) modifica alle regole della cessione del credito e dello sconto in fattura dei bonus edilizi (Superbonus, Eco e Sisma, Facciare, Ristrutturazioni, ecc.) entra ufficialmente in vigore con la pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2022, del decreto-legge n. 13/2022, che introduce misure urgenti per il contrasto alle frodi in materia edilizia e sull’elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili.

Il provvedimento era stato approvato dal Consiglio dei Ministri n.62/2022 dello scorso 18 febbraio ed è una sorta di provvedimento correttivo su bonus edilizi e cessione del credito, dopo lo stop imposto dall'art.28 del DL 4/2022 (Sostegni-Ter) che dal 17/2/2022 prevede un solo ulteriore passaggio di crediti.

Il decreto-legge (scaricabile in fondo all'articolo), da un lato inserisce pene ancor più severe per chi effettua le frodi e per chi assevera il falso e dall'altro 'riallarga' il numero di cessioni possibili (da oggi in poi saranno in tutto 3, cioè 2 oltre la prima) ma solo a determinate condizioni.

Il correttivo si pone l'obiettivo, dopo la stretta del Sostegni Ter (art.28) che di fatto aveva bloccato il mercato dei crediti ceduti, creando incertezza e spingendo le banche piccole, ma anche Poste e Cassa Depositi e Prestiti, a bloccare temporaneamente le nuove acquisizioni in attesa di un chiarimento, di riaprire la circolazione dei crediti, che quindi può quindi riprendere. Dopo la cessione del primo richiedente, però, sono consentite soltanto "due ulteriori cessioni".

Nello specifico, l'art.1 del provvedimento abroga integralmente l'art.28 del DL Sostegni-Ter che, peraltro, non è ancora stato convertito in legge (l'esame è iniziato al Senato, la scadenza per la conversione è prevista 60 giorni dopo la pubblicazione in G.U. avvenuta il 27 gennaio scorso, pertanto il 28 marzo 2022), andando direttamente a modificare l'art.121 del DL 34/2020 (DL Rilancio), dedicato appunto alle opzioni di cessione del credito e sconto in fattura.

Cessione del credito Superbonus e bonus edilizi: decreto correttivo in Gazzetta Ufficiale! Massimo tre cessioni

Decreto Correttivo Superbonus e Antifrodi: le coordinate

Riepiloghiamo le principali misure del provvedimento:

  • le banche che hanno rivelato crediti fiscali relativi ai bonus edilizi e oggetto di truffa potranno comunque incassare quei crediti. Cioè chi ha subito una truffa - cioè ad es. la banca - non dovrà rimetterci ma incasserà dalle Entrate che poi si rifaranno sui truffatori (ovviamente se la banca dimostrerà di essere completamente all'oscuro della frode);
  • la cessione multipla viene ripristinata per un massimo di tre cessioni (due oltre quella effettuata dal primo richiedente) tra banche e intermediari finanziari appartenenti allo stesso gruppo e autorizzati e quindi vigilati dalla Banca d’Italia. Possono cedere 'ulteriormente' i crediti soltanto le società che sottostanno alla normativa anti-riciclaggio e le società quotate in borsa o quelle che emettono titoli e sono vigilate dalla Consob ("banche e intermediari iscritti all'albo");
  • per quel che riguarda l’opzione per lo sconto in fattura, le nuove regole si applicano al fornitore in capo al quale matura il credito d’imposta relativo alla riduzione del corrispettivo per i lavori eseguiti o i beni ceduti;
  • è vietata, in ogni caso, la cessione parziale del credito successivamente al primo passaggio;
  • "al credito è attribuito un codice identificativo univoco, da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni". Si tratta di una sorta di bollino per i crediti fiscali affinché possano essere ceduti, ovvero una certificazione che permetta di risalire sempre a chi ha fatto la domanda per il beneficio e alla relativa documentazione, con controllo preventivo del Fisco (cd. tracciabilità del credito di imposta)

NB - Le disposizioni sulle cessione parzali e sul codice identificativo unico si applicano alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all'Agenzia delle Entrate a partire dal 1° maggio 2022.

Le regole delle 3 cessioni (2 dopo la prima) sono invece immediatamente applicabili, ma per l'operatività si dovrà per forza attendere un nuovo aggiornamento al software dell’Agenzia delle Entrate per l’esercizio delle opzioni.

 

Stesse regole per il Superbonus Alberghi 80%

Le regole di cui sopra si applicano anche al Superbonus 80% Alberghi ex art.1 del DL 152/2021.

 

Sanzioni pesanti contro chi assevera il falso

Il provvedimento prevede anche un inasprimento delle sanzioni penali per chi commette una truffa, con responsabilità penale specifica per chi (professionisti tecnici inclusi) redige asseverazioni false.

L'art.2 del decreto correttivo, infatti, inserisce il comma 13.bis.1 all'art.119 del DL Rilancio, specificando che "Il tecnico abilitato che, nelle asseverazioni di cui al comma 13 e all'articolo 121, comma 1-ter, lettera b), espone informazioni false o omette di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso ovvero attesta falsamente la congruita' delle spese, e' punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 euro a 100.000 euro. Se il fatto e' commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per se' o per altri la pena e' aumentata".

 

Le novità per le assicurazioni professionali

Attenzione, infine, alle novità in materia di assicurazione professionale.

Al comma 14 dell'art.121 del DL 34/2020, infatti, le parole «con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «per ogni intervento comportante attestazioni o asseverazioni, con massimale pari agli importi dell'intervento oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni». 

Tradotto:

  • il massimale dovrà essere pari all'importo dei lavori oggetto di attestazioni e assevarazioni;
  • è necessario stipulare una polizza assicurativa per ciascun intervento.

 

Lavori edilizi sopra i 70 mila euro: obbligo di applicazione dei CCNL altrimenti niente bonus edilizi

L'art.4 comma 1, infine, specifica che il riconoscimento dei benefici relativi ai diversi bonus edilizi, per i lavori edili di cui all'allegato X al D.Lgs. n. 81, di importo superiore a 70.000 euro, può avvenire solo se nell'atto di affidamento dei lavori è indicato che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionali e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. n. 81/2015. Tale contratto deve essere riportato anche nelle fatture emesse in esecuzione dei lavori.

La previsione, puntando alla selezione delle imprese coinvolte nella realizzazione dei lavori edili superiori ai 70.000 euro (le stesse che peraltro sono obbligate a presentare il DURC di congruità), garantisce ai lavoratori le adeguate tutele in termini di salario, formazione e sicurezza sul lavoro.

I soggetti attualmente riconosciuti dalle norme per il rilascio del visto di conformità, di cui all'art. 35 del d.lgs. 241/1997, dovranno verificare che il contratto collettivo applicato sia indicato nell'atto di affidamento dei lavori e riportato nelle fatture.

L'Agenzia delle Entrate, per la verifica delle indicazioni del CCNL applicato negli atti di affidamento dei lavori e nelle fatture, potrà avvalersi dell'INL, dell'INPS e delle Casse Edili.

NB - Questa specificia norma acquisisce efficacia decorsi 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto (26 febbraio 2022) e si applica ai lavori edili ivi indicati avviati successivamente a tale data.


IL DECRETO-LEGGE 13/2022 (CORRETTIVO ANTIFRODI) PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE E IMMEDIATAMENTE IN VIGORE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE

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