Manodopera edilizia, occhio: senza il DURC di congruità a rischio Superbonus e altri bonus
Dentro le nuove FAQ tecnico/operative riguardanti la congruità della manodopera in edilizia di cui al DM n. 143/2021, la CNCE precisa che il DURC di congruità è obbligatorio per l’impresa, pena la decadenza dei Bonus Edilizi.
Il nuovo decreto-legge 13/2022 (Antifrodi 2 Superbonus), peraltro, specifica che il riconoscimento dei benefici relativi ai diversi bonus edilizi, per i lavori edili di cui all'allegato X al D.Lgs. n. 81, di importo superiore a 70.000 euro, può avvenire solo se nell'atto di affidamento dei lavori è indicato che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionali e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. n. 81/2015.
In caso di mancata congruità della manodopera, cioè del nuovo DURC di congruità introdotto nel nostro ordinamento per i cantieri pubblici e privati con importo superiore a 70 mila euro dall'art.8 comma 10-bis del DL 76/2020 - Semplificazioni), l’impresa potrebbe perdere i benefici delle detrazioni fiscali per interventi edilizi (Superbonus e altri bous) alla luce di quanto previsto dal DM 41/1998.
Lo ha chiarito la Commissione nazionale paritetica per le Casse edili (CNCE) in una delle nuove FAQ pubblicate lo scorso 15 febbraio 2022, che forniscono svariati chiarimenti di assoluto interesse per gli operatori del settore e in particolare per le imprese edili.
Mancata congruità? Occhio, l'impresa potrebbe perdere i bonus edilizi!
La FAQ n.6 evidenzia che gli effetti della mancanza della congruità potrebbero riflettersi, in via indiretta, anche sul mancato riconoscimento dei benefici previsti dalla normativa fiscale, in materia di detrazioni fiscali, considerando che l’art. 5, comma 6, del DM n. 143/21 prevede testualmente che ”In mancanza di regolarizzazione, l’esito della verifica di congruità riferita alla singola opera, pubblica e privata, incide, dalla data di emissione, sulle successive verifiche di regolarità contributiva finalizzata al rilascio per l’impresa affidataria del Durc on-line, […]”.
In tale fattispecie, pertanto, si verifica la previsione di cui all’art. 4 del DM 41/98 lettera d) ("Casi di diniego della detrazione" che stabilisce che "La detrazione non è riconosciuta in caso di: d) violazione delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri, nonché di obbligazioni contributive accertate dagli organi competenti e comunicate alla direzione regionale delle entrate territorialmente competente").
Benefici normativi e contributivi e applicazione dei contratti collettivi e per il miglioramento dei livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro: le novità dell'ultim'ora
Attenzione poi all'art.4 comma 1 del recente DL 13/2022 , CD. Decreto Correttivo Antifrodi Superbonus, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 25 febbraio 2022: come rilevato dalla stessa CNCC in una nota del 28 febbraio, infatti, la previsione è di notevole impatto per il settore e per le Casse Edili/Edilcasse.
La previsione, puntando alla selezione delle imprese coinvolte nella realizzazione dei lavori edili superiori ai 70.000 euro (quindi, come visto anche in precedenza, le stesse obbligate a presentare il DURC di congruità), garantisce ai lavoratori le adeguate tutele in termini di salario, formazione e sicurezza sul lavoro.
Si prevede, nello specifico, il riconoscimento dei benefici relativi ai diversi bonus edilizi, per i lavori edili di cui all'allegato X al D.Lgs. n. 81, di importo superiore a 70.000 euro, solo se nell'atto di affidamento dei lavori è indicato che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionali e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell'art. 51 del d.lgs. 81/2015. Tale contratto deve essere riportato anche nelle fatture emesse in esecuzione dei lavori.
I soggetti attualmente riconosciuti dalle norme per il rilascio del visto di conformità, di cui all'art. 35 del d.lgs. 241/1997, dovranno verificare che il contratto collettivo applicato sia indicato nell'atto di affidamento dei lavori e riportato nelle fatture.
L'Agenzia delle Entrate, per la verifica delle indicazioni del CCNL applicato negli atti di affidamento dei lavori e nelle fatture, potrà avvalersi dell'INL, dell'INPS e delle Casse Edili.
NB - La norma acquisisce efficacia decorsi 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto (26 febbraio 2022) e si applica ai lavori edili ivi indicati avviati successivamente a tale data.
Congruità della manodopera e DURC di congruità: di cosa parliamo?
In virtù del DL 143/2021, 'attuativo' del sopracitato art.8 comma 10-bis del DL Semplificazioni, a partire dal 1° novembre 2021 il DURC di congruità è obbligatorio per ogni cantiere pubblico e per quelli privati di importo superiore a 70mila euro.
La verifica della congruità si riferisce all'incidenza della manodopera relativa allo specifico intervento realizzato nel settore edile, sia nell'ambito dei lavori pubblici che di quelli privati eseguiti da parte di imprese affidatarie, in appalto o subappalto, ovvero da lavoratori autonomi coinvolti a qualsiasi titolo nella loro esecuzione.
La verifica è eseguita in relazione agli indici minimi di congruità riferiti alle singole categorie di lavori, come riportati nella Tabella allegata all'Accordo collettivo del 10 settembre 2020.
L'obiettivo del decreto è evidentemente combattere il lavoro nero e ottenere che i lavoratori in cantiere siano in numero proporzionato all'incarico affidato all'impresa.
L'attestazione di congruità
Il provvedimento di cui sopra ha quindi definito un sistema di verifica della congruità dell'incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili, attuando la previsione di cui all'art.8 comma 10-bis del DL 76/2020. L'attestazione di congruità sarà rilasciata, entro 10 giorni dalla richiesta, dalla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente, su istanza dell'impresa affidataria o del soggetto da essa delegato oppure del committente.
Qualora non sia riscontrata la congruità, è previsto un meccanismo di regolarizzazione, in mancanza della quale l'esito negativo della verifica di congruità riferita alla singola opera (pubblica o privata) incide dalla data di emissione sulle successive verifiche di regolarità contributiva finalizzate al rilascio del DURC online per l'impresa affidataria.
Verifica con DURC di congruità della manodopera nel settore edile
Il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 143 del 25 giugno 2021 ha definito un sistema di verifica della congruità dell'incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili.
Direttore dei lavori: altra FAQ interessante
Nel 'pacchetto' delle FAQ, segnaliamo anche la n.5 dedicata al direttore dei lavori.
Si chiarisce, nello specifico, che è necessario indicare nel sistema CNCE_Edilconnect il nominativo del direttore dei lavori, in considerazione della previsione di cui all’art. 5, comma 4 del DM n. 143/2021.
Alla luce della attuale normativa in materia, sulla nomina del direttore dei lavori, laddove il committente non abbia proceduto alla nomina del direttore dei lavori stesso, sarà consentita l’indicazione del referente tecnico dell’impresa (non legittimato, però, ai sensi del DM alla dichiarazione di cui al all’art. 5, comma 4 del DM n. 143/2021).
LE FAQ DELLA CNCC DEL 15 FEBBRAIO 2022 SONO SCARICABILI IN FORMATO PDF PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE
Superbonus
Le News e gli approfondimenti che riguardano l’applicazione del SUPERBONUS 110% in edilizia, in particolare l’evoluzione normativa, l’interpretazione dei requisiti anche attraverso i pareri degli esperti.