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Legge di Bilancio 2019, ecco la prima bozza! Tutto sul nuovo regime forfettario al 15% (flat tax)

Professionisti e Partite Iva, le novità scritte della Manovra: regime forfetario 15%, dal 2019 tetto massimo elevato a 65 mila euro

Come funziona la flat tax: prima bozza Legge di Bilancio 2018

Ci siamo: la prima bozza della Legge di Bilancio 2019 è disponibile. Dentro, assume particolare rilevanza il nuovo regime forfetario (flat tax) che introduce una soglia di ricavi e compensi unica, pari a 65mila euro, per tutte le attività.

Regime forfettario: cosa prevede la Manovra per il 2019

I contribuenti, persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni applicheranno il regime forfetario, con tassazione sostitutiva al 15% (cd. flat tax), se nell'anno precedente hanno conseguito ricavi o percepito compensi non superiori a 65 mila euro.
 
Il tetto è quindi unico, valido per tutte le attività, mentre con la normativa ad oggi vigente le soglie sono differenziate in base al codice ATECO. Importante: per i professionisti di area tecnica, al momento la soglia per restare nel regime forfettario ammonta a 30 mila euro.

Il regime di "tassa piatta" si rende applicabile esclusivamente alle persone fisiche, quindi escluse anche le piccole società personali con i medesimi ricavi, che esercitano le attività di impresa, di cui agli artt.55 e seguenti del dpr 917/1986 e gli esercenti arti e professioni, di cui agli articoli 53 e 54 del medesimo Testo unico.

Le esclusioni dal regime forfettario agevolato

Oltre agli esercenti attività d’impresa,arti o professioni che partecipano contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o imprese familiari o a società a responsabilità limitata, non potranno applicare il regime forfetario i soggetti che appartengono ad associazioni in partecipazione.
 
Sarà escluso anche chi fattura nei confronti di soggetti dai quali ha percepito redditi da lavoro dipendente nei due anni precedenti.

Sono inoltre esclusi dal regime forfetario, ai sensi della normativa attuale:

  • le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell'imposta sul valore aggiunto o di regimi forfetari di determinazione del reddito;
  • i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto;
  • i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi.

Regime forfettario: dal 2020 flat tax del 20% per la forchetta fino ai 100 mila euro

La Manovra prevede inoltre, dal 1° gennaio 2020, per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni che nell’anno precedente conseguono ricavi o percepiscono compensi compresi tra 65.001 e 100.000 euro, l'applicazione di un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito, delle addizionali regionali e comunali e dell’imposta regionale sulle attività produttive pari al 20% al reddito d’impresa o di lavoro autonomo. Anche in questo caso bisognerà fare riferimento alla somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate.
 
I ricavi e i compensi relativi al reddito oggetto del regime forfetario non saranno assoggettati a ritenuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta.

Altri alleggerimenti della Legge di Bilancio 2019

Le disposizioni non offrono soltanto vantaggi connessi all'applicazione della tassa piatta e all'esclusione dall'Iva dei ricavi e/o compensi, ma prevedono anche un forte alleggerimento degli adempimenti, in analogia a quanto previsto per il regime dei forfetari, di cui ai commi da 54 a 89, dell'art. 1, legge 190/2014, pur mantenendo obbligatorio l'obbligo di fatturazione elettronica di cui al dlgs. 127/2015.

Quindi, anche questi contribuenti, in aggiunta al divieto di rivalsa e di detrazione dell'Iva, saranno esonerati, tra l'altro, dalla registrazione delle fatture emesse e dalla registrazione delle fatture di acquisto, dallo "spesometro" (ma la fattura elettronica assorbirà questi adempimenti), nonché dalla registrazione e certificazione dei corrispettivi, dalla tenuta e conservazione dei registri e documenti, dalla liquidazione e versamento dell'Iva, dalla presentazione della dichiarazione annuale Iva, non essendo obbligati a presentare né la dichiarazione Irap né i modelli relativi agli indici sintetici di affidabilità (Isa), probabilmente evitando anche l'obbligo di numerare e conservare le fatture di acquisto (visto l'obbligo di fattura elettronica).

LA PRIMA BOZZA DEL DDL BILANCIO 2019 E' DISPONIBILE IN FORMATO PDF

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