Lo sconto in fattura e la cessione del credito: un breve riepilogo su regole e modalità operative
Analisi delle disposizioni attuative dell’articolo 10, commi 1 e 2, D.L. 34/2019 contenute nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 660057 del 31.07.2019
L’articolo 10, commi 1 e 2, D.L. 34/2019 ha introdotto la possibilità per il contribuente, in luogo dell’utilizzo diretto delle detrazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica e per gli interventi antisismici, di optare per uno sconto sul corrispettivo dovuto.
Cosa prevede l'agevolazione: il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 660057
- può riguardare gli interventi di riqualificazione energetica (Ecobonus) di cui all’articolo 14 D.L. 63/2013 e gli interventi antisismici (Sismabonus) di cui all’articolo 16 D.L. 63/2013, compresi quelli relativi a parti comuni degli edifici condominiali;
- è di importo pari all’ammontare della detrazione spettante;
- è anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi.
L’importo del contributo sarà rimborsato al fornitore sotto forma di credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione in 5 quote annuali di pari importo, mediante il modello F24; inoltre gli viene riconosciuta la possibilità di cedere il credito ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di quest’ultimi.
In ogni caso rimane esclusa la possibilità di cessione ad istituti di credito e intermediari finanziari.
Resta ferma la possibilità per il contribuente beneficiario delle agevolazioni di optare per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante alle imprese che hanno effettuato gli interventi o ad altri soggetti privati.
Le modalità operative definite dal provvedimento AdE del 31.07.2019
Le modalità attuative delle nuove disposizioni sono state definite dal Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 660057 del 31.07.2019.
In particolare, viene previsto che:
- il contributo sia pari alla detrazione dall’imposta lorda spettante per gli interventi di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico, in base alle spese sostenute entro il 31 dicembre del periodo d’imposta di riferimento;
- l’importo della detrazione spettante venga calcolato tenendo conto delle spese complessivamente sostenute nel periodo d’imposta, comprensive dell’importo non corrisposto al fornitore per effetto dello sconto praticato.
In presenza di diversi fornitori per il medesimo intervento, la detrazione spettante è commisurata all’importo complessivo delle spese sostenute nel periodo d’imposta nei confronti di ciascuno di essi.
L’importo dello sconto praticato non riduce l’imponibile ai fini Iva ed è espressamente indicato nella fattura emessa a fronte degli interventi effettuati quale sconto praticato in applicazione delle previsioni dell’articolo 10 D.L. 34/2019.
Come comunicare l'opzione all'Agenzia delle Entrate da parte del beneficiario
I soggetti che hanno diritto alle detrazioni devono comunicare all’Agenzia delle entrate, a pena d’inefficacia, l’esercizio dell’opzione entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese (per l’anno 2019 la comunicazione può essere effettuata a decorrere dal 16.10.2019).
La comunicazione è effettuata utilizzando le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate e deve contenere, a pena d’inammissibilità:
- la denominazione e il codice fiscale del soggetto avente diritto alla detrazione;
- la tipologia di intervento effettuato;
- l’importo complessivo della spesa sostenuta;
- l’anno di sostenimento della spesa;
- l’importo complessivo del contributo richiesto (pari alla detrazione spettante);
- i dati catastali dell’immobile oggetto dell’intervento;
- la denominazione e il codice fiscale del fornitore che applica lo sconto;
- la data in cui è stata esercitata l’opzione;
- l’assenso del fornitore all’esercizio dell’opzione e la conferma del riconoscimento del contributo, sotto forma di sconto di pari importo sul corrispettivo dovuto per l’intervento effettuato.
In alternativa, la comunicazione può essere inviata per il tramite degli uffici dell’Agenzia delle entrate, utilizzando il modulo allegato al provvedimento in esame, inviato ai predetti uffici anche tramite posta elettronica certificata, debitamente sottoscritto dal soggetto che ha esercitato l’opzione, unitamente al relativo documento d’identità.
Nel caso di interventi su parti comuni di edifici condominiali la comunicazione deve essere effettuata dall’amministratore di condominio.
Modalità di pagamento delle spese
Per quanto riguarda le modalità di pagamento delle spese, il Provvedimento in esame dispone che il soggetto beneficiario della detrazione che ha esercitato l’opzione deve effettuare il pagamento mediante bonifico bancario o postale dal quale risulti:
- la causale del versamento;
- il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
- il numero di partita Iva, ovvero, il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.
Come recuperare lo sconto praticato
Dopo aver analizzato le disposizioni attuative dell’articolo 10, commi 1 e 2, D.L. 34/2019 contenute nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 660057 del 31.07.2019, in questa seconda parte dell'articolo saranno analizzate le disposizioni che riguardano le modalità di recupero dello sconto praticato da parte del fornitore e i nuovi interventi per i quali è prevista la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.
Il fornitore che ha praticato lo sconto recupera il relativo importo sotto forma di credito d’imposta:
- da utilizzare esclusivamente in compensazione con modello F24;
- a decorrere dal giorno 10 del mese successivo a quello in cui è stata effettuata la comunicazione dell’opzione;
- in 5 quote annuali di pari importo.
Non si applicano i limiti di cui all’articolo 34 L. 388/2000 (euro 700.000 per le compensazioni annuali), e all’articolo 1, comma 53, L. 244/2007 (euro 250.000 dei crediti d’imposta da indicare nel quadro RU).
Il fornitore, per usufruire del credito d’imposta deve:
- preventivamente confermare l’esercizio dell’opzione da parte del soggetto avente diritto alla detrazione e attestare l’effettuazione dello sconto, utilizzando le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate;
- successivamente alla conferma, presentare il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.
Nel caso in cui l’importo del credito d’imposta utilizzato in compensazione risulti essere superiore all’ammontare disponibile, anche tenendo conto di precedenti fruizioni del credito stesso, il relativo modello F24 risulterà scartato. Lo scarto viene comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.
La quota di credito che non è utilizzata nell’anno:
- può essere utilizzata negli anni successivi;
- non può essere richiesta a rimborso.
In alternativa all’utilizzo in compensazione, il fornitore può cedere il credito d’imposta ai propri fornitori anche indiretti, di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Sul punto l’Agenzia delle entrate ha chiarito che è in ogni caso esclusa la cessione agli istituti di credito e intermediari finanziari, nonché alle Amministrazioni pubbliche di cui al D.Lgs 165/2001.
Il fornitore che ha praticato lo sconto in fattura e non utilizza direttamente il corrispondente credito deve comunicare la cessione con le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate; il cessionario del credito può utilizzarlo in compensazione tramite modello F24, alle medesime condizioni applicabili al cedente, dopo l’accettazione della cessione, da effettuare sempre con le medesime funzionalità, mentre non potrà procedere a sua volta ad ulteriori cessioni.
Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 660057 del 31.07.2019 dà attuazione anche alla possibilità di cedere il credito corrispondente alla detrazione spettante per gli interventi di cui:
- all’articolo 16, comma 1-septies, D.L. 63/2013 (interventi realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurne il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all’edificio preesistente, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano, entro 18 mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell’immobile);
- all’articolo 16-bis, comma 1, lettera h), Tuir (realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego di fonti rinnovabili di energia).
In particolare, viene disposto che:
- i soggetti beneficiari delle detrazioni spettanti di cui al punto a) possono cedere il corrispondente credito alle imprese che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con facoltà di successiva cessione del credito ed esclusione della possibilità di ulteriori cessioni; è in ogni caso esclusa la cessione agli istituti di credito e intermediari finanziari, nonché alle Amministrazioni pubbliche;
- i soggetti beneficiari delle detrazioni spettanti di cui al punto b), possono cedere, il corrispondente credito in favore dei fornitori anche indiretti dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi, con facoltà di successiva cessione del credito ai propri fornitori di beni e servizi, per i quali è esclusa la possibilità di ulteriori cessioni; è in ogni caso esclusa la cessione agli istituti di credito e intermediari finanziari, nonché alle amministrazioni pubbliche.
La cessione dei crediti deve essere comunicata all’Agenzia delle entrate, a pena d’inefficacia, entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese che danno diritto alle detrazioni, tramite le funzioni disponibili sul sito internet dell’Agenzia delle entrate ovvero tramite la presentazione del modello allegato al Provvedimento in esame.
Per le spese sostenute fino al 31 dicembre
Per quanto riguarda la comunicazione della cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante ai sensi del comma 1-septies dell’articolo 16 D.L. 63/2013, relativamente alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2018:
- la comunicazione va effettuata dal contribuente interessato dal 16 ottobre 2019 al 30 novembre 2019;
- il credito ceduto è reso disponibile al cessionario, per l’accettazione e l’utilizzo in compensazione, ovvero per la successiva cessione, a decorrere dal 10 dicembre 2019.
Se l’intervento riguarda parti comuni condominiali la comunicazione della cessione del credito va effettuata dall’amministratore di condominio.
I crediti ceduti sono utilizzabili dal cessionario, rispettivamente, in cinque (per i crediti di cui all’articolo 16, comma 1-septies, D.L. 63/2013) e dieci (per i crediti di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera i), Tuir) quote annuali di pari importo, esclusivamente in compensazione, senza l’applicazione dei limiti di cui all’articolo 34 L. 388/2000, e all’articolo 1, comma 53, L. 244/2007.
Fonte Euroconference
Cessione del Credito
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